Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32852 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32852 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7582/2019 r.g. proposto da:
Agenzia delle Entrate -Riscossione, Direzione Regionale Sicilia, gi à RAGIONE_SOCIALE in persona di NOME COGNOME, con sede in Roma, INDIRIZZO C.F. e P.I. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata in Palermo, INDIRIZZO p resso lo studio dell’Avv. NOME COGNOMEC.F. NVR CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende per procura in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore Avv. NOME COGNOME
–
intimato – avverso il decreto emesso il 29.1.2019 dal Tribunale di Siracusa; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Siracusa, accogliendo parzialmente l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha ammesso la società istante al passivo fallimentare per euro 177.136,77, in via privilegiata, e per euro 114.783,32, in via chirografaria, rigettando per il resto la proposta opposizione.
In relazione alla domanda di cui al cronologico n. 00001, il g.d., a fronte di una domanda di insinuazione di euro 1.910.302,74, al privilegio, ed euro 808.137,63 al chirografo, aveva ammesso l ‘ istante per la minor somma di euro 531.532,95 al privilegio ed euro 1.186.934,44, al chirografo, escludendo i residui importi in quanto oggetto di prescrizione, in assenza di atti interruttivi.
In relazione alla domanda n. 00002, il g.d., a fronte di una domanda di insinuazione di euro 1.925.383,93, al privilegio, ed euro 557.430,45, al chirografo, aveva ammesso al passivo la minor somma pari ad euro 1.093.403,58, al privilegio, ed euro 1.372.992,50 al chirografo, escludendo i residui importi in quanto prescritti, sempre in assenza di atti interruttivi.
Proposta opposizione nei termini anzidetti da parte dell ‘ Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione Regionale Sicilia, gi à RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Siracusa, nella contumacia del fallimento opposto, ha osservato e rilevato che: (i) la creditrice aveva dato prova degli atti interruttivi del termine di prescrizione decennale relativamente ai crediti portati dalla cartella n. 29820070010281747 (avendo prodotto copia dell’avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento in data 8.11.2006 e dell’avviso di intimazione in data 13.9.2016); (ii) analogo riscontro era stato fornito dalla creditrice opponente in relazione ai crediti portati dalla cartella n. 2982006001792495 (avendo prodotto copia dell’avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento in data 8.11.2006 e dell’avviso di intimazione in data 13.9.2016); (iii) non coglieva nel segno la censura relativa all’esclusione della cartella n. 2982006007169201, posto che i relativi crediti risultavano già prescritti al momento della notifica della cartella di pagamento, intervenuta a distanza di 14 anni dalla maturazione
del credito e risultando pertanto irrilevante la successiva notifica dell’avviso di intimazione del 13.9.2016; (iv) l’opposizione era inoltre rimasta priva di adeguato supporto probatorio con riferimento a tutte le altre cartelle poste a fondamento delle due domande di insinuazione al passivo.
Il decreto, pubblicato il 14.11.2017, è stato impugnato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione Regionale Sicilia, gi à Riscossione RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, intimato, non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/73, nonché dell’art. 33 del d.lgs. n. 112/99 e degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/92, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel pronunciarsi sulla prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento in quanto quest’ultima, in mancanza di impugnazione entro i termini di legge, sarebbe divenuta definitiva, con la conseguenza che nessuna contestazione nel merito avrebbe più potuto formare oggetto di valutazione da parte del g.d.
Con il secondo mezzo si deduce ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c. p. c., vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia’.
2.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe anche l’esame della seconda doglianza.
Si discute, in realtà, della non rilevabilità della prescrizione del credito anteriormente alla notificazione della cartella di pagamento perché la cartella comunque non sarebbe stata impugnata.
Sul punto, va infatti evidenziato che se la cartella di pagamento è stata notificata al debitore in bonis e non è stata da questi impugnata, il credito indicato nella cartella deve considerarsi consolidato prima della dichiarazione di fallimento e non risulta pertanto più contestabile in ragione dell ‘ asserita già intervenuta prescrizione.
Trova infatti applicazione il principio, enunciato da questa Corte in riferimento ai crediti tributari, ma riferibile anche a quelli contributivi, secondo cui il predetto effetto di consolidamento, ove verificatosi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore, in virtù dell’avvenuta notificazione della cartella quando quest’ultimo era ancora in bonis, preclude al curatore la proposizione di eccezioni fondate su fatti estintivi o impeditivi verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della cartella, anche nel caso in cui si provveda alla rinnovazione della notifica nei suoi confronti (cfr. Cass., Sez. I, 27/10/2016, n. 21744; v. anche in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019): soltanto nel caso in cui la dichiarazione di fallimento intervenga in pendenza del termine per la proposizione dell’opposizione, la relativa scadenza non produce l’incontestabilità del credito, risultando inopponibile alla massa dei creditori, in quanto la notificazione effettuata nei confronti del debitore è inidonea a far decorrere il termine anche nei confronti del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 14/09/2016, n. 18002).
Non può dunque condividersi il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini della dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del credito tributario, ha omesso di verificare se il predetto credito insinuato al passivo fosse già divenuto incontestabile, per effetto della mancata impugnazione della cartella da parte del debitore in bonis .
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Siracusa che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28.11.2024