Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27842 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23562 R.G. anno 2020 proposto da:
NOME, in proprio e quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, presso il quale è pure domiciliato;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME , presso cui è domiciliato, e dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 611/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata l’11 febbraio 2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio Banca Monte Parma s.p.a. -cui è succeduta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. -lamentando che la stessa avesse addebitato sul proprio conto corrente somme non dovute per interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto. Ha quindi domandato l’accertamento della nullità delle clausole poste a fondamento delle illegittime appostazioni e la condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte senza titolo, oltre che al risarcimento del danno.
Nella resistenza della convenuta è stata esperita consulenza tecnica contabile e, su istanza dell’attrice, pronunciata ordinanza ex art. 186quater c.p.c., con condanna della banca al pagamento della somma di euro 222.326,15, oltre interessi.
A seguito del trattenimento della causa in decisione la banca convenuta ha depositato istanza con la quale, dopo aver evidenziato che la società attrice era stata cancellata dal registro delle imprese su domanda da essa depositata il 22 febbraio 2013, ha chiesto di dichiarare l’interruzione del giudizio o la rimessione della causa sul ruolo.
Fissata udienza per la comparizione delle parti, la causa è stata definita da sentenza con cui il Tribunale di Parma ha dichiarato cessata la materia del contendere per rinuncia, da parte dell’attrice , alla pretesa azionata e revocato l’ordinanza ex art. 186quater c.p.c..
2. ─ La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOMECOGNOME nelle qualità in epigrafe indicata. Si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Con sentenza dell’11 febbraio 2020 la Co rte di appello di Bologna ha respinto il gravame. Il Giudice distrettuale ha in sintesi ritenuto: che non era stata fornita alcuna prova documentale della nomina del liquidatore e dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione; che non vi era dimostrazione quanto al fatto che la posta litigiosa costituita
dal credito restitutorio fatto valere giudizialmente fosse stata trasferita al socio superstite in sede di bilancio finale; che la cancellazione della società dal registro delle imprese era avvenuta volontariamente, «nell’innegabile consapevolezza della sussistenza di tale pretesa e della consacrazione di essa, sebbene in via provvisoria, nell’ordinanza anticipatoria»; che tale condotta portava a ritenere fosse stata posta in atto una rinuncia al credito da parte del socio superstite, probabilmente più interessato alla celere chiusura della società e alla cancellazione di essa dal registro delle imprese; che il fenomeno successorio era comunque smentito dalla non contestuale iscrizione nel registro delle imprese dell’impresa individuale di NOME COGNOME, che era avvenuta il 18 marzo 2013.
Avverso quest ‘ultima pronuncia ricorre per cassazione, con due motivi, NOME COGNOME. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Le parti hanno depositato memoria.
4 . -Col primo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., nonché degli artt. 110, 186quater e 474 c.p.c. e degli artt. 2729 e 1236 c.c.. Si deduce che la società risultava essere titolare non già di una mera pretesa, ma di un credito che era liquido al momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese; si richiama poi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la remissione del debito, sebbene possa ricavarsi da una manifestazione tacita di volontà, esige che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito; viene rilevato, inoltre, che la remissione del debito deve dirigersi a destinatario determinato.
Col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c.. Si deduce, in sintesi, che esso ricorrente, in quanto cessionario dell’azienda, era subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa.
La questione vertente sulla possibilità di configurare una
tacita rinuncia dei crediti della società, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, nella pendenza del giudizio teso a farli accertare, è stata di recente rimessa alla Prima Presidente della Corte, essendosi ravvisato, in seno alla Corte, un contrasto di giurisprudenza sul punto. A seguito di tale pronuncia, deliberata prima dell ‘adunanza camerale fissata per il ricorso proposto da NOME COGNOME, e resa pubblica con ordinanza interlocutoria n. 16477 del 13 giugno 2024, si mostra opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite e disporre, in conseguenza, il rinvio della presenta causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione