SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 295 2025 – N. R.G. 00000648 2021 DEL 08 04 2025 PUBBLICATA IL 08 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Prima Civile – composta dai magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 648 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2021, promossa da:
(p. iva.:
), rappresentata e
difesa dall’avv. NOME COGNOME come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F.:
), rappresentata e difesa
dall’Avv. NOME COGNOME come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.11.2023, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
P.
C.F.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
‘ Con atto di citazione del 15.03.2020 la sig.ra premesso di aver ricevuto la notifica della intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata in data 03.04.2019, con cui veniva intimato il pagamento della somma totale di € 20.076,07 relativamente alla cartella di pagamento: n. NUMERO_CARTA ha chiesto dichiararsi l’annullamento della cartella impugnata per violazione della L. 228/12.
All’udienza del 15.07.2020 si costituiva l’ per contestare le avverse richieste.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
L’opponente rileva che la somma ingiunta con l’Intimazione di pagamento impugnato e, nello specifico, la somma riportata nella cartella di pagamento NUMERO_CARTA non può essere più reclamata.
Asserisce di aver provveduto in data 30 maggio 2019 ad inviare ad
apposita dichiarazione ai sensi della Legge 228/2012, ritualmente ricevuta in data 30 maggio 2019, con cui chiedeva, in virtù dell’art. 1 comma 538 lettera a) Legge 228/2012, l’immediato annullamento dell’Intimazione di pagamento e conseguente discarico di tutti i Ruoli ivi riportati.
Deduce che l in aperta violazione di legge, non ha inviato tale richiesta agli Enti impositori ‘.
§ 1.1
Con sentenza del 24.05.2021, il tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione, ha annullato la cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO e ha compensato interamente le spese di
lite tra le parti.
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
ha accertato: – la tempestività dell’istanza di sgravio della presentata entro i 60 giorni dalla notifica dell’avviso di pagamento n. NUMERO_CARTA (che ha evidentemente valutato come primo atto di riscossione utile); – l’inerzia del Concessionario, il quale non aveva dato prova di aver provveduto a trasmettere all’ente creditore la suddetta istanza; – la decorrenza del termine di 220 giorni, senza che la avesse ricevuto comunicazione dell’esito della sua istanza, in violazione dell’art. 1, comma 539 L. n. 228/2012;
ha dichiarato l’annullamento di diritto delle partite di credito di e l’eliminazione delle scritture patrimoniali dell’Ente creditore dei corrispondenti importi (in ossequio al disposto dell’art. 1 comma 540 della legge n. 228/2012).
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, che la corte accertasse e dichiarasse:
la legittimità dell’intimazione di pagamento n. 059 2018 9009590274000, della cartella di pagamento n. 059 2016 0010304192000, e del diritto di credito in essa incorporato;
non prescritte le somme iscritte a ruolo oggetto di contestazione;
con condanna della alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio; in via subordinata, ha chiesto la rimessione della causa – per la decisione di merito innanzi al tribunale di Lecce, competente in ragione della tipologia e natura del credito, nonché per materia, valore e territorio.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell’appello con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.
In data 13.12.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L’appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d’impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere ammissibile l’opposizione proposta da ad avviso dell’appellante, invece, il tribunale avrebbe dovuto accertare la tardività:
-dell’atto introduttivo del giudizio, perché l’intimazione di pagamento impugnata non sarebbe stata il primo atto con il quale l’appellata era venuta a conoscenza della pretesa creditoria, già avanzata con la notifica della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO;
-dell’istanza di sgravio inviata in data 30.05.2019, perché proposta oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’intimazione del 29.03.2019;
-delle eccezioni relative alla cartella di pagamento, mai impugnata e divenuta definitiva.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato da l’intimazione di pagamento n. 059 2018 9009590274000 – con cui è stata invitata a versare in favore di la somma complessiva di € 22.380,34 portata da quattro cartelle esattoriali, tra cui la cartella di pagamento n. 059 2016 0010304192000 – è il primo atto impositivo
regolarmente ricevuto dalla debitrice; non è stata, infatti, fornita la prova della pregressa notifica della cartella di pagamento originaria (la documentazione prodotta in atti non offre compiuti riscontri in ordine alla ricezione della raccomandata n. 689329767579 del 10.2.2017, contenente l’avviso di deposito presso la casa comunale).
In proposito, le sezioni unite della corte di cassazione hanno statuito che ‘ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa ‘. (cass.civ.sez.unite, 15.4.2021 n. 10012; corte.cost. n. 3/2010).
La richiesta di sgravio del 31.5.2019 è, dunque, tempestiva rispetto all’intimazione di pagamento n. 059 2018 9009590274000 (questa sì, regolarmente notificata mediante deposito presso la casa comunale, di cui è stato prodotto l’avviso spedito con raccomandata n. NUMERO_DOCUMENTO, restituito al mittente in data 27.4.2019, per compiuta giacenza).
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame, ha denunciato l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice, in violazione della disciplina sulla sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537-544, L. n. 228/2012, ha ritenuto valida l’istanza di annullamento del 31.05.2019 presentata dalla secondo l’appellante, il tribunale – nell’esprimere tale giudizio – avrebbe ingiustamente trascurato di rilevare che:
-aveva dato repentinamente riscontro negativo all’istanza di sgravio, con pec del 3.06.2019; – l’istanza di sgravio conteneva delle eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate con l’ opposizione alla originaria cartella di pagamento (la n. NUMERO_DOCUMENTO, non proposta nel termine di 60 giorni dalla notifica, e non già in via amministrativa.
Il motivo è infondato.
E’ incontestato che l’istanza del 31.5.2019, avanzata da ex art. 1 comma 538 della legge n 228/2012, non sia stata trasmessa da all’ente impositore, perché non ritenuta conforme a quanto previsto dalla legge (cfr missiva del 3.6.2019 in atti). In disparte dalle incomprensibili ragioni ostative esposte dall’agente della riscossione (‘ manca la dichiarazione di assunzione di responsabilità’ ), la comunicazione interlocutoria, con cui l’ufficio servizi regionali ai contribuenti, sospensioni e discarichi (di ha rappresentato alla
di non poter dare corso alla dichiarazione per la sospensione legale della riscossione, non giustifica l’omesso inoltro dell’istanza all’ente impositore (previsto dall’art. 1 comma 539 della legge n. 228/2012), cui spettava la competenza esclusiva a valutare la tempestività e la fondatezza dei motivi esposti dalla debitrice.
Il decorso del termine di 220 giorni ha determinato l’automatico accoglimento dell’istanza (nelle forme del silenzio assenso, espressamente previsto dall’art. 1 comma 540 della legge n. 228/2012).
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l’appello;
condanna al pagamento in favore di
delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’8.4.2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente dr.ssa NOME COGNOME
dr. NOME COGNOME