Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30984 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30984 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4559/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO NOME che la rappresenta e difende,
-controricorrente-
nonché contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE Di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione,
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 110/2023 depositata il 13/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, rigettava il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominata per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘), COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il fallimento della società di persone e dei soci illimitatamente responsabili ad istanza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa.
1.1 Rilevava la Corte distrettuale che il termine dell’art. 10 l.fall. per il decorso del termine annuale dalla cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa, ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese: evento verificatosi in data 8/6/2022, ampiamente entro il termine annuale per la dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del Tribunale di Ancona pubblicata in data 22/7/2022.
1.2 Evidenziava la Corte che, nonostante il susseguirsi delle operazioni negoziali che avevano visto la cessione e/o il conferimento di azienda alla neocostituita RAGIONE_SOCIALE e la successiva cessione della partecipazione sociale della ricorrente nella cessionaria d’azienda a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE non aveva affatto cessato di esistere sino alla sua cancellazione dal registro delle imprese.
1.3 I giudici di seconde cure , infine, confermavano la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 l.fall. e dello stato di insolvenza.
2 RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; RAGIONE_SOCIALE svolgeva difese con controricorso mentre il Fallimento rimaneva intimato.
3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di
inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I mezzi di impugnazione possono così riassumersi :
primo motivo: violazione degli artt. 5, 10 l.fall. e 2221 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c., per avere la Corte errato nell’aver fatto decorrere la cessazione dell’esercizio di impresa, ai fini dell’individuazione del termine annuale di cui all’art 10 l. fall., dalla cancellazione della società dal registro delle imprese anziché dal perfezionamento delle operazioni negoziali, debitamente portate a conoscenza dei terzi con l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese, di cessione dell’azienda società neocostituita e dall’atto di trasferimento delle quote sociali di tale società alla RAGIONE_SOCIALE;
secondo motivo : violazione degli artt. 324 c.p.c., 1362 c.c , 10 e 147 l.fall., nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att.c.p.c. , 111 Cost., 10 e 147 l.fall., omesso esame di fatto decisivo costituito dall’atto di cessione di azienda e dell’atto di trasferimento delle quote di partecipazione della società a responsabilità limitata e dello scioglimento e liquidazione della società in nome collettivo: si sarebbe formato il giudicato sull’affermazione del Tribunale, secondo la quale RAGIONE_SOCIALE « ha ceduto l’azienda ad un’altra società nel 2007 e non svolge più attività da tale data »; sarebbe mancante, apparente o ‘irragionevole’ la motivazione della sentenza dove si afferma che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe continuato ad operare anche dopo la cessione; la Corte avrebbe malgovernato i canoni di ermeneutica
contrattuale laddove ha qualificato il negozio traslativo di ramo di azienda invece che di azienda nella sua interezza; la sentenza avrebbe omesso di esaminare il contenuto dell’atto di cessione che riguardava l’azienda nel suo complesso comprensiva di tutti i beni ed attività in capo alla cedente e dell’atto di trasferimento delle quote sociali, nella loro interezza, della neocostituita RAGIONE_SOCIALE;
terzo motivo : violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 -4, c.p.c. , per aver la Corte accertato lo stato di insolvenza della società desumendola da un credito giudizialmente accertato sei anni dopo la cessione dell’azienda per la quale era stato convenuto un corrispettivo in favore della cedente di ammontare ben superiore al credito così rendendo una motivazione perplessa;
quarto motivo: violazione degli artt. 132 c.p.c.,118 disp.att.c.c., 111 Cost., 1 l.fall. per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione e motivazione perplessa; omesso esame di circostanze decisive oggetto di discussione tra le parti, travisamento delle prove in atti con riferimento alla sussistenza dei limiti dimensionali per il fallimento ed in particolare all’accertata l’inidoneità della documentazione prodotta ad attestare il superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall.. Il ricorso è inammissibile.
2 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione del giudizio: « Il ricorso contro il rigetto del reclamo ex art. 18 l.fall. appare destinato a declaratoria di inammissibilità perché, al di là della rubrica dei quattro motivi in cui si articola, mira in sostanza ad una rivisitazione del merito, attraverso una diversa valutazione degli elementi probatori scrutinati dai giudici del reclamo, così trasformando surrettiziamente e inammissibilmente il giudizio di legittimità in ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019). Ciò anche prescindere dalle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate in via preliminare dal controricorrente, ivi compreso il
rilievo che tutti i motivi, salvo il primo, veicolano vizi eterogenei (ex art. 360 n. 3-4-5 c.p.c.), in contrasto con il solido indirizzo nomofilattico per cui «il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa» (Cass. Sez. U, 32415/2021 e 10313/2006). Innumerevoli i precedenti che hanno dichiarato inammissibili i motivi cd. misti in quanto frutto di una tecnica espositiva che riversa sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26874/2018 e di recente Cass. 3397/2024; solo nel 2023, v. Cass. nn. 7340, 6951, 5291, 4652, 4651, 3650, 2804, 1305).
Le censure di nullità della sentenza per omessa, apparente, contraddittoria o perplessa motivazione, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., e 111 Cost. -contenute nei motivi ‘2B’, 3 e ‘4A’ appaiono destituite di fondamento: la motivazione resa non risulta affetta da quei gravi vizi idonei a rendere nullo il provvedimento, individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014, ma rispetta il cd. minimo costituzionale sindacabile in questa sede (Cass. Sez. U, 34474/2019, 20867/2020; Cass. 27501/2022, 34459/2022, 4784/2023, 14703/2024), ove non viene più in rilievo, in relazione al vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’insufficienza delle argomentazioni offerte (Cass. 27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017), né tantomeno la loro erroneità, poiché il rispetto del parametro di cui all’art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia chiaramente indicato -come nel
caso di specie -le ragioni del proprio convincimento, in modo da rendere evidente che quelle logicamente incompatibili siano state rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002).
Ne è riprova il fatto che il ricorrente ha potuto svolgere plurime censure, rendendo così evidente che la pronuncia in esame «non rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito» (Cass. 3819/2020).
In fatto, è pacifico: i) che l’istanza di fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dei suoi soci COGNOME NOME e COGNOME NOME è stata presentata in data 07/04/2022 da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in forza di un credito di circa 330mila euro (all’esito del giudizio promosso nel 2008, con sentenza del 2013 confermata in appello e divenuta definitiva in cassazione nel 2018, dopo l’esito infruttuoso delle plurime azioni esecutive immobiliari e mobiliari promose); ii) che solo in data 08/06/2022 la società ha chiesto la cancellazione dal Registro imprese, formalizzata il 27/07/2022; iii) che il fallimento della società e dei soci è stato dichiarato con sentenza del 22/07/2022.
La corte territoriale, nel respingere il motivo di reclamo per cui la società non avrebbe potuto essere dichiarata fallita per decorso del termine annuale ex art. 10 l.fall., in quanto cessata sin dal 2007 -avendo in data 21/12/2006 conferito l’azienda nella neocostituita RAGIONE_SOCIALE e in data 18/01/2007 ceduto l’intera quota di partecipazione in quest’ultima, pari al capitale sociale, a RAGIONE_SOCIALE -per un verso ha accertato che si era in realtà trattato della sola cessione di un ramo di azienda (sulla base di un apprezzamento dei documenti esaminati, come tale insindacabile in questa sede: cfr. Cass. 10319/2018), per altro verso ha fatto
applicazione del consolidato orientamento di questa Corte in base al quale: i) il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, prescritto dall’art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese (Cass. 15346/2016, 5520/2017); ii) ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell’art. 10 l.fall., può essere dichiarato il fallimento di un’impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività, senza che rilevi l’iter procedimentale che, presso il registro, abbia portato alla cancellazione e alla individuazione della relativa data (ex multis, Cass. 24549/2016, 8092/2016, 10105/2014; conf. da ultimo Cass. 12525/2024 con riguardo a società di persone); iii) l’art. 10 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, nel prevedere la possibilità solo per il creditore e per il P.M., ma non anche per l’imprenditore, di provare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività d’impresa, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se fosse consentito all’imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell’affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata (Cass. 27288/2018, 24431/2011).
Tutto ciò rende manifestamente infondato il primo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5-10 L.Fall.- 2221 c.c.), avendo la corte territoriale fatto riferimento proprio al riferito indirizzo nomofilattico, evocando in particolare Corte cost. 319/2000, Cass. Sez.U, 4062/2010 e Cass. 5688/2017.
Infondato è anche il motivo ‘2A” (violazione e/o falsa applicazione degli artt.- 324 c.p.c. – 2909 c.c.) poiché il riferimento del tribunale
alla circostanza, allegata dalla debitrice, della cessione dell’azienda, a conferma dell’accertato stato di insolvenza, non solo non integra un capo della decisione suscettibile di passaggio in giudicato (cfr. Cass. 34134/2019, 2379/2018, 22863/2007), ma resta comunque superato dall’accertamento svolto in sede di reclamo proprio sulla scorta delle allegazioni delle parti.
Sul punto, si ricorda che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità e autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. 40276/2021).
Inoltre, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza -costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia -sicché l’impugnazione motivata con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. 10760/2019, 30728/2022).
Il motivo ‘2C’ (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.) è inammissibile: risponde ad uno stabile indirizzo nomofilattico che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio tra esse intercorso si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in
sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai cui fini è onere del ricorrente specificare i canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati, e indicare in modo preciso i punti della motivazione che se ne discostano (ex multis, Cass. 15367/2024, 3590/2021, 34672/2021, 15597/2021, 7945/2020, 21576/2019; cfr. da ultimo Cass. Sez. U, 3925/2024, nel senso che l’interpretazione del titolo determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità).
Nel caso in esame, i ricorrenti non rispettano quell’onere ma contrappongono la loro interpretazione degli atti a quella divisata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato, tra l’altro, il dato testuale (v. scrittura privata del 18.01.2007 che richiama l’atto notarile del 18.01.2007 denominato ‘Cessione di Quota di Società’; atto costitutivo della RAGIONE_SOCIALE ove RAGIONE_SOCIALE ‘dichiara di conferire … il ramo d’azienda di sua proprietà’) e il comportamento complessivo delle parti.
Manifestamente infondato è il motivo ‘2D’ (omesso esame dell’atto di cessione nonchè dell’atto di trasferimento delle quote di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE e dello scioglimento e liquidazione della s.RAGIONE_SOCIALE.-Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10-147 l.fall.), poiché gli atti cui fa riferimento sono stati esaminati (sia pure con conclusioni diverse da quelle auspicate) e la censura si risolve nella inammissibile richiesta di una loro rilettura da parte del giudice di legittimità, mentre la fallibilità dei soci dipende dal rigetto della tesi che la società sarebbe cessata sin dal 2007, di cui si è detto sopra.
Inammissibile la censura veicolata dal motivo ‘3A’ (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5-10 l.fall.) poiché afferisce al merito sostenendo con argomentazioni generiche che non sussisterebbe lo stato di insolvenza, con riguardo alla ‘indubbia notevole liquidità acquisita dalla RAGIONE_SOCIALE‘ con l’atto di cessione di ramo di azienda (euro 1.900.000,00 la cui mancata tracciabilità è stata
valorizzata dai giudici del reclamo, anche per rilevare che quella liquidità non ha comunque consentito mai di saldare il debito verso RAGIONE_SOCIALE).
Risponde infatti a consolidato indirizzo che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto – come nel caso di specie – da una motivazione giuridicamente corretta e non inficiata dall’omesso esame di fatti che risultino effettivamente decisivi (Cass. 8745/2023, 32311/2022, 17105/2019, 7252/2014).
Le censure del motivo ‘4B’ (Omesso esame di circostanze decisive oggetto di discussione tra le parti, travisamento delle prove in atti; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. fall.) sono inammissibili poiché i giudici di merito hanno accertato l’inidoneità della documentazione prodotta ad attestare il superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che: i) l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, co. 2, l.fall. grava sul debitore (Cass. 10253/2022, 33091/2018); ii) in mancanza di bilanci attendibili (Cass. 14819/2022), resta fermo l’onere del debitore di fornire la prova di non fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. 29809/2023, 19351/2023, 5047/2023, 35381/2022, 10253/2022, 21188/2021, 24138/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018, 24548/2016, 14790/2014, 25870/2011); iii) anche questi ulteriori elementi sono soggetti al prudente apprezzamento che l’art. 116 c.p.c. riserva al giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale ben può ritenere non assolto l’onere probatorio in questione a causa della inattendibilità della documentazione prodotta (Cass. 19351/2023, 10220/2022, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011); iv) la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di
merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 16467/2017, 25188/2017, 28916/2020), essendo necessario e sufficiente che abbia indicato le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 13359/1999).
Quanto al ventilato ‘travisamento’ delle prove, le Sezioni unite hanno di recente chiarito che esso va ricondotto alla mera svista, cui soccorre il rimedio o della revocazione per errore di fatto, ex art. 395, n. 4, c.p.c., o dell’omesso esame di un fatto processuale o sostanziale, ex art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., ma non già alla verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, ex art. 115 c.p.c. (Cass. Sez. U, 5792/2024) ».
2.3 Il Collegio condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni che resistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4° della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanze n. 27195/2023 e 27433 /2023).
La Corte stima equo fissare in € 8.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese presente giudizio che liquida in € 8.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 8.000 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.. Condanna i ricorrenti a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME