SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5205 2025 – N. R.G. 00016360 2024 DEPOSITO MINUTA 28 11 2025 PUBBLICAZIONE 28 11 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 16360/2024
Il AVV_NOTAIO COGNOME,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.,
Il AVV_NOTAIO COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile nella causa civile di I Grado iscritta al n.rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
e per essa, quale amministratrice di sostegno, con il patrocinio degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in
INDIRIZZO presso i difensori
PARTE OPPONENTE
contro
con il patrocinio de ll’AVV_NOTAIO,
elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
‘ In via istruttoria (omissis)
nel merito:
dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo di consegna oggetto di opposizione, per i motivi dedotti in atti;
dichiarare, quindi, tenuto e condannare il signor a restituire alla signora
le chiavi della cassetta di sicurezza, a lui consegnate in pendenza del presente giudizio di opposizione, in ossequio al provvedimento di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese ed onorari di causa. ‘
Parte convenuta
‘ Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni più opportuna declaratoria o provvedimento di legge;
In via istruttoria (omissis)
Nel merito
Respingere l’opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni altra domanda attorea.
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare , nata a Torino il DATA_NASCITA, codice fiscale , residente in Torino, INDIRIZZO, a consegnare a , nato a Torino il DATA_NASCITA, codice fiscale , residente Torino, INDIRIZZO, le due chiavi della cassetta di sicurezza tipo 11 02074 del contratto numero NUMERO_DOCUMENTO del 17 – 9 -1996 intestata a presso Intesa Sanpaolo custodite dalla sig.ra oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali ex lege, iva e cpa. ‘
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposta al decreto monitorio n. 3794/2024 (R.G. n. 10580/2024), mediante il quale è stato ingiunto di consegnare copia delle chiavi in duplice esemplare della cassetta di sicurezza tipo 1 TARGA_VEICOLO del contratto n. NUMERO_DOCUMENTO del 19.09.1996 asserendo: che la pretesa fatta valere in sede monitoria è da intendersi come infondata in quanto parte opposta non avrebbe fornito idonea prova circa la titolarità della cassetta di sicurezza menzionata e del relativo contenuto; che, di conseguenza, la cassetta sarebbe ricaduta nel regime di comproprietà tra coniugi; che il contenuto della stessa cassetta di sicurezza avrebbe dovuto essere visionato dall’amministratore di sostegno di parte attrice, nell’interesse della medesima, per procedere poi a giusto inventario; che la necessità di tale procedura è stata rilevata anche in ordine al procedimento di separazione/divorzio instauratosi tra le stesse parti.
Sulla scorta di tali motivi, parte opponente ha domandato l’accertamento dell’invalidità del decreto opposto, previo accoglimento di istanza ex art. 210 c.p.c. rivolta alla di esibire in originale il contratto di cassetta di sicurezza intervenuto con parte opposta e di ispezione ex artt. 218, 258 e 259 c.p.c. della stessa cassetta di sicurezza.
In data 06.11.2024 si è costituito in giudizio asserendo: che la cassetta di sicurezza è di titolarità esclusiva della stessa parte opposta; che su istanza della stessa convenuta, Intesa
Sanpaolo ha consegnato copia sottoscritta del relativo contratto; che le chiavi della cassetta sono sempre state nella disponibilità dell’opponente; che l’attrice si è più volte impegnata a restituire le chiavi, senza procedere alla mera consegna materiale.
Parte opposta ha domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L’opposizione deve essere rigettata.
Dal doc. 14 prodotto da parte convenuta, riportante l’unica copia di contratto di cassetta di sicurezza validamente sottoscritto, si evince come la cassetta di sicurezza oggetto del medesimo contratto è intestata esclusivamente alla parte opposta.
A fondamento delle proprie difese, la ha sostenuto come ‘ è impossibile chiarire con certezza chi abbia diritto a detenere le chiavi salva la regola del possesso vale titolo: se le chiavi le ha la sig. è perché la cassetta di sicurezza è anche, quantomeno, sua ed il contenuto pure ‘ (pag. 4 atto di citazione) e che ‘ è certo (…) che la sig. ACCEDESSE DIRETTAMENTE E PERSONALMENTE alla cassetta -cosa che ha fatto anche ad aprile 2024 -quindi è da presumersi ex lege et iure che sia CONTITOLARE ‘ (pag. 1 memoria ex art. 171 bis n. 2 c.p.c.).
Tali doglianze non possono essere condivise.
In primis, non è invocabile in tale sede la regola del c.d. ‘possesso vale titolo’ ricavabile dall’art. 1153 comma 1 c.c. per cui ‘ Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà ‘. Difatti, il risulta essere l’effettivo proprietario/intestatario della cassetta di sicurezza, per i motivi sopra detti, e non è stato prodotto agli atti alcun titolo idoneo ad aver determinato il trasferimento della proprietà del bene contestato in favore di parte attrice.
La prova della contitolarità della cassetta di sicurezza non è da considerarsi raggiunta tramite le semplici presunzioni allegate da parte opponente, essendo necessario a tal fine la produzione di valido titolo che ne accertasse la vigenza.
Inoltre, come già chiarito nel provvedimento del 27.04.2025 mediante il quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto, l’esclusiva titolarità della cassetta di sicurezza si pone quale questione ulteriore e differente rispetto all’eventuale regime di comproprietà vigente sul contenuto della cassetta stessa.
Poiché il ha provato di essere unico intestatario della cassetta di sicurezza in oggetto e che le chiavi della medesima risultano essere detenute dall’opponente, come confermato dalle dichiarazioni
sopra riportate rese dalla stessa e dai documenti prodotti dalla medesima (doc. 06), la pretesa creditoria azionata da parte opposta in sede monitoria è da intendersi come pienamente fondata.
Inoltre, non vi è riscontro dell’avvenuta consegna delle chiavi, come sostenuto da parte opponente nelle proprie note di precisazione delle conclusioni, non avendo parte opposta allegato alcuna dichiarazione confermativa sul punto.
Pertanto, l’opposizione deve essere rigetta, con consequenziale conferma del decreto opposto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, seguendo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, alla luce delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l’opposizione e, per l’effetto ;
conferma il decreto ingiuntivo n. 3794/2024 (R.G. n. 10580/2024) già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851 ,00 per fase studio, € 602 ,00 per fase introduttiva, € 903 ,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 28.11.2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME