Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32407 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32407 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12014/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 927/2018 depositata il 15/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
RAGIONE_SOCIALE subentrata alla RAGIONE_SOCIALE notificò all’RAGIONE_SOCIALE decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 14/11/2008 per il pagamento della somma di € 1.475.696,34 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo dovuto a saldo per prestazioni erogate in regime di convenzionamento nell’anno 2008.
La RAGIONE_SOCIALE propose opposizione al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all’ingiunzione e lamentando il superamento del budget assegnato a ciascuna struttura secondo i criteri stabiliti dai decreti assessoriali succedutisi nel tempo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in parziale accoglimento dell’opposizione condannò la RAGIONE_SOCIALE a pagare alla ricorrente la minor somma di euro 456.508,71. La RAGIONE_SOCIALE appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE la quale accolse l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza nr.193 del 2011 della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE subentrata alla RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi e memoria. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia illegittimità della sentenza per violazione del principio di compensazione delle risorse del fondo sanitario nazionale ex art. 12 c.3 lett.B) D.Lggs 30/12/1992 nr. 502, in re lazione all’art. 360 comma 1 nr.3
cpc, in quanto la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che nel determinare il budget ciascuna azienda terrà conto anche delle prestazioni da erogare a pazienti di altra regione sulla base dell’art. 4 del decreto assessoriale alla sanità della Regione Siciliana del 28/10/2005.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art.24 comma 8 legge regione siciliana 8 febbraio 2007 nr. 2 per mancata allegazione e prova del superamento dell’aggregato di spesa e omesso riconoscimento delle prestazioni in regime di extrabudget in relazione all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per entrambi i motivi.
Occorre premettere che in tema di rimborsi per spese sanitarie, l’art. 2, comma 4, della l.r. Sicilia n. 3 del 1991 demanda a decreti assessoriali l’adozione di limiti di spesa anche per interventi urgenti che siano effettuati tramite l’assistenza indiretta, sicché l’esistenza di tali limiti costituisce elemento strutturale della normativa ed è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l’esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa RAGIONE_SOCIALE con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare.
Anche recentemente questa Corte con Sez. 3 – , ordinanza n.26334 del 29/09/2021 ha affermato che: ‘In tema di attività RAGIONE_SOCIALE esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di
approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall’avvenuto accre ditamento ‘.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo motivo è infondato. La Corte d’appello con la sentenza impugnata spiega adeguatamente i riferimenti normativi cui è ancorato l’abbattimento per le prestazioni extrabudget rilevando che anche le prestazioni rese a pazienti di altra regione vanno comprese nel budget.
Non corrisponde al vero infatti che l’RAGIONE_SOCIALE abbia operato illegittimi abbattimenti senza alcun supporto legislativo o contrattuale in quanto, al contrario, la Corte distrettuale ha accertato che gli abbattimenti sono avvenuti in osservanza al decreto assessoriale di programmazione del tetto di spesa nell’ambito della legislazione regionale di riferimento.
Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi: l’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502 e l’art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e giurisprudenziali (Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n.200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) -in base ai quali si è affermato che, ‘ in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall’esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell’esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi
e per certi versi contrapposti, ovvero l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l’assiRAGIONE_SOCIALEzione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l’assistenza RAGIONE_SOCIALE a tutta la popolazione ‘ (Cass. civ. III sezione n. 27608/2019). Tuttavia, una volta definiti, in relazione alla base territoriale interessata, i limiti di budget, viene a cessare la discrezionalità della p.a. dovendo quest’ultima attenersi ai limiti generali e singolari di spesa dei vari operatori convenzionati e ai criteri normativi e giurisprudenziali di operatività di tali limiti che nella specie concernono precisamente la rilevanza delle prestazioni in regime di assistenza indiretta.
Altrettanto inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto generico. Il ricorrente lamenta genericamente che la Corte d’appello non si è espressa sulla mancanza di prova in ordine all’ammontare del tetto di spesa RAGIONE_SOCIALE, sulla presunta incapie nza dell’aggregato economico assegnato alla provincia di RAGIONE_SOCIALE e sullo sforamento di tali limiti di spesa da cui è derivato l’abbattimento delle prestazioni rese laddove, al contrario, alle pagine 4 e 5 la sentenza impugnata spiega adeguatamente i riferi menti normativi cui è ancorato l’abbattimento per le prestazioni extrabudget rilevando la mancanza di prova contraria da parte della ricorrente che i dati indicati dall’Amministrazione non corrispondano a quelli reali.
In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00, più euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della