Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20549 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2718/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in Chieti INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
COGNOME elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 895/2022 depositata il 22/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel gennaio 2016, NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Chieti, i coniugi NOME COGNOME ed NOME COGNOME chiedendo -ai sensi dell’art. 2901 c.c. la revoca e la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell’atto di trasferimento immobiliare stipulato dai convenuti in data 23 giugno 2015.
L’attore esponeva di essere creditore dell’COGNOME in forza di sentenza del Tribunale di Chieti n. 83/2008, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila con sentenza n. 208/2015, per un importo complessivo di euro 29.443,62, oggetto di precetto e successivo pignoramento immobiliare notificati, rispettivamente, in data 28 maggio e 22 giugno 2015.
Deduceva che, all’indomani della notifica dell’atto di pignoramento, l’COGNOME aveva trasferito alla moglie la propria quota di proprietà su alcuni immobili siti in Rapino (CH), in esecuzione degli accordi
contenuti nel verbale di separazione consensuale, omologato con decreto del Tribunale di Chieti in data 4 giugno 2015.
Secondo Medaglia, l’atto dispositivo risultava pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie, in quanto intervenuto successivamente al sorgere del credito e alla notifica degli atti esecutivi, in favore del coniuge e senza contropartita effettiva, con conseguente lesione della garanzia patrimoniale, non disponendo il debitore di altri beni aggredibili.
Si costituivano i convenuti, contestando la domanda e sostenendo che il trasferimento fosse a titolo oneroso, avendo trovato fondamento negli accordi patrimoniali tra coniugi già definiti anteriormente al pignoramento, e formalizzati nell’omologa di separazione. Negavano altresì la sussistenza dell’eventus damni e del consilium fraudis, rilevando che al momento dell’atto notarile vivevano già separati da tempo e che l’Arcari non avrebbe avuto conoscenza della notifica del pignoramento.
Con sentenza n. 695/2017, il Tribunale di Chieti, accoglieva la domanda attorea, dichiarando inefficace nei confronti del sig. COGNOME l’atto di trasferimento immobiliare in oggetto e condannando i convenuti, in solido, al rimborso delle spese di lite.
Con sentenza n. 895/2022 del 22.06.2022 la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’interposto gravame, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., in particolare: l’anteriorità del credito, fondato su sentenza del Tribunale di Chieti del 6 febbraio 2008, confermata in appello il 13 febbraio 2015; l’eventus damni, desunto dall’assenza di prova in primo grado -circa l’esistenza di un patrimonio residuo sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito, con inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., della documentazione tardivamente prodotta in appello; la scientia damni in capo ad entrambi i coniugi, desunta in via presuntiva dal rapporto familiare tra le parti, dalla notifica del pignoramento
anche alla moglie e dalla tempistica dell’atto di trasferimento, perfezionato il giorno successivo.
La Corte ha, invece, riformato la statuizione sulle spese, rideterminandole in misura proporzionata allo scaglione di riferimento.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. L’ COGNOME propone controricorso adesivo al ricorso principale. Resiste con controricorso il Medaglia.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, n. 5) in relazione agli artt. 2901, 2697, 2740 c.c. e 115 e 116 c.p.c., lamentando un’omessa, insufficiente e apparente motivazione della c orte d’appello circa la sussistenza della scientia damni , requisito essenziale dell’azione revocatoria in caso di atto a titolo oneroso.
La corte territoriale avrebbe erroneamente desunto detta consapevolezza da presunzioni inidonee, fondate: (i) sul rapporto coniugale con il debitore COGNOME; (ii) sulla presunta notifica del pignoramento anche alla COGNOME, risultata in realtà indirizzata solo all’COGNOME e ritirata dalla moglie in qualità di convivente, in busta chiusa; (iii) sulla vicinanza temporale tra la notifica del pignoramento e la stipula dell’atto, quando invece la data del rogito risultava fissata in anticipo in esecuzione di un accordo omologato dal Tribunale di Chieti.
C ontesta, inoltre, l’erronea valorizzazione del rapporto familiare tra le parti quale presunzione autonoma della partecipazione fraudolenta, in assenza di elementi concreti che dimostrino comportamenti anomali o strumentali tali da giustificare la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore.
4.1.1. Il motivo è inammissibile.
La c orte d’Appello ha fornito una motivazione conforme ai requisiti minimi richiesti dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., articolando un iter argomentativo chiaro, coerente e privo di aporie logiche.
Non si riscontrano né motivazione meramente apparente né carenze tali da renderla incomprensibile o illogica. Al contrario, il giudice di merito ha puntualmente individuato i fatti noti da cui ha desunto, secondo un ragionamento presuntivo fondato su regole di esperienza, la scientia damni in capo alla terza acquirente, e ha spiegato -ancorché sinteticamente -perché tali fatti consentano, secondo regole di esperienza, di risalire alla conoscenza del pregiudizio da parte della moglie.
Va al riguardo ribadito che ai sensi dell’art. 2901 c.c., in tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l’atto impugnato sia come nel caso di specie a titolo oneroso il creditore ha l’onere di provare: che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; che anche il terzo acquirente fosse a conoscenza del medesimo pregiudizio ( scientia damni ) (cfr. Cass. civ., Sez. lav., Ord., 24 dicembre 2024, n. 34306; Cass. civ., Sez. III, Ord., 3 dicembre 2024, n. 30984; Cass. civ., Sez. II, 17 luglio 2024, n. 19716; Cass. civ., Sez. II, Ord., 23 marzo 2023, n. 8378)..
Tale consapevolezza non richiede la prova del dolo né della conoscenza dello stato di decozione, essendo sufficiente la consapevolezza che l’atto dispositivo compromette o riduce la garanzia patrimoniale generica del creditore.
La scientia damni può essere dimostrata per presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2729 c.c., trattandosi di fatto soggettivo di difficile prova diretta. È compito del giudice di merito individuare gli indizi rilevanti e valutarne, nel caso concreto, la gravità, precisione e concordanza, come richiesto dalla legge.
Nella specie gli elementi valorizzati dalla c orte d’appello possiedono significativa forza inferenziale: è altamente probabile, secondo l’ id
quod plerumque accidit , che un coniuge a conoscenza di una procedura esecutiva in atto contro l’altro (grazie al ritiro dell’atto di pignoramento) sia consapevole dell’intento di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale e dunque del potenziale pregiudizio per i creditori; tale probabilità risulta ulteriormente elevata dalla stretta relazione familiare (che normalmente implica la condivisione di informazioni sulle vicende economiche) e dalla temporalità sospetta dell’atto dispositivo (stipulato immediatamente dopo la notifica del pignoramento).
Queste circostanze, lette congiuntamente, convergono nel delineare un quadro chiaro di conoscenza del pregiudizio
Nel caso in esame la c orte d’appello ha individuato tre fatti noti specifici e li ha giudizialmente apprezzati, in modo logico e non atomistico, evidenziando come tutti concorressero nel rendere altamente probabile la conoscenza, da parte della moglie, del carattere pregiudizievole dell’atto di trasferimento
La motivazione della c orte d’appello soddisfa ampiamente questi standard minimi.
Essa non omette l’esame di alcun fatto decisivo ritualmente allegato (tutti i fatti rilevanti -inclusa la pregressa pattuizione nell’accordo di separazione risultano considerati) né presenta contraddizioni irriducibili o affermazioni inconciliabili tra loro. Il percorso argomentativo seguito, benché conciso, è lineare e privo di salti logici: le conclusioni tratte (in ordine alla scientia damni del terzo) scaturiscono in modo comprensibile dai presupposti di fatto accertati. Pertanto, la motivazione impugnata non può ritenersi né apparente né meramente assertiva, ma al contrario consente chiaramente di cogliere le rationes decidendi poste a fondamento del decisum . Trattasi di apprezzamento che, in quanto affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità, laddove congruamente motivato, come nel caso in esame (v. ex multis , da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 10
febbraio 2025, n. 3392; Cass. civ., Sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2618; Cass. civ., Sez. I, Ord., 21 gennaio 2025, n. 1488; Cass. civ., Sez. II, Ord., 23 dicembre 2024, n. 34215; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13 dicembre 2024, n. 32301).
4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, n.3 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello, pur accogliendo il motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese di primo grado (in quanto il Tribunale aveva erroneamente applicato lo scaglione superiore rispetto al valore effettivo della causa), ha comunque integralmente posto a carico degli appellanti le spese del secondo grado di giudizio.
Si duole del contrasto della pronunzia de qua con l’art. 91 c.p.c., poiché a fronte dell’accoglimento -seppur parzialedell’impugnazione, la condanna all’ integrale pagamento delle spese di lite risulta priva di giustificazione.
Lamenta non essersi d’altra parte nemmeno disposta la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., atteso anche il comportamento processuale di controparte, il quale non ha riconosciuto la fondatezza del motivo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado, ma al contrario vi si è opposto con argomentazioni articolate sia nella comparsa di risposta sia nella comparsa conclusionale, come da atti ritualmente prodotti.
4.2.1 . Il motivo è inammissibile.
La corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
In tema di spese processuali, l ‘ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un ‘ unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall ‘ art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. S.U. 3261/2022; Cass. 13212/2023).
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOME, seguono la soccombenza. Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e il controricorrente/ricorrente incidentale adesivo COGNOME.
P.Q.M.
L a Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.600,00, di cui euro 4.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e il controricorrente/ricorrente incidentale adesivo COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza