SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 286 2026 – N. R.G. 00000644 2024 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 17 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOMEPresidente
Dott.ssa NOME COGNOME -Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME -Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 644/2024 R.G. promossa da:
nato in GENOVA (GE) il DATA_NASCITA,
elettivamente COGNOME
domiciliato presso il difensore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
appellante
nei confronti di:
, COGNOME NOME;
elettivamente domiciliato presso il difensore ,
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
appellato
nonché nei confronti di:
L’
,
, IL
, tutti elettivamente domiciliati presso
l’AVVOCATURA DELLO STATO ;
Rappresentati e difesi dall ‘AVVOCATURA DELLO STATO ;
appellati
nonché nei confronti di:
;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l’appellante ‘Voglia la Corte d’Appello Ecc.ma, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna pronuncia:
Nel merito, in riforma dell’impugnata Sentenza:
l’annullamento e/o riforma della sentenza appellata, nella parte in epigrafe indicata;
la rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale, per la decisione delle dedotte questioni di incostituzionalità rilevanti e non manifestatamente infondate;
l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, riprodotte sub 12) della premessa.
Con vittoria delle spese del primo e secondo grado di Giudizio. ‘
Per l’appellat o : ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia meglio vista e ritenuta eventualmente anche ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis cod. proc. civ., dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondato e comunque res pingere integralmente l’appello proposto
dall’AVV_NOTAIO
Vinte le spese, oltre accessori di legge’.’
Per gli appellati
,
,
: ‘Voglia Codesta Corte di
Appello, contrariis reiectis,
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
,
del
e dell’
.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata ‘ Rilevato in fatto e considerato in diritto:
che a seguito di declaratoria di carenza di giurisdizione da parte del TAR della
Liguria, l’attore
ha riassumeva in questa sede il giudizio nei
confronti del di
, del
, del e dell
, allegando:
di essere proprietario di immobile sito del Comune di prospiciente il mare;
di aver ottenuto nel 2008 concessione demaniale marittima per circa 6 mq, onde realizzare una scaletta per accedere direttamente allo specchio acqueo;
che per l’anno 2021 il canone demaniale (in precedenza fissato in circa 322,99 € l’anno) veniva aumentato dal Comune a 2.500 euro l’anno;
che detto aumento risulta ingiustificato, affetto da eccesso di potere e contra legem;
-che quindi agiva per all’accertamento dell’illegittimità della determinazione del canone demaniale per l’anno 2021 con domanda di ripetizione dell’indebito nonché eccependo l’incostituzionalità dell’art. dell’art. 100 comma 4 DL 104/2020;
che si costituivano in giudizio
il
, il e l’
resistendo alla
domanda;
che concesso i termini ex art. 183 VI co. cpc, venivano fatte precisare le conclusioni;
che
non si costituiva in giudizio;
che va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio malgrado la ritualità della notifica ‘.
Con sentenza definitiva n. 83/2024 del 10/01/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: ‘1. dichiara la contumacia di
; 2. respinge la domanda; 3. condanna alla rifusione, in
favore di delle spese del presente procedimento, liquidate in
Euro 2.800 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
4. condanna alla rifusione, in favore di
, di e di
delle spese del
presente procedimento, liquidate complessivamente in Euro 2.800 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge’ .
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
con atto notificato in data 11/06/2024.
Con comparsa si costituiva
dell’appello .
Con comparsa si costituivano altresì l’
,
il quale instava per il rigetto
, il
ed il
, i
quali instavano affinché fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli enti citati. Con ordinanza del 6.12.2024 il C.I. dichiarava la contumacia di
,
,
e
e formulava proposta conciliativa rinviando
all’
udienza del 20.02.2025 per la comparizione delle parti; alla predetta udienza revocava la dichiarazione di contumacia di
,
,
e dava atto
del fatto che le parti non accettavano la proposta conciliativa, rinviando, ex art. 350 bis c.p.c., all’udienza del 02/04/2025, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta; all’esito alla predetta udienza ai sensi dell’art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all’udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c , fissata al 17.12.2025 e successivamente rinviata al 21/01/2026 stante il carico di lavoro del relatore. A ll’esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le amministrazioni appellate reiterano le medesime doglianze avanzate in primo grado in relazione al dedotto difetto di legittimazione passiva del
, del e dell
.
Sul punto si osserva che: a) il giudice di prime cure non si è pronunciato sul difetto di legittimazione passiva sollevato dalle amministrazioni applicando il criterio della
ragione più liquida; b) sull’omessa pronuncia non vi è stata impugnazione e neppure in ordine alla deroga al criterio di trattazione delle questioni.
Costituisce infatti principio consolidato che, ‘ In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata ‘ . (Cass. Sez. U., 29/08/2025, n. 24172, Rv. 675787 -01), come è avvenuto nel caso di specie.
Del resto, ‘Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cass. Sez. 6, 28/05/2014, n. 12002, Rv. 631058 -01; Sez. 5 – , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv. 648510 – 01); Sez. 5 – , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 – 01).
2. SUI MOTIVI DI APPELLO
2.1 PRIMO MOTIVO: ‘Violazione dell’art. 100.4 D.L. n. 104/2020, come modificato dall’art. 6 bis D.L. n. 73/2021. Difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione’.
L’appellante assume : i) che la ‘soglia minima’ indicata dalla norma per il 2021 in € 500,00 con riferimento a determinate utilizzazioni, tra le quali l’utilizzazione ‘sportivo -ricreativa’ rivendicata dall’attore – deve esser considerata quale deroga temporanea, per il 2021, al canone minimo di € 2.500,00: non, come ritenuto dal Tribunale, nel senso che il canone demaniale di € 500,00 ‘non esclude che i Comuni quantifichino il canone dovuto in misura superiore a detta soglia’; ii) che in realtà, sia la misura minima ordinaria di € 2.500,00, sia la misura temporanea di € 500,00 si inseriscono -come ulteriormente sarà illustrato di seguito- nel sistema tariffario tabellare ex D.L. n. 400/1993; pertanto devono esser obbligatoriamente applicate dai Comuni entrambe le predette misure minime salva, ovviamente, la censura di incostituzionalità dedotta nel motivo n. 2: a meno che l’estensione del terreno non consenta l’applicazione di un importo superiore, a mente della tariffa tabellare; iii) che oltre che in contrasto e violazione del chiaro disposto di legge, la motivazione della sentenza è contraddittoria e illogica: il Comune non ha assolutamente invocato la facoltà di aumentare il canone minimo di € 500,00, bensì ha contestato l’esistenza del presupposto e cioè la finalità RAGIONE_SOCIALE e ricreativa dell’utilizzazione; iii) che tale finalità è evidente nella concessione rilasciata al ricorrente: la concessione fu rilasciata a migliore fruizione dell’insediamento abitativo, per soddisfare il desiderio di godere della balneazione e senza scopo di lucro; iv) ne consegue il diritto di applicazione del canone del 2021 nella misura di € 500,00.
Il motivo non è fondato.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «che infatti va richiamato l’art. 100 comma 4 DL 104/2020 il quale prevede che: ‘Dal 1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500. Per l’anno 2021, l’importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500′ -che l’attore allega che le finalità della propria concessione demaniale sia quella ricreativa con applicazione quindi della seconda parte del citato comma 4 con applicazione della tariffa ridotta; che da ciò l’attore fa discendere che il -nel determinare in concreto l’importo del canone annuo – avrebbe dovuto applicare il minimo previsto (500 Euro); che l’assunto non ha pregio; – che infatti -quandanche si ritenesse che la concessione in parola sia funzionale a garantire attività sportivo/ricreativa (conclusione questa che il Comune contesta) – vale osservare che per dette attività la legge impone esclusivamente una soglia minima al relativo canone demaniale (Euro 500/anno), ma non esclude che i comuni quantifichino il canone dovuto in misura superiore a detta soglia; – che conseguentemente nessuna violazione di legge è prospettabile;»
II) L’appellante allega che le soglie minime previste dalla norma in questione sarebbero obbligatoriamente applicabili nel senso che il non potrebbe applicare importi superiori a quelli indicati da dette soglie, laddove è del tutto evidente che la dicitura ‘soglia minima’ implica inequivocabilmente che il non possa applicare importi inferiori, ma non esclude certamente la quantificazione del canone dovuto in misura superiore a detta soglia minima. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riten uto che non fosse ravvisabile la violazione di legge prospettata dall’attuale appellante. In ogni caso, nello sviluppo successivo del proprio ragionamento, il Tribunale ha altresì ritenuto che non fosse applicabile alla concreta fattispecie la soglia minim a di € 500,00 prevista soltanto ‘per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti’, rilevando che «la concessione in oggetto: ▪ garantisce attività ricreativa privata (la balneazione da parte del concessionario); ▪ presenta evidenti ricadute
positive sul valore dell’immobile attoreo prospicente il mare;» (pag. 4 sentenza impugnata).
III) Quanto al sistema tariffario tabellare ex D.L. n. 400/1993, lo stesso riguarda le concessioni per stabilimenti balneari, come sarà meglio illustrato in seguito.
2.2 SECONDO MOTIVO: il secondo motivo è così riassunto (pagg. 27 ed s. atto di appello). ‘Nel merito della non manifesta infondatezza e della rilevanza della dedotta questione di incostituzionalità. Violazione degli art. 23 e 53 nonché 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 112 c.p.c. ultrapetizione. Violazione delle norme e dei principi che qualificano il canone come corrispettivo e non come erogazione tributaria. Violazione dell’art. 1 L. Cost. n. 1/1948 e dell’art. 23 L. n. 87/1953. Rinvio alle deduzioni sub II.2.2)’.
Per l’appellante ‘1) Indipendentemente dalle censurate decisioni istruttorie, la domanda di rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 1 L. Cost. n. 1/1948 e art. 23 L. n. 87/1953 è rilevante ed è pienamente fondata.
Il Tribunale l’ha respinta (sentenza appellata, pag. 5), in sintesi con la seguente motivazione:
l’imposizione del solo importo minimo del canone abilita la PRAGIONE_SOCIALEA., in osservanza dei principi di imparzialità e buona amministrazione, a modulare l’accesso ai beni demaniali attraverso la quantificazione del canone e secondo del grado di rilevanza pubblica degli interessi coinvolti e del bilanciamento degli stessi;
nessuna sproporzione del canone può prospettarsi, risultando il canone annuo richiesto dall’attore adeguato rispetto alla situazione concretamente realizzatasi ‘che vede il fabbricato attoreo gravato da un accesso esclusivo al mare in località contraddistinta da rinomato pregio turistico e da elevati valori immobiliari’.
La statuizione sub a) è censurabile perché la determinazione del canone minimo è stata fatta direttamente dall’art. 100.4 D.L. n. 104/2022 e la norma è soggetta al vaglio di costituzionalità come tutte le fonti primarie ex art. 23 Cost.
Ed è proprio questo vaglio che la norma non è in grado di superare, come dedotto sub II del diritto.
Quanto alla statuizione sub b) deve innanzi tutto denunciarsi la violazione delle norme e dei principi che -come è stato affermato dalle supreme Corti e dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 29/2017- configurano il canone demaniale marittimo com e ‘prestazione imposta’ come prezzo pubblico e non come imposizione tributaria. Ne consegue che l’appellata sentenza:
in contrasto con l’art. 23 Cost. e con i principi che ne conseguono valorizza un elemento di supposta ma non dimostrata capacità contributiva, mentre avrebbe potuto e dovuto considerare solo il fatto che il sistema del D.L. n. 400/1993 prende in considerazione esclusivamente i caratteri oggettivi del bene concesso;
incorre nel vizio di ultrapetizione, perché l’attore non ha chiesto al Tribunale di valutare una supposta congruità dell’imposto canone minimo bensì soltanto la conformità a Costituzione dell’art. 100.4 D.L. n. 104/2022;
c)per difetto assoluto di motivazione, perché, comunque, del tutto indimostrata e non verificata è la statuizione secondo cui il canone sarebbe adeguato rispetto alla situazione.
Risulta quindi evidente che il Tribunale: ha valutato la dedotta questione di incostituzionalità secondo una prospettiva affetta dai vizi rubricati;ha immotivatamente respinto le dedotte questioni di incostituzionalità, rilevante e non manifestamente infondate: in proposito si rinvia per brevità a quanto precedentemente dedotto sub II.2.2. ‘
L’appellante articola le proprie doglianze in diversi punti.
2.2..a «II) Con riguardo al rigetto del motivo n. 2 avente ad oggetto la denuncia di incostituzionalità dell’art. 100 D.L. n. 104/2020» -L’appellante richiama le argomentazioni svolte in primo grado (appello pagg. 14 e segg.) : «a) l’imposta misura minima del canone e cioè € 2.500,00, pari a € 3.125,00 con l’imposta regionale – è di molto superiore all’importo minimo necessario per soddisfare l’esigenza di riconoscimento della demanialità e di compensare l’onere di gestione del rapporto concessorio, già stabilita dal D.M. trasporti 21/07/2007 (v. pag. 2, sub 4) come risulterà dimostrato da quanto di seguito esposto sub n. 5; b) l’imposta misura minima del
canone non consente di valutare e dare ragionevole rilievo alla reale utilità, per il concessionario appellante, di un’area dell’estensione di mq. 6,26 da rapportare proporzionalmente -anche in conformità al principio di eguaglianzaall’utilità che ne rit raggono gli altri concessionari, per di più esclusivamente in conformità all’oggettivo parametro dell’art. 03 D.L. n. 400/1993; il canone applicato all’appellante per mq. 6,26 di area demaniale risulta quindi del tutto sproporzionato -e quindi determinato in violazione del principio di ragionevolezza ed eguaglianza, art. 3 Cost.- rispetto ad una serie cospicua di altri concessionari; in proposito, si rammenta in proposito che: su 26.700 stabilimenti balneari, 21.581 e cioè oltre l’80% – pagavano nel 2020 un canone inferiore ad euro 2.500, lo stesso canone applicato all’appellante per mq. 6,26 (cfr. estratto da ‘La Repubblica’ 5/11/2021, pag. 32, doc. primo grado n. 12, ex adverso non contestato); per una concessione di stabilimento balneare con volume edilizio incamerato di mq. 843,24 il Comune di Bogliasco ha chiesto nel 2022 un canone marittimo annuo di euro 3.549,41 oltre imposta regionale di euro 887,35 (doc. di primo grado n. 13); per la concessione di una spiaggia, con due cabine, di mq. 47 a San Fruttu oso di Camogli il Comune chiede nel 2024 euro 3.225,50 (‘ canone minimo ‘ ex c. 4, art. 100 D.L. n. 104/2020) (doc. d’appello C)».
Le censure non sono fondate.
Si legge nella sentenza impugnata: «- che neppure può ravvisarsi una disparità di trattamento nell’esercizio della discrezionalità ammnistrativa, posto che tale disparità non è stata provata da parte attorea;
-che a tal fine, l’attore rileva (utilizzando come fonte un articolo di stampa, doc. 12) che la media nazionale dell’importo delle concessioni demaniali per stabilimenti balneari sia inferiore a 2.500 l’anno;
-che l’incertezza della fonte e l’estrema genericità di detta rilevazione non consente di concludere che nel caso di specie il Comune di abbia riservato all’attore un trattamento di sfavore rispetto ad altri concessionari demaniali;
che comunque -in subordine e per mere esigenze di completezza -va osservato che la concessione in oggetto:
garantisce attività ricreativa privata (la balneazione da parte del concessionario);
presenta evidenti ricadute positive sul valore dell’immobile attoreo prospicente il mare;
che infatti, in presenza di concessione:
può essere impedito da parte del concessionario lo stazionamento di terzi sull’area;
si determina un inevitabile incremento del valore del fabbricato attoreo, che si giova di accesso riservato alla balneazione;
che tali caratteristiche giustificherebbero di per sé la quantificazione del canone demaniale in misura superiore ai minimi di legge, riservando -in ipotesi -un trattamento correlativamente agevolato a casi in cui ad esempio:
l’attività ricreativo/RAGIONE_SOCIALE svolta attraverso l’area demaniale sia fruibile da una molteplicità di soggetti, coerentemente con la natura pubblica del bene;
risulti assente (diversamente dal caso di specie) qualsivoglia effetto patrimoniale positivo per il concessionario,
A tal fine si pensi -quale confronto con il caso odierno -alle ipotesi di un arenile concesso per attività ricreative ad una RAGIONE_SOCIALE o ad una RAGIONE_SOCIALE.
-che la questione di incostituzionalità prospettata dell’art. 100 comma 4 DL 104/2020 per contrarietà rispetto agli artt. 3 e 97 Cost. appare manifestamente infondata, in quanto l’imposizione del solo importo minimo del canone demaniale abilita la P.A. in osservanza dei principi di imparzialità e buona amministrazione -a modulare l’accesso ai beni demaniali (attraverso la quantificazione del canone) a seconda del grado di rilevanza pubblica degli interessi coinvolti e del bilanciamento tra gli stessi;
che nessuna sproporzione del canone può evidentemente prospettarsi, risultando il canone annuo richiesto all’attore (2500 euro) adeguato rispetto alla situazione concretamente realizzatasi mediante l’utilizzo del tratto di scogliera oggetto di concessione, situazione che vede il fabbricato attoreo giovato da un accesso esclusivo al mare in località contraddistinta da rinomato pregio turistico e da elevati valori immobiliari;»
II) L’appellante reitera la questione di costituzionalità con riferimento alla disparità di trattamento rispetto alle concessioni demaniali per stabilimenti balneari e con riferimento alla mancanza di proporzionalità del canone richiesto rispetto al beneficio che ne ritrae il concessionario.
III) Si tratta peraltro di argomenti che non tengono conto della motivazione della sentenza appellata sul punto specifico, laddove vengono poste in evidenza sia le peculiarità della concessione in oggetto rispetto alle concessioni demaniali per stabilimenti balneari, sia i vantaggi che vengono assicurati da tale concessione, osservando in particolare che «la concessione in oggetto: ▪ garantisce attività ricreativa privata (la balneazione da parte del concessionario); ▪ presenta evidenti ricadute positive su l valore dell’immobile attoreo prospicente il mare; – che infatti, in presenza di concessione: ▪ può essere impedito da parte del concessionario lo stazionamento di terzi sull’area; ▪ si determina un inevitabile incremento del valore del fabbricato attoreo, che si giova di accesso riservato alla balneazione;». Da tali considerazioni il Tribunale ha tratto correttamente la conclusione in ordine alla manifesta infondatezza della prospett ata questione di legittimità costituzionale dell’art. 100 comma 4 DL 104/ 2020 per contrarietà agli artt. 3 e 97 Cost. proprio in quanto «l’imposizione del solo importo minimo del canone demaniale abilita la P.A. -in osservanza dei principi di imparzialità e buona amministrazione -a modulare l’accesso ai beni demaniali (attraverso la quantificazione del canone) a seconda del grado di rilevanza pubblica degli interessi coinvolti e del bilanciamento tra gli stessi; – che nessuna sproporzione del canone può evidentemente prospettarsi, risultando il canone annuo richiesto all’attor e (2500 euro) adeguato rispetto alla situazione concretamente realizzatasi mediante l’utilizzo del tratto di scogliera oggetto di concessione, situazione che vede il fabbricato attoreo giovato da un accesso esclusivo al mare in località contraddistinta da rinomato pregio turistico e da elevati valori immobiliari;». Del resto, la materia dei canoni delle concessioni demaniali per stabilimenti balneari è disciplinata da una specifica norma di legge (art. 3 DL 400/2023), che risponde ad esigenze specifiche, proprie delle attività svolte in dette aree, del tutto diverse rispetto alla norma oggetto
del presente giudizio, che riguarda una concessione di natura esclusiva e idonea ad incrementare il valore della proprietà privata cui è collegate.
IV) Quanto alla prospettata violazione dell’art. 117 Cost., la relativa questione è stata esaminata e ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 46/2022 sull’assunto che « La costante giurisprudenza di questa Corte in tema di demanio marittimo afferma che dirimente ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni «è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all’utilizzazione dei beni stessi» (sentenza n. 286 del 2004 e precedenti ivi richiamati, nonché sentenza n. 94 del 2008). Criterio, questo, recentemente ribadito dalla sentenza n. 73 del 2018 con riferimento specifico alla nonostante la previsione dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 111 del 2004, invocato dalla ricorrente, che attribuisce alla stessa i proventi e le spese derivanti dal demanio marittimo di titolarità statale. In attesa dell’effettiva attuazione del trasferimento di parte del demanio marittimo alle Regioni già previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), tale criterio va dunque confermato, salva naturalmente la possibilità che singole disposizioni statali di settore attribuiscano la potestà di determinazione del canone al soggetto gestore o comunque utilizzatore dei beni demaniali in questione. Sono dunque da escludersi, rispetto a disposizioni statali che disciplinano l’ammontare dei canoni per le concessioni sul demanio marittimo di titolarità statale (ovvero che, come nel caso del comma 5 in questa sede impugnato, incidano sui relativi procedimenti amministrativi), le violazioni delle competenze legislative primarie lamentate dalla Regione ricorrente».
2.2.b «II.2.4) Violazione dell’art. 281, quinquies e sexies c.p.c.. Difetto di motivazione e contraddittorietà. Violazione dell’art. 1 L. Cost. n. 1/1948 e dell’art. 23 L. n. 87/1953». L’appellante asserisce (pagg. 21 e segg. appello) : « Se l’AVV_NOTAIO avesse potuto usufruire dei termini di deposito della comparsa conclusionale
e della replica ex art. 281 quinquies e 185 c.p.c. avrebbe potuto proporre tutte le suesposte difese ora versate nell’atto di appello – a maggiore illustrazione di quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio. Trattasi di complesse questioni tutte rilevanti e -per quanto attiene alla dedotta questione di incostituzionalità- non manifestatamente infondate e comunque da valutare con la massima attenzione ai fini della decisione. 2) Senonché il Tribunale, con ordinanza 15/11/2023, ha respinto l’istanza, ‘attesa la superfluità di integrazione istruttoria’. La decisione processuale del primo Giudice è illegittima: – perché viola il diritto al pieno sviluppo del contraddittorio conferito alla parte dall’art. 281 quinquies c.p.c. ed esercitato con la predetta istanza; perché il rigetto dell’istanza di ripristino del contraddittorio pieno è non solo immotivato ma pure contraddittorio: la decisione di rigetto, nel merito, delle domande dell’attore è argomentata anche sull’asserita, omessa dimostrazione della disparità di trattamento su cui si fonda per buona parte la contestazione della legittimità costituzionale dell’art. 100.4 D.L. n. 104/2020, in vero ictu oculi evidente per quanto precedentemente dedotto; omessa dimostrazione cui comunque il Tribunale avrebbe potuto e dovuto rimediare con l’accoglimento della parte istruttoria -n. 3 e n. 4dell’istanza di revoca e, comunque, con l’appropriato esercizio dei suoi poteri istruttori (cfr. motivo che segue), come vanamente richiesto. 2) La dedotta violazione della norma processuale ha impedito al Tribunale di valutare appieno la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle sollevate questioni di costituzionalità, con conseguente violazione anche delle norme di legge rubricate che regolano la rimessione alla Corte costituzionale dell’incidentale questione d’illegittimità costituzionale».
Le doglianze non sono accoglibili.
I) Rientra nella piena discrezionalità del giudice la scelta di fissare udienza di discussione orale, nel corso della quale le parti possono svolgere tutte le loro difese, senza alcuna violazione del contradittorio, essendo la trattazione orale, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la sede precipua nella quale esercitare il pieno contraddittorio tra le parti; peraltro si osserva che l’istanza della parte di procedere ai
sensi dell’art. 381 quinquies c.p.c., si fonda su istanze probatorie successive alla scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. .
In ogni caso, anche nel presente grado di giudizio, sono state riproposte, soltanto in maniera più diffusa, le medesime questioni già svolte in primo grado, come si evince dall’esame del precedente motivo di appello.
2 . 2.c «II.2.5) Violazione dell’art. 111 Cost. nonché degli art. 112, 115, 132 e 213 c.p.c. Difetto e illogicità della motivazione, anche in relazione all’art. 03 D.L. n. 400/1993. Illegittimità della statuizione di tardività ed irrilevanza delle istanze ist ruttorie. Violazione dell’art. 1 L. Cost. 1/1948 e dell’art. 87/1953 ». (appello pagg. 23 e segg.) L’appellante asserisce: «1) Per dare la prova della disparità di trattamento e dell’irragionevole sproporzione tra l’applicazione del contestato canone e qu ello, inferiore, determinato per l’80% delle concessioni degli stabilimenti balneari, dapprima l’attore ha prodotto il documento NUMERO_DOCUMENTO: trattasi di un estratto di un articolo del 5/11/2021 del quotidiano La Repubblica: ‘La situazione in Italia è paradossal e: non ostante gli alti prezzi di lettini ed ombrelloni, 21.581 concessioni su circa 26.700 pagano un canone inferiore a 2.500 euro! In più nel 2020 le autorizzazioni sono state rinnovate in automatico fino al 2033 nonostante bocciature della Corte di Giustizia, una nuova procedura di infrazione della Commissione europea, sentenze del Tar e della Corte Costituzionale, provenienti dall’Autorità Antitrust’. Successivamente, allo stesso fine, l’attore ha prodotto il doc. n. 18: è un’istanza del 6/9/2023 di acc esso civico e ordinanza alle seguenti informazioni e documenti: ‘1) l’ammontare complessivo dei canoni demaniali marittimi delle concessioni del settore turistico-ricreativo considerate dal Consiglio di Stato nella predetta decisione dell’Adunanza Plenaria , per le annualità soggette all’applicazione del D.L. n. 104/2020;
l’ammontare medio per mq. dei canoni applicati alle concessioni demaniali marittime, a norma dell’art. 100 D.L. n. 104/2020:
2.1) a soggetti esercenti imprese del settore turistico-ricreativo;
2.2) alle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto anche pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi;
l’entità degli abbandoni da parte dei titolari delle concessioni demaniali marittime soggette all’art. 100.4 D.L. n. 104/2020 con indicazione dell’importo della conseguente minore entrata.’. L’istanza di accesso non ha avuto esito utile.
Pertanto, con la ricordata istanza al Tribunale del 13/11/2023 l’attore ha chiesto ‘l’emissione di ordinanza ex art. 213 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di informazioni scritte relative agli atti e documenti indicati nell’istanza di accesso 6/9/2023 (doc. n. 18)’.
Con decisione del 15/11/2023 il Tribunale ha respinto l’istanza ‘ attesa la superfulità di integrazioni istruttorie ‘».
Il motivo non è accoglibile.
Tutte le istanze riguardano la questione dei canoni delle concessioni demaniali per stabilimenti balneari, che peraltro sono disciplinati da una norma di legge diversa da quella oggetto del presente del presente giudizio, vale a dire l’art. 3 DL 400/2023, che risponde alle esigenze specifiche di tali concessioni, non comparabili con quella oggetto del presente giudizio e comunque depositate dall’attore in primo grado dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
2.3 TERZO MOTIVO: ‘Sulla condanna alle spese. Violazione dell’art. 92.2 c.p.c. Difetto di motivazione’:
L’appellante asserisce che (appello pag. 28) : «L’illegittimità dell’impugnata decisione travolge la condanna alle spese. Comunque, il Tribunale ha violato immotivatamente la norma rubricata che prevede la compensazione delle spese in caso di novità della questione. La statuizione di condanna è assolutamente sproporzionata, perché a fronte di un valore in giuoco di € 3.150,00 – 361,00 = € 2.789,00 quantifica le spese, per ciascuna delle parti avversarie, nella misura di € 2.800,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge. Condanna non appropriata ed intollerabile, quanto meno alla luce di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2022, riportata sub II.2.2».
Il motivo non è fondato.
La liquidazione dei compensi è stata operata in relazione ai valori medi dello scaglione indicato dall’attore. Peraltro, ‘In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo’. (Cass. Sez. 3, 13/07/2021, n. 19989, Rv. 661839 – 03).
Quanto alla censura inerente all’omessa compensazione delle spese , pur in presenza dei presupposti che la imporrebbero vista la novità della questione trattata, si osserva che la questione dedotta non appare nuova trattandosi di causa relativa alla determinazione di un canone demaniale. La compensazione delle spese al di fuori della soccombenza reciproca delle parti è ipotesi eccezionale come insegnato dalla Giurisprudenza: ‘Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente pre viste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.’ (Cass. Sez. 6, 18/02/2020, n. 3977, Rv. 656993 – 01).
Tanto premesso, ritenutane l’infondatezza, l’appello deve essere rigettato.
3. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 536,00
€ 992,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 851,00
e così complessivamente € 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ;
Per
,
,
tale importo deve essere aumentato ad €
3.789,50 , ex art. 4 co. 2 per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l’appello, confermando integralmente la sentenza appellata ;
condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte ;
condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.789,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore delle parti ,
,
;
4 . si dà atto ai sensi dell’art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l’impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 21.01.2026
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NOME COGNOME
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME