Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25572/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in SANTERAMO IN INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 743/2023 depositata il 10/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8.10.2015 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduceva di essere creditrice nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE dell’importo di € 115.331,55, quale saldo debitore rinveniente dal contratto di prestito finanziario concesso il 18.02.2008, oltre che della somma di € 11.904,54 quale saldo debitore del contratto di conto corrente, acceso il 15.11.2000, con collegato affidamento. In relazione a tali rapporti bancari si erano costituiti fideiussori NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME. La banca deduceva di avere ottenuto i decreti ingiuntivi nn. 3550/15 e 3733/15 emessi dal Tribunale di Bari per gli importi di €115.533,55 ed € 11.533,55 nei confronti della società debitrice principale e dei garanti e che nelle more i due fideiussori, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, avevano posto in essere atti idonei a pregiudicare le sue ragioni di credito.
In particolare: a) con atto di compravendita del 12.05.2015 avevano alienato, in favore del figlio, COGNOME NOME, un locale a piano terra ad uso attività commerciale; con atto di compravendita del 20.05.2015 alienato in favore del genero NOME COGNOME l’appartamento al primo piano su piano rialzato sito in RAGIONE_SOCIALEmura; con atto di compra-vendita del 5.06.2015 avevano alienato in favore del figlio NOME COGNOME il locale commerciale a piano terra sito in RAGIONE_SOCIALEmura.
In relazione a tali alienazioni, secondo l’attrice sussistevano i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. stante la perdita, a seguito degli
atti di disposizione, di ogni garanzia creditoria ed in ragione della evidente volontà di sottrarre gli stessi beni al creditore proprio in concomitanza del progressivo deteriorarsi della condizione economica della società RAGIONE_SOCIALE, di cui i convenuti risultavano fideiussori.
In particolare, era evidente la partecipazione fraudolenta anche dei terzi acquirenti, tutti parenti dei venditori.
Tanto premesso la società attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentire dichiarare inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., gli atti pubblici sopra descritti.
Si costituivano in giudizio NOME e NOME COGNOME (figli degli acquirenti) i quali eccepivano di non essere a conoscenza della debitoria esistente e che uno degli atti di vendita era stato perfezionato in esecuzione di un precedente preliminare.
Si costituiva NOME COGNOME contestando la sussistenza dei presupposti di cui all’art.2901 c.c. non essendo a conoscenza della posizione dei fideiussori venditori ed avendo versato, in esecuzione del contratto di vendita, la somma di € 140.000,00.
Il Tribunale di Bari con sentenza del 14.11.2019, ritenendo sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria proposta, accoglieva la domanda e, per l’effetto, dichiarava inefficaci nei confronti della società attrice gli atti di compravendita impugnati. Avverso tale decisione proponevano appello, con atto di citazione notificato in data 26.12.2019 NOME e NOME COGNOME.
Con distinto atto di citazione notificato a mezzo pec in data del 27.12.2019 (giudizio iscritto al n. 946/19 R.G.) NOME COGNOME proponeva appello avverso la stessa sentenza.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiva in entrambi i giudizi eccependo l’infondatezza dei gravami e concludendo, previa riunione, per il loro
rigetto e per la conferma dell’impugnata sentenza, con il favore delle spese processuali.
La Corte d’appello di Bari con sentenza del 10 maggio 2023 rigettava l’impugnazione
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME affidandosi a sei motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c. Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.
Motivi della decisione
I ricorrenti NOME e NOME COGNOME deducono con il primo motivo la non assoggettabilità a revocazione degli atti di disposizione a favore dei già menzionati COGNOME, perché eseguiti in adempimento di un’obbligazione già assunta e venuta a scadenz a. Censurano, quindi, la violazione dell’art. 2901 co. 3 c.c. (atti eseguiti a in adempimento di un’obbligazione già assunta e venuta scadenza), con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Deducono altresì l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativo al requisito della esecuzione degli atti in forza di precedenti preliminari e obbligazioni venute a scadenza, che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre a carente, illogica e contraddittoria motivazione, con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Le parti avrebbero semplicemente dato esecuzione ad obbligazioni assunte in tempi precedenti e non sospetti, alle quali non si era data esecuzione a causa della lontananza di NOME COGNOME dalla residenza natìa, essendosi trasferito in Umbria in provincia di Perugia.
Con riferimento al contratto del 12/05/2015, intercorso con NOME COGNOME, quest’ultimo si sarebbe limitato ad acquistare il piccolo locale in cui, da anni, esercitava l’attività di macellaio.
La Corte d’Appello, al contrario, avrebbe ritenuto poco plausibile l’assunto in forza del quale i rispettivi atti dispositivi sarebbero stati posti in essere in esecuzione di precedenti obblighi e atti preliminari e ciò anche in forza del tempo che sarebbe trascorso tra la data dell’impegno e la data di esecuzione dello stesso.
La motivazione avrebbe dovuto essere rigorosa e coerente, per superare lo scoglio rappresentato da scritture private che rappresentano un punto fermo.
Con riferimento al tempo trascorso tra i rispettivi preliminari ed impegni il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare una serie di circostanze fattuali dedotte in giudizio.
Il motivo è inammissibile sotto due profili.
In primo luogo, l’allegazione di circostanze fattuali e documentali che non sarebbero state prese in esame dalla Corte territoriale è dedotta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p., ma tale strumento non è utilizzabile ricorrendo l’ipotesi di cd doppia conforme.
La previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”.
Pertanto, nell’ipotesi ricorrente nel caso di specie di cd “doppia conforme”, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014, Rv. 633883).
Per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza
di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014, Rv. 630359). Nel caso di specie tale allegazione difetta del tutto.
In secondo luogo, come appare evidente dal contenuto del motivo, che consiste nella elencazione di una serie di elementi probatori dei quali si lamenta l’omesso o inadeguato esame, parte ricorrente pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
Con il secondo motivo, in ordine al pregiudizio alle ragioni del creditore, e con riferimento all’estensione della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. deducono l’inammissibilità, improponibilità e, in via subordinata, la riduzione della revocatoria, proposta su tutti gli atti, e non limitata al solo atto/i che eventualmente integrano gli estremi del presunto pregiudizio alle pretese creditorie della banca, e nei limiti della stessa di soli €. 127.000,00 (secondo parte ricorrente, €. 102.404,54).
Lamentano, altresì, la violazione dell’art. 2901 co. 1 c.c. (requisito della gravità del pregiudizio e graduazione della domanda), e dell’art.
345 c.p.c. (domande ed eccezioni nuove in sede di appello), con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Infine, deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativo al requisito della gravità pregiudizio, graduazione e riduzione della domanda, che è stato oggetto di discussione tra le parti, carente, illogica e contraddittoria motivazione, con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.
In particolare, ai fini della revocatoria il creditore deve dimostrare il pregiudizio alle sue ragioni creditorie, e tale pregiudizio non potrebbe derivare da un credito ‘del tutto esiguo di soli €. 127.000,00 ca (rectius, €. 102.404,54), e a fronte del su ssistere di una garanzia patrimoniale composta da 3 diversi immobili, dismessi con atti separati ed in tempi diversi’.
Per altro verso, il creditore non potrebbe promuovere la revocatoria su tutti gli atti di vendita degli immobili, ma avrebbe dovuto limitarla a quelli che pregiudicano le esigue pretese creditorie.
In via del tutto subordinata la concessa revocatoria andrebbe limitata al solo atto che eventualmente integra gli estremi del presunto pregiudizio alle pretese creditorie della banca, e nei limiti della stessa di soli €. 127.000,00.
Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.
La doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. è irritualmente proposta per quanto già si è detto con riferimento al motivo precedente, ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme.
In ogni caso è inammissibile perché formulata in termini di motivazione insufficiente, fattispecie che non è più prevista dall’art. 360 n. 5 c.p.c.
Con riferimento alla dedotta contraddittorietà od insufficienza della motivazione, si deve premettere che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poiché la
sentenza di appello è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, primo comma, lett. b), del suddetto d.l. (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).
Sotto altro profilo la censura è inammissibile perché generica, traducendosi nella prospettazione di una opinione, contraddetta espressamente dalla Corte, riguardo al concetto di esiguità del credito.
Al contrario, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n. 11603, Rv. 648533 – 01).
Infine, il motivo pur formalmente riferito a una reiterata violazione di legge, si risolve, come anche il precedente, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.
Il ricorrente NOME COGNOME formula due ulteriori motivi.
Con il terzo motivo contesta la valutazione della sussistenza dell’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione in favore del predetto COGNOME in ragione dell’avvenuta accensione di fideiussione da parte del venditore.
Nello specifico lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. con riferimento all’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. L’erronea valutazione della sussistenza dell’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.
Si duole che la c orte d’appello abbia erroneamente affermato che ‘Il motivo è comune a quanto denunciato dagli appellanti COGNOME NOME e COGNOME NOME (motivi sub 1 e 3) nel più antico giudizio n. 1928/2019 R.G. e va disatteso in virtù delle medesime considerazioni sopra svolte (confortate dalla citata giurisprudenza), e cioè, che in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l’anteriorità del credito
per gli effetti di cui all’ art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell’accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato (atteso che l’azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità) né al momento del suo accertamento giudiziale’.
Lamenta che ‘Il diritto vivente maturato in parte qua, stando a quanto sino ad oggi statuito dalla maggioritaria giurisprudenza, poiché non adeguatamente delineata entro confini chiari e conoscibili ex ante (al momento di stipulazione del negozio giuridico asseritamente lesivo) si pone pertanto in chiaro ed evidente contrasto con l’altrettanto chiaro dettato costituzionale in tema di liberta del commercio e dell’attività d’impresa, ex art.41, comma 1, Cost. Tale conclusione, peraltro, appare tanto più ingiusta nel caso che ci occupa, atteso che la natura dell’atto de quo -sinallagmatico e non gratuito- non può far ritenere accertata la consapevolezza di entrambi i contraenti di voler arrecare un pregiudizio immediato, o anche soltanto futuro, alle ragioni del credi tore dell’alienante’.
Il motivo è inammissibile.
Esso risulta del tutto genericamente e apoditticamente formulato, non risultando dai ricorrenti nemmeno indicati i passaggi motivazionali censurati e le ragioni mosse a fondamento della specifica violazione di legge.
Al contrario la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la relativa concreta esigibilità.
Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’articolo 2901, n. 1, prima parte, del codice civile,
in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni); l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. civ., sez. VI, 10 gennaio 2023, n. 330).
Con il quarto motivo censura la valorizzazione dell’unico elemento presuntivo costituito dal rapporto di affinità tra il COGNOME ed il venditore. Lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione, ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 2697, 2729 e 2901 c.c. per violazione del principio della c.d. ‘prova legale’ e conseguente erronea affermazione della sussistenza della consapevolezza da parte del terzo acquirente.
Il motivo è inammissibile traducendosi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatoria, inammissibile in sede di legittimità.
Senza sottacersi che la corte di merito ha invero valorizzato quanto argomentato dal Tribunale, prendendo in esame i rapporti di parentela intercorrenti tra le parti contraenti: padre, madre, figlio, genero; le ambigue modalità di pagamento: presunti versamenti effettuati al di fuori dei rogiti; mutui assunti a distanza dal presunto acquisto; la sperequazione dei prezzi di vendita, non essendo stato provato il contrario; la quasi contestualità degli atti di vendita di tutti i beni immobili dei coniugi COGNOMECOGNOME e l’occultamento dei ricavi delle vendite, come emerso dagli accertamenti forniti dalla RAGIONE_SOCIALE Nazionale del Lavoro; in sostanza la volontà del gruppo familiare di modificare l’assetto patrimoniale dei debitori, pregiudicando le ragioni dei creditori.
Si è soffermata sul primo elemento correttamente rilevando che anche il solo rapporto di affinità può rilevare ai fini della valutazione,
che si può compiere anche in via presuntiva, della ricorrenza dell’elemento soggettivo ‘in capo a NOME, trattandosi di un legame familiare, comunque, innegabilmente stretto e tale per cui appare inverosimile che il terzo non abbia elementi per co ntestualizzare l’atto di disposizione in relazione alla situazione del disponente’.
Da ciò la Corte desume che costui non poteva non essere consapevole della situazione di difficoltà finanziaria della società RAGIONE_SOCIALE e del debito dei fideiussori nei confronti della banca, e comunque del debitore di una operazione sistematica di svuotamento sostanziale del proprio patrimonio in favore dei suoi parenti, attraverso atti coevi, successivi peraltro all’insorgere del credito della banca.
All’inammissibilità dei mortivi consegue l’in ammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME