Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20435 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29605/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore di sostegno, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO
presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n.830/2020 depositata il 27.2.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 382/2016, il Tribunale di Ferrara condannava in solido i convenuti, la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, quest’ultimo quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della società quando ancora era costituita nelle forme di società in accomandita semplice, a corrispondere alla società attrice, la RAGIONE_SOCIALE, la somma di € 1.000.000,00 a titolo di raddoppio della caparra confirmatoria versata, unitamente alla condanna al pagamento delle spese processuali.
In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale rilevava che il contratto preliminare stipulato dalle due società il 14.12.2011 prevedeva una caparra che, benché denominata ‘ penitenziale ‘, era da considerarsi confirmatoria alla luce dell’assenza dei requisiti previsti dall’art. 1386 cod. civ., per cui la parte inadempiente, ossia la RAGIONE_SOCIALE, era tenuta a corrispondere, in solido col suo socio accomandatario, COGNOME NOME, il doppio della stessa a favore della Global RAGIONE_SOCIALE che era receduta dal preliminare dopo averla invano convocata davanti al notaio per la
firma del rogito di compravendita. Sulla circostanza che la caparra di € 500.000,00 era rappresentata dalla compensazione totale del credito che la RAGIONE_SOCIALE aveva nei confronti della Immobiliare Città del Guercino SAS e non dal versamento di una somma di denaro, il Tribunale osservava che tale previsione era comunque voluta dalle parti e non vi era ragione di non applicare le norme sull’inadempimento e sul diritto della parte adempiente ad ottenere il doppio della caparra versata.
Avverso detta decisione proponeva appello principale il Bonzagni e, in via incidentale, la RAGIONE_SOCIALE (nella quale la RAGIONE_SOCIALE si era trasformata), per chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in relazione alla rilevanza della somma e alle condizioni personali del Bonzagni e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie. La società RAGIONE_SOCIALE resisteva chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Con la sentenza n. 830/2020 del 14.1/27.2.2020, la Corte d’ Appello di Bologna rigettava gli appelli principale ed incidentale e compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso questa sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso principale a questa Corte, affidandosi a due motivi. COGNOME NOME ha proposto controricorso con contestuale ricorso incidentale, affidandosi a quattro motivi, mentre la RAGIONE_SOCIALE é rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c. la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 1385 e 1386 cod. civ., sostenendo che la Corte distrettuale non abbia considerato che, nel caso di specie, non vi sia stata alcuna consegna di denaro, o di altre cose fungibili, con conseguente insussistenza di un’ipotesi di caparra confirmatoria,
essendo la stessa un contratto reale, che cioè si conclude solo con la materiale dazione della somma di denaro.
Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c. la ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1385 e 1386 cod. civ., in quanto, laddove si volesse comunque ricondurre la fattispecie in esame all’istituto della caparra, il giudice avrebbe errato nel ricondurla alla categoria della caparra confirmatoria e non a quella della caparra penitenziale.
1A) Col primo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c. il COGNOME lamenta la violazione degli artt. 1385 e 1386 cod. civ., in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 cod. civ., atteso che le parti hanno espressamente convenuto una caparra penitenziale e non confirmatoria.
2A) Col secondo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c. il COGNOME lamenta la violazione degli artt. 1385 e 1386 cod. civ., in quanto non sussiste un’ipotesi di caparra confirmatoria, essendo la stessa un contratto reale.
3A) Col terzo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c. il COGNOME lamenta la violazione degli artt. 1385 e 1386 cod. civ., in quanto la caparra penitenziale è un istituto differente dalla caparra confirmatoria.
4A) Col quarto motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360 primo comma c.p.c. il COGNOME lamenta la violazione dell’art. 2500 quinquies cod. civ. e del combinato disposto dagli artt. 2215, 2318 e 2304 cod. civ., in quanto i soci di una società di persone trasformatasi in società di capitali non devono più rispondere per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla trasformazione. Peraltro, una condanna
eventuale del COGNOME per le obbligazioni sociali della società di cui è stato socio accomandatario dovrebbe comunque essere subordinata all’infruttuosa escussione del patrimonio sociale.
Il primo motivo del ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE, ed il secondo motivo del ricorso incidentale di COGNOME NOMECOGNOME basati entrambi sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 1385 e 1386 cod. civ., e sull’ipotesi che la caparra confirmatoria debba necessariamente avere la struttura di un contratto reale ad effetti reali, caratterizzato dalla consegna materiale di una somma di denaro, o di altre cose fungibili, al momento della conclusione del contratto preliminare, che si trasferiscono in proprietà a chi li riceve al momento della loro consegna, per cui in assenza di tale consegna non potrebbe aversi caparra confirmatoria, vanno esaminati congiuntamente.
Ugualmente vanno esaminati congiuntamente, ed insieme ai motivi sopra indicati, per l’evidente connessione delle censure svolte, il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, coi quali si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1385 e 1386 cod. civ., contrapponendo alla qualificazione della clausola F) del contratto preliminare di vendita immobiliare, concluso dalla RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) con la RAGIONE_SOCIALE il 14.12.2011 come caparra confirmatoria, quella di caparra penitenziale testualmente indicata in contratto.
L’impugnata sentenza ha correttamente attribuito alla caparra penitenziale, in conformità all’art. 1386 cod. civ., la funzione di indennizzare la parte non recedente che l’abbia ricevuta, nel caso di esercizio del recesso della controparte, e di consentire a chi l’abbia versata, di pretendere la restituzione del doppio della caparra in caso di esercizio del recesso ad opera della controparte, senza che siano richiesti accertamenti in ordine all’addebitabilità del recesso, e non avendo le parti fatto riferimento all’attribuzione
ad una di esse, o ad entrambe, della facoltà di recesso nel preliminare di vendita immobiliare concluso dalla Immobiliare Città del Guercino RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) con la RAGIONE_SOCIALE il 14.12.2011, ha ritenuto che il solo riferimento letterale alla natura penitenziale della caparra di € 500.000,00 del punto F) del preliminare, non fosse sufficiente a fare qualificare in quei termini la caparra.
La Corte distrettuale ha privilegiato, invece, nell’ambito di un’interpretazione complessiva del contratto preliminare, il collegamento esistente tra la previsione della caparra della lettera F (secondo la quale ‘ la vendita dell’unità immobiliare in oggetto verrà effettuata a corpo e non a misura, al prezzo che viene di comune accordo stabilito, accettato e concordato tra le parti in Euro 1.000.000,00 più imposte e tasse, che il promissario acquirente si obbliga a pagare nel modo seguente: 500.000,00 a titolo di caparra penitenziale, contestualmente al presente atto con compensazione totale del credito in premessa; 500.000,00 Euro entro il 31 gennaio 2013 contestualmente all’atto notarile di compravendita a titolo di saldo’ ) e quella della successiva lettera H, che ha menzionato il diritto dei promittenti venditori a trattenere la caparra nel caso di mancata tempestiva stipulazione dell’atto notarile di compravendita da parte del promissario acquirente, con il chiaro richiamo all’istituto della caparra confirmatoria, per avere le parti attribuito a quella somma la contemporanea funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale, e di liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento contrattuale, sicché neppure vi é stata violazione dell’art. 1385 cod. civ..
Quanto alla circostanza che le parti abbiano previsto nel preliminare, anziché la consegna di denaro, o di altra cosa fungibile da parte del promissario acquirente a favore della promittente venditrice, la compensazione del credito per il prezzo di vendita da versare anticipatamente di € 500.000,00, col controcredito di pari
importo, originariamente vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Immobiliare Città del Guercino RAGIONE_SOCIALE, credito che era stato ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, con conseguente estinzione di entrambi i contrapposti crediti, non può ritenersi incompatibile con la funzione propria della caparra confirmatoria.
Se, in effetti, è vero che la caparra confirmatoria costituisce di regola un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale), e che la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, è riferita dall’art. 1385 cod. civ., comma 1°, al momento della conclusione del contratto principale, è anche vero, però, che le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, come possono differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, come emerge dall’ampia giurisprudenza di questa Corte relativa ai casi di consegna a titolo di caparra di assegni bancari, perfino privi di data ed inidonei quindi come titoli di credito (Cass. ord. 31.3.2022 n. 10366; Cass. n.4661/2018; Cass. n. 5424/2002; Cass. n. 10056/2013; Cass. n.24563/2013), così possono optare, nell’ambito della medesima autonomia negoziale, per un meccanismo di compensazione immediata tra crediti, che produca, prima della conclusione del contratto principale, un effetto equivalente a quello della consegna materiale della somma di denaro, o cose fungibili, occorrente per l’estinzione del controcredito, che viene in rilievo per il suo importo, ai fini dell’operatività bilaterale della caparra in funzione del rafforzamento del vincolo contrattuale e della liquidazione anticipata del danno da inadempimento, al quale si aggiunge la destinazione vincolata della somma alla finalità solutoria attraverso
la compensazione convenzionale. Ove infatti ad essere inadempiente, sia la parte che già prima del contratto preliminare risultava debitrice per un precedente titolo, la controparte potrà pretendere il pagamento del doppio del credito compensato, ed ove invece sia inadempiente la controparte, si verificherà solo l’effetto conservativo dell’estinzione per compensazione del pregresso debito.
Per il resto i motivi in esame si risolvono nella confutazione del risultato interpretativo raggiunto motivatamente dalla Corte d’Appello, con riferimento al contenuto contrattuale (Cass. ord. 30.4.2024 n. 11560; Cass. n. 3954/2023; Cass. n. 6577/1988), con riguardo alla natura da assegnare alla funzione della somma di € 500.000,00 prevista nella lettera F) del preliminare, da intendersi imputabile a caparra confirmatoria sul presupposto che l’applicabilità dell’art. 1386 cod. civ. (che prevede la caparra penitenziale) implica che nel contratto sia stato previsto l’esercizio del diritto di recesso, il quale, nel caso di specie, non lo era.
Occorre quindi ricordare che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass. ord. 8.1.2023 n. 352; Cass. n. 17247/2003).
Nel caso in esame, il ricorso principale e quello incidentale non lamentano la violazione dei criteri d’interpretazione del contratto, e non spiegano per quale ragione vi sarebbe stata la violazione, limitandosi a contrapporre una propria diversa interpretazione a quella pur plausibile seguita dalla Corte d’Appello.
Il primo motivo del ricorso incidentale, che censura l’asserita violazione del giudicato interno, in relazione agli articoli 324 c.p.c. e 2909 cod. civ., in quanto la Corte distrettuale, pur in assenza di motivi di appello sul punto, avrebbe qualificato come confirmatoria la caparra prevista dalle parti alla lettera F) del preliminare, che la sentenza di primo grado, sulla base delle indicazioni contenute nella citazione e nel contratto, avrebbe qualificato invece come penitenziale, é infondato.
La sentenza di primo grado, infatti, dopo avere riportato che alla lettera F) la caparra era stata formalmente indicata dalle parti come penitenziale, ha proceduto, come richiesto dalla domanda principale della RAGIONE_SOCIALE di recesso e restituzione del doppio della caparra in quanto la promittente venditrice, benché diffidata, non si era presentata davanti al notaio per concludere l’atto di compravendita immobiliare, ad accertare, sulla base di tutte le clausole contrattuali, l’effettiva natura di quella caparra, ritenendola confirmatoria, e la Corte d’Appello ha confermato motivatamente la bontà di tale interpretazione, per cui non si era formato alcun giudicato preclusivo sulla natura penitenziale e non confirmatoria della caparra in questione. Mai, infatti, é stato riconosciuto, nelle sentenze di primo e di secondo grado, il diritto della RAGIONE_SOCIALE di ottenere il doppio della caparra versata per complessivi €1.000.000,00 per l’ingiustificato recesso dal preliminare della promittente venditrice RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), bensì per l’inadempimento contrattuale di quest’ultima, che si é rifiutata, benché diffidata, di presentarsi davanti al notaio per la stipulazione del rogito di compravendita immobiliare con contestuale saldo del prezzo.
Il quarto motivo del ricorso incidentale, col quale si lamenta la violazione dell’art. 2500 quinquies comma 3° c.p.c. per avere la sentenza impugnata attribuito all’ex socio accomandatario della Immobiliare Città del Guercino SAS, COGNOME NOME, la
responsabilità illimitata solidale per l’obbligazione di restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta, senza il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, ancorché l’inadempimento dell’obbligazione della suindicata promittente venditrice, che aveva fatto scattare il raddoppio della caparra, non si fosse verificato prima del 31.1.2013 (termine previsto nel preliminare per la stipulazione del contratto di compravendita immobiliare ed il saldo del prezzo), e risalisse, quindi, ad una data successiva alla trasformazione della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, avvenuta il 17.12.2012, pubblicata nel Registro delle Imprese l’1.1.2013, per cui dell’obbligazione restitutoria avrebbe dovuto rispondere solo la RAGIONE_SOCIALE, e non l’ex socio accomandatario della società trasformata, é infondato.
La liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, sia prima, che dopo la riforma apportata dal D. Lgs. 17.1.2003 n. 6, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone (quale la società in accomandita semplice) in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente (vedi in tal senso Cass. 22.9.2015 n. 18619; Cass. 18.11.2013 n. 25846). Nella specie, l’obbligazione di concludere l’atto notarile di compravendita immobiliare entro il termine del 31.1.2013, dalla cui violazione é derivato l’obbligo di restituzione del doppio della caparra, era sorta già con la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita immobiliare tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in data 14.12.2011, ed a quell’epoca COGNOME NOME era socio accomandatario della promittente venditrice, sicché la promissaria acquirente, nel decidere di firmare il
preliminare, ha fatto affidamento anche sulla consistenza del suo patrimonio personale e l’obbligazione di restituzione del doppio della caparra confirmatoria non discende da un’obbligazione nuova ed indipendente dalla pregressa obbligazione di conclusione dell’atto notarile di compravendita rimasta inadempiuta, né risulta allegato che la RAGIONE_SOCIALE abbia prestato il proprio consenso in ordine alla liberazione del socio accomandatario della Immobiliare Città del Guercino RAGIONE_SOCIALE
Ugualmente priva di pregio é la censura relativa all’asserita violazione del beneficium excussionis.
La previsione del beneficio di escussione, infatti, valendo sul piano della mera esecuzione, non esclude il diritto del creditore di agire, in sede di cognizione, contro il socio illimitatamente responsabile, possibilità che va ammessa in favore del creditore sociale per dargli modo di munirsi di uno specifico e diretto titolo esecutivo nei confronti del socio, prevenendo ogni intralcio e per iscrivere, ad esempio, ipoteca giudiziale sui beni del medesimo. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata in tal senso, in quanto l’art. 2304 cod. civ., relativo al beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale per la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone per le obbligazioni dalle stesse contratte, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire, in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Cass. ord. 16.10.2020 n. 22629; Cass. 12.10.2018 n. 25378; Cass.
n.15966/2016; Cass. 17.12.2013 n. 28146; Cass. 3.1.2014 n. 49; Cass. 16.1.2009 n. 1040; Cass. sez. lav. 4.3.2003 n. 3211).
Nulla va disposto per le spese processuali in quanto la RAGIONE_SOCIALE é rimasta intimata.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE ed il ricorso incidentale di COGNOME NOME. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.6.2025