Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 4296/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Torino, alla INDIRIZZO in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avvocato NOME COGNOME e dall’Avvocato Prof. NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME.
–
ricorrente –
contro
FALLIMENTO FOLLATURA DEL RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE. E DEI SOCI COGNOME NOME E COGNOME NOME, in persona del curatore dott. NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso ed autorizzazione del giudice delegato, da ll’ Avvocato NOME COGNOME presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa. -intimata – avverso la sentenza, n. cron. 1254/2020, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE depositata in data 08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
30/05/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. depositato innanzi al Tribunale di Prato, e ritualmente notificato alla controparte Banca Popolare di Vicenza s.p.a. unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, la RAGIONE_SOCIALE chiese accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati dalla stessa con la menzionata Banca e condannarsi quest’ultima alla restituzione, in suo favore, della somma di € 82.225, 48, oltre interessi, indebitamente percepita. A fondamento delle sue richieste, dedusse di aver intrattenuto vari rapporti contrattuali con l’istituto bancario suddetto, specificatamente un contratto di conto corrente e quattro conti anticipi intercorsi tra il 2001 ed il 2010, tutti inquinati da clausole nulle con conseguente indebita percezione -da parte della banca -di somme non dovute.
Costituitasi la Banca Popolare di Vicenza s.p.a., che impugnò le avverse domande chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, con ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ. del 24 maggio 2016, accolse parzialmente le richieste della ricorrente, condannando la Banca alla restituzione, in suo favore, della minor somma di € 58.564,11.
Con citazione ritualmente e tempestivamente notificata il 20 giugno 2016, la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE propose gravame avverso la suddetta decisione innanzi alla Corte d’appello di Firenze e nel relativo giudizio si costituì la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. chiedendo il rigetto della spiegata impugnazione.
Pendente quel procedimento, sopravvenne il fallimento dell’appellante, con costituzione in prosecuzione della Curatela, e, successivamente, la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. venne posta in liquidazione coatta amministrativa: il giudizio, pertanto, fu dichiarato interrotto.
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato, il Fallimento RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME chiese alla menzionata corte d’appello l’accoglimento delle domande già proposte, che furono estese nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. quale istituto di credito che, nel frattempo, aveva acquisito il ramo d’azienda della Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a.
Si costituirono, quindi, con separate comparse ma con i medesimi difensori, sia Intesa Sanpaolo s.p.a. che Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a., chiedendo l’estromissione dal giudizio della cessionaria, in virtù della esclusione della passività di cui al contenzioso in questione tra quelle cedute, e la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità della domanda nei confronti della procedura liquidatoria ai sensi degli artt. 201 e ss. l.fall.
L’adita Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’8 luglio 2020, n. 1254, dichiarò improcedibile la domanda contro Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a., accolse parzialmente il gravame del Fallimento e condannò, pertanto, Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento, in favore della prima, degli interessi legali sulla somma di € 58.564,11, confermando, per il resto, la sentenza impugnata e compensando integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Per quanto qui di interesse, quella corte, esaminando la domanda formulata nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., respinse, preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da quest’ultima. Osservò, in proposito, che:
a ) « Il d.l. n. 99/2017, convertito, con modif., nella L. 31 luglio 2017, n. 121, recante: “Disposizioni urgenti (per assicurare la parità di tratta mento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché) per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.”, all’art. 3 prevede: ‘I commissari
liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi (…). Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile: (…) c) le controversie relative ad atti o fatti oc corsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività’ »;
b ) « In data 26 giugno 2017, Istituto Sanpaolo s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a. stipulavano ‘Contratto di Cessione di Azienda’ nel quale, in relazione all’oggetto del trasferimento, le parti precisavano che il contratto veniva perfezionato pe r l’acquisto da parte dell’Istituto Sanpaolo di certe attività, passività e rapporti giuridici di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.; il tutto come meglio precisato e dettagliato nel successivo articolo 3 e definito nel suo complesso come ‘insieme aggregato’ »;
c ) « All’art. 3 del contratto di cessione ‘Perimetro dell’Insieme aggregato’ tra le passività incluse venivano ricompresi ‘(vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali) relative a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in l.c.a. e dai cd. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (di seguito ‘Contenzioso Pregresso’) nonché i relativi fondi’. A fronte di tale espressa previsione, del tutto congruente con l’ambito oggettivo delineato dal Decreto Legge 99/17, non vale osservare che i conti correnti oggetto del giudizio de quo sarebbero stati chiusi in data antecedente alla cessione. Invero, al di là del fatto che appare contraddittorio parlare di ‘rapporto attivo’ e di ‘sofferenze’ (che sarebbero stati esclusi dal perimetro del la cessione: c.d. ‘Attività escluse’), in relazione ad un conto corrente ormai chiuso (il cui saldo verrebbe in rilievo solo incidentalmente dal momento che l’azione ha ad oggetto non la ridefinizione di quel rapporto bensì – alla luce del suo atteggiarsi -il preteso comportamento illecito tenuto dalla banca, fonte di
asseriti danni), non vi è dubbio che, con specifico riferimento alla voce ‘contenzioso’, le parti contrattuali abbiano inteso individuare, quale discrimine, unicamente la pendenza o meno ‘alla data di esecuzione’ dei relativi giudizi. Del pari, non è condivisibile la lettura che, contro il chiaro tenore della disposizione contrattuale, vorrebbe limitato il ‘contenzioso pregresso’ a quello relativo a debiti, passività, obbligazioni e impegni che derivano da rapporti ceduti, ossia ricompresi nelle ‘attività incluse’, avendo le parti declina to in termini chiari e nient’affatto criptici i rapporti oggetto di cessione, anche con specifico riferimento alle ‘passività incluse’ »;
d ) «, in nessun modo sovviene il richiamo all’art. 3.1.4., lett. b, vi), in base al quale è escluso ‘qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi anche per oneri spese legali) anche se riferibili ad attività incluse e/o a passività incluse, diverso dal con tenzioso pregresso (…)’, in quanto, senza in alcun modo contraddire la precedente indicazione, è chiaro che le parti hanno inteso semplicemente rimarcare che anche laddove il contenzioso dovesse vertere in materia oggetto di attività o passività incluse, sarebbe da considerarsi contenzioso escluso se non già pendente alla data di esecuzione. Che tale sia la volontà delle parti è con fermato dalla dettagliata disciplina che le parti si sono date nel successivo art. 3.2. in caso di coinvolgimento di ISP in tale tipo di contenzioso (dichiarazione da parte degli organi della procedura della propria legittimazione passiva e sostituzione nella posizione sostanziale e processuale di ISP) »;
e ) « In conclusione, trattandosi, nel caso di specie, di contenzioso introdotto in epoca sicuramente anteriore alla data di esecuzione del contratto di cessione, risulta per esso verificato il trasferimento dalla liquidazione a ISP, con conseguente legittimazio ne passiva dell’Istituto Sanpaolo s .p.a . Né può aver luogo, neppure in astratto, l’invocata ‘estromissione’ dal giudizio del cessionario in quanto si ricade in un ambito (art. 111 c.p.c.) in cui l’estromissione è prevista per l’alienante (cedente) e no n per il successore a titolo particolare ».
Per la cassazione di questa sentenza Intesa Sanpaolo s.p.aRAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso,
Fallimento RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME mentre è rimasta solo intimata Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento consolidato e qui condiviso. Cfr., ex aliis , Cass. n. 13000 del 2019; Cass. n. 14878 del 2017; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. n. 12962 del 2016; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 359 del 2003), l’istanza volta all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite (qui formulata dal Fallimento controricorrente in data 15 marzo 2023) costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale che non è soggetto ad obbligo di motivazione, altresì precisandosi che la funzione nomofilattica è attribuita anche alle sezioni semplici di questa Corte (come, del resto, agevolmente emerge anche dall’art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo, qui applicabile ratione temporis ).
Fermo restando quanto appena detto, può in ogni caso osservarsi che la Corte di cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili, sicché deve ritenersi che non tutte le questioni riguardanti diritti individuali o relazionali di più recente emersione ed attualità sono, per ciò solo, qualificabili come « di massima di particolare importanza » nell’accezione di cui all’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., mentre il prospettato contrasto esistente nella giurisprudenza di merito sulla questione oggetto dell’odierno ricorso ben può trovare soluzione anche in una decisione di questa Sezione.
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione degli artt. 81 e 111 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. », censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. pur escludendone la titolarità dei rapporti contrattuali di cui è causa;
II) « Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. », contestandosi alla corte distrettuale l’affermazione secondo cui il contratto di cessione stipulato il 26 giugno 2017 tra la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a. ed Intesa Sanpaolo s.p.a. indicherebbe il criterio temporale della pendenza della lite quale unico discrimine fra i contenziosi ceduti alla odierna ricorrente e quelli alla stessa non ceduti, non attribuendo, invece, rilevanza anche al fatto che tali contenziosi siano riferiti a rapporti ceduti o non ceduti alla ricorrente medesima.
2.1. Tali censure, scrutinabili congiuntamente stante la loro evidente connessione, pongono lo specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (per il prosieguo anche ‘ Banche Venete ‘) con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche medesime. In altri termini, occorre stabilire se quelle controversie rientrano nel cd. « Contenzioso pregresso » (cfr. parag. 3.1.2., sub lett. b], di detto contratto ) , in cui è sicuramente subentrata Intesa Sanpaolo s.p.a., oppure nel cd. « Contenzioso escluso » (cfr. parag. 3.1.4., sub lett. b], del medesimo contratto) in cui tanto non si è verificato.
2.2. È opportuno rimarcare, allora, che, su tale questione, si rinvengono contrapposti indirizzi ermeneutici nella giurisprudenza di merito, entrambi mossi dalla necessità di individuare l’oggetto della cessione attraverso l’interpretazione delle relative clausole del contratto del 26 giugno 2017.
Secondo alcune decisioni, le « Passività Incluse » presupporrebbero anzitutto la compresenza di tre requisiti, la funzionalità ed inerenza del rapporto all’esercizio dell’attività bancaria, la risultanza dalle scritture contabili e l’espressa individuazione, ma rimarrebbero altresì circoscritte ai soli contenziosi che, in presenza di tali requisiti, fossero pendenti alla data
della cessione. Per conseguenza, rimarrebbe estraneo all’ambito delle « Passività Incluse » il contenzioso concernente rapporti estinti, in ragione della carenza del requisito dell’inerenza e funzionalità all’attività bancaria, giacché, come è stato osservato da un giudice di merito, « né sul piano della logica, né su quello della razionalità, né su quello dell’economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data della cessione siano inerenti e funzionali nel senso indicato: si tratta, con evidenza, di situazioni giuridiche affatto sganciate dall’attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica della cessione aziendale ». Viene rimarcato, insomma, che inerenza e funzionalità devono intendersi riferite non già all’attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria.
Altre pronunce, conformi ad un orientamento che pare essere, però, ormai quantitativamente recessivo, sembrano intendere, invece, il punto vii ) dell’art. 3.1.2., lett. b) del menzionato contratto di cessione (« contenziosi civili … relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie » ivi menzionate) come autonoma voce di « Passività Inclusa » e non come sottoinsieme del contenzioso rispondente ai tre requisiti poc’anzi indicati: sicché il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro della cessione sarebbe costituito dal solo dato temporale della pendenza della lite alla data di essa, il che ben si giustificherebbe in considerazione della conoscibilità della consistenza del contenzioso in atto a quella data. Quanto al requisito di inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria, si sostiene che esso andrebbe inteso come riferito non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, bensì come indicativo dell’astratta riferibilità all’attività dell’impresa bancaria, sì da distinguerla dall’ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei: « Diversamente – è stato affermato in giurisprudenza non si sarebbe fatto riferimento sic et simpliciter all’esercizio dell’impresa bancaria, ma (…) all’esercizio dell’impresa bancaria di RAGIONE_SOCIALE ».
2.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la soluzione della questione posta dalla doglianza in esame richiede: i ) l’interpretazione della disciplina della cessione posta all’art. 3 del d.l. n. 99/2017 e lo spazio da essa riservato alla fonte autonoma costituita dall’ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a. con Intesa Sanpaolo s.p.a.; ii ) l’interpretazione del contratto di cessione stipulato fra Veneto Banca in l.c.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a.; iii ) di stabilire la rilevanza giuridica del Secondo Accordo ricognitivo del gennaio 2018, stipulato dagli organi della procedura e la cessionaria dopo la cessione, alla stregua di materiale interpretativo del contratto di cessione oppure di accordo modificativo, in quest’ultimo caso ponendosi l’ulteriore interrogativo della s ua validità ed efficacia nei confronti di soggetti diversi dai contraenti.
2.4. Utili elementi per lo scrutinio della questione sottoposta suddetta si traggono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2022, la cui motivazione qui si richiama in toto ed in particolare laddove vi si afferma che l’art. 3 « del citato decreto-legge, al comma 1, stabilisce che i commissari liquidatori provvedano a cedere al soggetto individuato ‘l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi’ » . Il decreto-legge rimette dunque ad un successivo contratto la disciplina della cessione, contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, « hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti … ». Quella Corte prosegue rammentando che il decreto-legge, dopo aver stabilito « ch e ‘lla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario », precisa ancora « che ‘estano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 cod. civ.: a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività’. Il comma 2 dell’art. 3 chiarisce, fra l’altro, che ‘l cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1’ ». In breve, il decretolegge n. 99 del 25 giugno 2017, poi convertito, ha rimesso ai contraenti di determinare, sia pur nei cogenti limiti là prefissati, e con efficacia verso i terzi, l’ambito delle attività e passività cedute: il che i contraenti hanno fatto a mezzo del contratto stipulato il successivo 26 giugno 2017.
Dopodiché la Corte costituzionale ha pure puntualizzato, ed è un aspetto essenziale per il ragionamento che si va conducendo, che « l’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l’oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasfe rire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare ‘in ogni caso esclusi’ dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta Intesa Sanpaolo spa, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediat a applicazione delle norme di legge … quanto dall’ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione » .
Ed ancora, soffermandosi sull’inquadramento del rapporto tra fonte legale e negoziale della cessione, la pronuncia della Corte costituzionale evidenzia che « il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due
Banche venete in liquidazione e Intesa Sanpaolo spa … richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest’ultima … del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto ‘ di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e Veneto Banca ‘ … in ragione dell’aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite … Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 … possono, pertanto, essere qualificate come ‘norme -provvedimento’: esse si occupano di un singolo contr atto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente ».
Ne emerge la peculiarità del complesso congegno in esame, tale da comportare, appunto, l’introduzione di « regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente », articolatosi, secondo l’ordine cronologico, ed in un ristrettissimo arco temporale, attraverso: i ) gli « accordi già intercorsi » e le « pregresse pattuizioni » tra le parti; ii ) il decreto legge, che di tali accordi e pattuizioni ha tenuto conto, devolvendo al contratto la delimitazione dell’ambito della cessione, nel rispetto dei paletti fissa ti dalla norma; iii ) il contratto che, sulla scia, ha disegnato, con efficacia verso i terzi, i confini della cessione.
2.5 . Ora, nell’intrecciarsi del dato normativo con quello negoziale, occorre prendere atto che l’ambito della cessione, che pure è per taluni aspetti definito già in sede di decreto-legge, è, per quanto rileva in questa sede, fissato in via esclusiva dal contratto. E cioè, basta già il decreto-legge ad affermare, ad esempio, che sono escluse dalla cessione « le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 » (art. 52, comma 1, lett. a , punto i , d.lgs. n. 180 del 2015, richiamato dall’art. 3 qui in esame); a stabilire, invec e, quale sia la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa non basta il decreto-legge, ma occorre il contratto; e
ciò perché, alla luce del congegno come sopra delineato, che ha attribuito alle parti il potere di determinare l’ambito della cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che « il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione », è evidentemente da escludere che la previsione secondo cui sono escluse dalla cessione, ai sensi del cit. art. 3, « le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività » possa essere intesa nel senso che, a contrario , sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit , se si fosse trattato di interpretare l’art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il dispositivo che abbiamo dinanzi si riassume all’opposto in ciò, che il decreto-legge individua con efficacia cogente taluni rapporti, i quali « restano in ogni caso esclusi dalla cessione », ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l’individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione.
2.6. È corretto affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è stato ceduto e, pertanto, verificare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a., occorre guardare al contratto di cessione.
È quindi essenziale far risaltare, in proposito, che la sottolineata peculiarità dell’articolato congegno sottoposto all’esame di questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli « accordi già intercorsi » e le « pregresse pattuizioni » di cui si è detto, con la successiva adozione del decreto-legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro della cessione e, per altro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata di quest’ultimo, congegno che ha così dato vita, si ripete, a « regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente » ( cfr . Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato
intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione.
Alteris verbis , quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed Intesa Sanpaolo s.p.a. è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto sui generis , che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed Intesa Sanpaolo S.p.A. costituisce così espressione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozi one di contratto accolta dall’art. 1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteri dell’interpretazione contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un’ampia pluralità di rapporti, tra l’altro numerica mente elevata, quelli che in precedenza intrattenevano le Banche Venete, con conseguente esigenza – al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell’articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. – dell’adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti.
2.7. Tanto premesso, fermo quanto si è già detto sul significato da attribuirsi all’espressione « Restano in ogni caso esclusi dalla cessione … le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività » ( cfr . art. 3, comma 1, lett. c] del d.l. n. 99 del 2017), e considerato che il comma 2 del medesimo decreto legge sancisce che « Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1 », le disposizioni del contratto di cessione del 26 giugno 2017 che qui interessano sono quelle del suo art. 3 nella parte in cui, dopo aver definito il perimetro del cd. Insieme aggregato (ricomprendendo in esso le Attività Incluse e le Passività Incluse di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a.), stabilisce:
i ) all’art. 3.1.2., lett. b) , che, per ‘Passività Incluse’ si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPVI e VB che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D , tra cui, in particolare: vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla Banche in LCA e dai c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (di seguito il ‘Contenzioso Pregresso’) nonché i relativi fondi »;
ii ) all’art. 3.1.4., che « Restano in caso esclusi dall’oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell’Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPVI sia di VB» ;
iii ) all’art. 3.1.4., lett. b) , che « per ‘Passività Escluse’ si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma) responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa) di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che, indipendentemente dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o posa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle Attvità Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità in conseguenza dell’attività di BPVI e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all’impresa bancaria, non siano co rrettamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività escluse e, quindi,
non faranno parte dell’Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a ISP: ; vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negoziali, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzi oso Pregresso (di seguito il ‘Contenzioso Escluso’), nonché i relativi fondi »;
iv ) che, « Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive, attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti ».
Orbene, alla stregua dell’appena riportata e puntuale disciplina contrattuale (efficace nei confronti dei terzi – giova ribadirlo – giusta l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 99 del 2017), è chiarissimo, stante il suo complessivo tenore letterale, che, al fine di stabilire se i debiti derivanti rapporti (come quello di cui oggi si discute) cessati in data antecedente all’apertura (avvenuta il 25 giugno del 2017) della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a., siano, o meno, da intendersi ricompresi nel « Contenzioso pregresso » (ricompreso nelle Passività Incluse e quindi trasferite ad Intesa Sanpaolo s.p.a.) o nel « Contenzioso escluso » (facente parte delle Passività escluse , come tali non trasferite alla cessionaria), non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) della stipulazione del Contratto di cessione , essendo richiesto, altresì, per avvalorare la risposta positiva a quell’interrogativo, che si tratti di debiti che « derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria ».
Si tratta di un’espressione di contenuto non del tutto univoco, che per questo ha prestato il fianco al già ricordato contrasto nella giurisprudenza di merito. La detta relazione di inerenza e funzionalità è stata difatti intesa avendo ora riguardo alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all’esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ora avendo
riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all’attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. In realtà, solo la seconda opzione ermeneutica trova giustificazione sul piano logico ed è da considerarsi realmente rappresentativa dell’intenzione dei contraenti oggettivata in contratto e, per questa via, al significato oggettivo della dichiarazione.
Deve difatti considerarsi che la previsione contrattuale ha riguardo non all’« attività bancaria » e cioè a quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma all’impresa bancaria: e l’impresa in questione si identifica, sul piano oggettivo, con l’azienda (in quella parte dell’azienda) oggetto di cessione. Tutti i rapporti che fanno capo all’impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria, risultano « inerenti e funzionali » ad essa, nel senso che rientrano nell’azienda, intesa come universitas comprendente beni materiali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalla destinazione al fine comune dell’esercizio dell’impresa: da questo punto di vista è priva di fondamento l’idea per cui un rapporto di conto corrente sia compr eso nella cessione dell’azienda bancaria e un rapporto di fornitura di beni strumentali allo svolgimento dell’attività bancaria invece non lo sia; entrambi sono rapporti aziendali e, come tali, risultano essere inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria intesa nella sua tipicità.
La soluzione interpretativa che fa leva sull’inerenza e funzionalità delle passività alla categoria dei rapporti bancari non può dunque seguirsi: essa trascura di valutare che le parti non hanno considerato l’attività bancaria, quanto piuttosto l’impresa b ancaria, e omette pure di tener presente che la dimensione oggettiva di questa, l’azienda, è per definizione (art. 2555 c.c.) comprensiva di tutti i rapporti che sono inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa stessa. In altri termini, la previsione, nella richiamata accezione di significato, risulterebbe inutile, in quanto iterativa della disciplina normativa.
Si deve allora credere che con la locuzione più volte ricordata le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria di Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE
Tale conclusione è del resto coerente con l’interesse manifestato da Intesa Sanpaolo nei confronti dell’operazione di « salvataggio » delle Banche Venete: interesse, come già accennato, consistente nel rafforzamento come realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di « estrarre valore dall’acquisizione attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo RAGIONE_SOCIALE in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della ‘nuova’ realtà bancaria operativa », contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Ribadito, pertanto, che il contratto lasciava all’autonomia delle parti contraenti di accordarsi in relazione all’ambito della cessione (con il solo limite di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, del cui significato si è detto in precedenza), è palese che il riferimento a debiti che « derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria », non può che essere interpretato nella prospettiva dell’istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all’attività bancaria, bensì, una funzionalità all’effettivo e concreto svolgimento dell’attività bancaria da parte del cessionario medesimo. Diversamente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza: sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all’esercizio dell’impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in sofferenza), lo sia, invece, nelle obbligazioni restitutorie
dell’indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento della cessione medesima.
2.8. In definitiva, quindi, deve opinarsi che già dalla lettura del riportato testo contrattuale, nelle parti qui di concreto interesse, potesse ricavarsi senza ostacoli eccessivamente ardui che il criterio della pendenza della lite non è l’unico individuato dai contraenti per considerare la relativa passività come « inclusa » nell’ Insieme Aggregato ceduto ad Intesa Sanpaolo s.p.a.
In quest’ottica, le Passività Incluse di cui al punto vii ) dell’art. 3.1.2. ( b ) – e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle Banche Venete – costituiscono solo una esemplificazione (« tra cui ») delle passività cedute ad Intesa Sanpaolo s.p.a., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall’ incipit della disposizione in questione: e cioè, le « passività che derivano da rapporti inerenti e funzional i all’esercizio dell’impresa bancaria » della cessionaria.
Del resto, altra conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche da altre disposizioni, già precedentemente riportate, del contratto di cessione. In particolare: i ) l’art. 3.1.4., ultimo periodo, laddove esclude il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. in contenziosi che non siano già pendenti e che non abbiano ad oggetto « Attività Incluse », « Passività Incluse » e, in genere, rapporti ad essa ceduti; ii ) l’art. 3.1.2. (a), sec ondo cui per « Attività Incluse » (e quindi cedute ad Intesa Sanpaolo) si devono intendere beni, cespiti e rapporti della LCA « che sono considerati e utilizzati come funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria », con ciò specificandosi ulteriormente che è alla funzionalità dell’impresa bancaria della cessionaria che hanno guardato i contraenti nell’individuare i rapporti in cui questa sarebbe subentrata. Nella categoria delle « Attività Incluse» sono ricompresi i « rapporti di conto corrente »: è evidente che questi, prima ancora di (e per) essere « funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria » di Intesa Sanpaolo s.p.a., nell’ottica della continuità aziendale, dovevano essere rapporti bancari ancora in corso (« vivi » e operativi) alla data della cessione.
Inoltre, nell’allegato D al contratto di cessione, si rinviene una ulteriore conferma della esclusione dalla cessione ad Intesa Sanpaolo s.p.a. dei rapporti «estinti» prima del 26 giugno 2017, laddove indica, rispettivamente, i « Crediti verso clientela » e i « Debiti verso clientela », tale (cioè Clientela ) potendo essere solo quella intestataria di contratti in corso.
2.9. Da ultimo, la definitiva conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche dal comportamento delle parti successivo al contratto di cessione, la cui mancata, o comunque inesatta, considerazione integra una violazione dell’art. 1362, comma 2, cod. civ.
Invero, nel Secondo Accordo Ricognitivo stipulato in data 17 gennaio 2018, l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancita al punto 4 dell’Allegato 1.1) è stata ribadita dai commissari liquidatori delle due Banche Venete in l.c.a. e da Intesa Sanpaolo s.p.a. con efficacia, appunto, meramente ricognitiva (e, proprio per tale ragione, munita della medesima efficacia verso i terzi attribuita dall’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e desumibili dall’interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a legge.
In conclusione, ritiene questo Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l’unica lettura possibile del contratto di cessione de quo è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Intesa Sanpaolo s.p.a., in quanto una passività, benché oggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il requisito della inerenza e funzionalità all’impresa bancaria della odierna controricorrente. A tale conclusione nemmeno osta il rilievo – svolto in alcune decisioni di merito – che I ntesa Sanpaolo s.p.a. abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si discute e tanto non si giustificherebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori della cessione. Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che, come si è cercato di spiegare, l’ambito della cessione deve essere desunta dal contratto, riguardo
al quale quella considerazione non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell’ambito delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
2.10. Esigenze di completezza, infine, impongono di rimarcare che, quantunque in un contesto diverso, già Cass. n. 35820 del 2023 ha affermato, respingendo l’ivi formulato secondo motivo di ricorso, che « la disposizione di cui all’art. 3, primo comma, lett. c), del d.l. n. 99 del 2017, nell’escludere dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di ritenere sussistente il subentro nel rapporto controverso dalla Intesa Sanpaolo s.p.a., venendo in rilievo fatti intervenuti prima della cessione che vengono posti a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima ».
Non può darsi seguito ulteriore, poi, alla pronuncia resa da Cass. n. 17824 del 2023, le cui conclusioni sono state sostanzialmente confermate dalla più recente Cass. n. 2785 del 2025. Ciò sia per la peculiarità delle concrete fattispecie che ne costituiva no l’oggetto (la successione ex latere debitoris in titoli esecutivi formatisi contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a.), sia, soprattutto, per l’essere mancato, in quelle sedi, l’esame della disciplina del contratto di cessione intercorso tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a. con Intesa Sanpaolo s.p.a. sotto il particolare profilo della inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria dei rapporti in relazione ai quali si eran o formati quei titoli esecutivi. Basta considerare, infatti, che Cass. n. 2785 del 2025, espressamente dichiarando di porsi nel solco tracciato da Cass. n. 17824 del 2023, ha inteso « ribadire che la sentenza, che sia stata emessa nei confronti di Veneto Banca in l.c.a. dopo la cessione del rapporto litigioso, benché inopponibile a Veneto Banca ed agli organi della procedura concorsuale cui essa è assoggettata, è comunque opponibile alla cessionaria Intesa Sanpaolo (anche se quest’ultima non sia intervenuta in corso di giudizio). Tanto è, infatti, in linea con l’art. 3, comma 1 del suddetto d.l. n. 99/2017, che delimita con chiarezza il perimetro della cessione dell’azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione, per quanto
interessa in questa sede, delle controversie indicate alla lett. c) ‘relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività’. Dunque, a contrario, le ragioni di credito oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con efficacia nei confronti dei terzi a far data dalla pubblica zione sul sito della Banca d’Italia della notizia della cessione stessa ».
È evidente, allora, che, così opinando, si è ritenuto che il perimetro concreto della cessione predetta sia stato delineato direttamente dal legislatore con il d.l. n. 99/2017 in una previsione (art. 3, comma 1, lettera c) , che, invece, in realtà, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2022 e per quanto si ampiamente detto in precedenza, svolgeva l’unica funzione di vietare la cessione di una determinata categoria di passività, lasciando, poi, all’autonomia delle parti contrae nti la concreta determinazione del perimetro della cessione suddetta.
Inoltre, Cass. n. 17824 del 2023 ha considerato inammissibili tutte le censure ivi formulate invocando la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ. assumendo che con le stesse, « -lungi dal dimostrare, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte sui limiti e le modalità di rilevanza dell’ermeneutica contrattuale nel giudizio di legittimità, che il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o che li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti -la ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche corretta per le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondo motivo ». In tal modo, dunque, la stessa ha mostrato di non tenere in adeguata considerazione la natura assolutamente sui generis – per le ragioni già spiegate in precedenza – del contratto di cessione stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, che, sebbene da interpretarsi alla stregua degli articoli 1362 e ss. cod. civ., consente comunque a questa Corte di interpretarlo direttamente, allo stesso modo in cui interpreta i contratti collettivi nazionali di lavoro sulla base del numero 3 dell’articolo 360 cod. proc. civ., rendendo possibile, così, in sede di legittimità,
l’interpretazione delle sue clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione.
2.11. È doveroso rimarcare, da ultimo, che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 99/2017, convertito dalla legge n. 121 del 2017, che il Fallimento controricorrente pretende di individuare ove quella norma « consenta alla banca cedente ed alla banca cessionaria di escludere l’obbligazione di quest’ultima per i debiti ex contractu della prima già oggetto di contenzioso alla data di cessione » ( cfr . pag. 14 del controricorso), -pure volendosi prescindere da ogni altra considerazione circa la sua concreta rilevanza, atteso che la prospettata incostituzionalità colpirebbe unicamente il decreto legge e non avrebbe effetti sul contratto di cessione, sicché il menzionato Fallimento non potrebbe vantare nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. alcuna pretesa stante l’interpretazione del medesimo contratto qui ritenuta come unica possibile -è manifestamente infondata ove si consideri no le finalità e lo scopo dell’intervento legislativo chiaramente evidenziati dalla Corte Costituzionale nella già citata sentenza n. 250 del 2022 (di cui si è dato ampiamente conto nel precedente § 2.4. di questa motivazione, da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), dalla quale emerge chiaramente che la individuazione della legittimazione passiva in capo ad Intesa Sanpaolo s.p.a., o, più correttamente, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende dalla necessaria ed immediata applicazione delle norma di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall’ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione.
Ragioni del tutto analoghe, peraltro, consentono di considerare l ‘intervento legislativo diversamente da quanto pure ritenuto dal RAGIONE_SOCIALEn.RAGIONE_SOCIALE ( cfr . pag. 15 del controricorso e pag. 6 e ss. della memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. datata 15 maggio 2025) -pienamente rispettoso della normativa unionale, come, del resto, può
evincersi proprio dal complessivo tenore della menzionata sentenza n. 250/2022 della Corte costituzionale.
2.12. La sentenza oggi impugnata, nel l’opinare che « non vi è dubbio che, con specifico riferimento alla voce ‘contenzioso’, le parti contrattuali abbiano inteso individuare, quale discrimine, unicamente la pendenza, o meno, alla ‘ data di esecuzione ‘ dei relativi giudizi » e che « trattandosi, nel caso di specie, di contenzioso introdotto in epoca sicuramente anteriore alla data di esecuzione del contratto di cessione, risulta per esso verificato il trasferimento dalla liquidazione a ISP, con conseguente legittimazione passiva dell’ Istituto Sanpaolo s.p.a. », si rivela assolutamente in contrasto con l’interpretazione del menzionato contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla dat a di quest’ultimo.
Pertanto, le censure in esame devono essere accolte, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto:
« In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. ‘Contenzioso escluso’ previsto nel menzionato contratto ».
In conclusione, dunque, il ricorso di Intesa Sanpaolo s.p.a. deve essere accolto, nei sensi di cui si è detto, in relazione ad entrambi i suoi motivi e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, entrambi i motivi di ricorso di Intesa Sanpaolo s.p.a., cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile