Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2628/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOVARA n. 362/2022 depositata il 23/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.- Il ricorrente ha sottoscritto un buono fruttifero postale nel 1983, sul retro del quale erano stabiliti gli interessi che quel buono fruttifero, negli anni, avrebbe prodotto.
Nel 2014 ha riscosso il buono, ma, anziché avere 4.612,70 euro, secondo quanto previsto nella tabella scritta sul retro, ha ricevuto la minore somma di 2.125, 29 euro: somma che è stata l’esito dei tassi di interesse di volta in volta, nel corso di questi anni, stabilito con decreto ministeriale.
Va osservato che il potere per l’amministrazione di intervenire sul contratto, prevedendo interessi diversi da quelli pattuiti è previsto dall’articolo 173 del DPR 156 del 1973, poi abrogato.
In attuazione di tale norme, il DM del 1986 ha previsto che il nuovo regime, ossia il tasso di interesse stabilito dai decreti, in deroga a quanto pattuito, si applicasse anche ai buoni della serie ‘O’, poco prima acquistati dal ricorrente.
2.- Costui ha però ottenuto un decreto ingiuntivo dal Giudice di pace di Novara per la differenza tra quanto avrebbe dovuto avere e quanto ha effettivamente riscosso.
Al decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Cassa RAGIONE_SOCIALE e Prestiti ed è intervenuta nel giudizio RAGIONE_SOCIALE.
3.- Il Giudice di pace ha dichiarato carenza di legittimazione passiva della Cassa RAGIONE_SOCIALE e prestiti ed accolto l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE, revocando il decreto ingiuntivo con decisione confermata dal Tribunale di Novara, che viene qui impugnata da NOME COGNOME con sette motivi. Cassa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si sono costituite con controricorso, e RAGIONE_SOCIALE ha altresì depositato memoria.
Considerato che
La questione appartiene alla competenza della prima sezione di questa Corte, che ha già deciso casi analoghi.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, rimettendo il ricorso alla Prima Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 08/01/2024.