Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29453 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22781/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, procuratrice e mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
e nei confronti di
COGNOME NOME; COGNOME NOME;
-intimati- e sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, procuratrice e mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 326/2021, depositata in data 22/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 208/2015, dichiarava l’inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, subentrata ad RAGIONE_SOCIALE nel credito di euro 448.950,00 verso la RAGIONE_SOCIALE (derivante dall’apertura di credito in conto corrente, garantito con fideiussione da NOME COGNOME e da NOME COGNOME) dell’accordo di separazione consensuale nella parte in cui disponeva il trasferimento da parte di NOME COGNOME a NOME COGNOME della proprietà di alcuni immobili e dell’analogo accordo con cui NOME COGNOME aveva trasferito a NOME COGNOME quote di proprietà di taluni beni.
La Corte d’Appello di Ancona, decidendo sugli appelli proposti separatamente da NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e da NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro, rigettata motivatamente l’istanza di trattazione separata e preso atto dell’intervento della UGF Banca S.p.A., cui era subentrata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., che aveva agito a tutela di un suo credito di euro 242.943,00 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, garantito anch’esso dal COGNOME e dal COGNOME, nonché dell’intervento in causa di RAGIONE_SOCIALE e per essa, in forza di procura, della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti della RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato gli appelli ed ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che: i) gli atti dispositivi contenuti negli accordi di separazione avessero
inciso notevolmente sul patrimonio dei disponenti, rendendo più incerto e difficile l’adempimento delle loro obbligazioni, a nulla rilevando che essi fossero stati effettuati in adempimento degli obblighi discendenti dalle intervenute separazioni; ii) fosse indubbia e sufficiente la conoscenza da parte dei debitori del pregiudizio che gli atti dispositivi avrebbero arrecato alle ragioni creditorie, perché i debiti erano anteriori agli atti di alienazione, come emerso dalla Relazione del Commissario giudiziale, da cui risultava che la crisi patrimoniale risaliva al 2007, nonché dalla testimonianza resa dal vicedirettore della filiale della banca presso cui era in essere il rapporto di conto corrente, che aveva riferito di aver aggiornato quotidianamente i due garanti dell’esposizione debitoria delle debitrici principali, oltre che dal cumulo dei ruoli di fideiussore e di socio della debitrice quanto al COGNOME; iii) anche NOME COGNOME e NOME COGNOME, beneficiarie dei trasferimenti immobiliari, in ragione dei ruoli assunti all’interno delle compagini sociali delle società garantite, erano a conoscenza delle obbligazioni di garanzia assunte dai rispettivi coniugi e del pregiudizio che i trasferimenti immobiliari concordati in sede di separazione avrebbero arrecato alle creditrici.
Per la cassazione della suindicata sentenza della corte di merito ricorrono con separati ricorsi NOME COGNOME e (successivamente) NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Entrambi i ricorsi sono basati su due motivi. Il ricorso della COGNOME è stato proposto per primo, perciò va considerato principale e il ricorso dei coniugi COGNOME va qualificato incidentale, in applicazione del principio secondo cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. 23/11/2021, n. 36057).
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ad entrambi.
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE resistono, con separati controricorsi, al ricorso principale.
In vista della camera di consiglio dell’11 aprile 2024, inizialmente fissata per la trattazione dei ricorsi ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ., e poi rinviata alla data odierna, per l’indisponibilità dell’allora consigliere relatore, sia NOME COGNOME sia la RAGIONE_SOCIALE avevano depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha ripresentato la memoria in prossimità dell’odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo NOME COGNOME denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 103, 104 e 279 n. 5 cod.proc.civ. e motivazione apparente ed inesistente.
Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d’appello ha respinto la richiesta di trattazione separata della vicenda COGNOMECOGNOME da quella dei coniugi COGNOME, perché sarebbe pervenuta ad una condanna in blocco con una motivazione apparente.
Il motivo è infondato.
L’ iter logico seguito, fondato sulla sussistenza di una promiscuità di rapporti personali ed economici riflettentesi nella regolazione dei rispettivi rapporti economici in sede di separazione consensuale, con il trasferimento di proprietà immobiliare, in entrambi i rapporti, che rendeva opportuna la trattazione unitaria delle cause, le quali esigevano la risoluzione di identiche o analoghe questioni, è infatti del tutto percepibile (pp. 5-7 della impugnata sentenza), a nulla rilevando, perché la legge processuale non li valorizza, i profili di sufficienza nell’esplicitazione dei singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione (opportunità di trattare le cause congiuntamente) e il fondamento di esse (tenore concreto delle circostanze addotte a giustificazione); né le affermazioni motivazionali presentano profili di contraddittorietà che possano far
ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante ex art. 132, n 4, cod.proc.civ.
Tantomeno sussistono gli errores in iudicando denunciati. Il codice di rito consente che più parti agiscano o siano convenute nello stesso processo, «quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni».
Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE aveva citato in giudizio unitariamente i quattro coniugi, proprio per la circostanza che le azioni di simulazione assoluta e di revocatoria ordinaria poggiavano sui medesimi fatti sostanziali, costituiti dall’inserimento, all’interno delle condizioni di separazione consensuale, di trasferimenti immobiliari che depauperavano il patrimonio dei soci e fideiussori delle società RAGIONE_SOCIALE e tutte le domande erano strettamente connesse tra di loro, sia quelle avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE sia quelle delle banche interventrici, sia quelle dei coniugi, in quanto tutte attenevano alla dichiarazione di inefficacia, sia come simulazione assoluta, sia come effetto dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod.civ., dei trasferimenti immobiliari inseriti nell’ambito delle due separazioni consensuali omologate dal tribunale.
Pertanto, poiché l’art. 103 cod.proc.civ. consente la contemporanea partecipazione di una pluralità di parti nel medesimo processo, ove tale partecipazione congiunta sia determinata da particolari ragioni di opportunità, che hanno il loro fondamento nell’eventuale proposizione di più domande legate fra loro da connessione oggettiva, propria o impropria, allo scopo di favorire soluzioni armoniche, evitando il pericolo di giudicati, anche solo logicamente contraddittori, e rispondendo ad esigenze di economia processuale, la Corte territoriale non è affatto incorsa in errore (v. Cass. 11/08/2022, n. 24687 che peraltro ha riguardato
una controversia che ha visto coinvolte proprio le due coppie di coniugi cui si riferiscano i fatti dell’odierno ricorso).
Né può trascurarsi che la separazione delle cause può essere disposta dal giudice nell’esercizio di un potere discrezionale non censurabile in cassazione a condizione che sia adeguatamente motivato (Cass. 27/07/ 2020, n. 15977) -e della sussistenza di una motivazione che non presta il fianco a censure di sorta si è già detto -e che la riunione dei processi e la mancata separazione degli stessi non ha comportato alcun aggravamento nella posizione degli appellanti, neppure in ordine alla liquidazione delle spese giudiziali (Cass. 19/01/2022, n. 1650).
Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod.civ. nonché della motivazione perplessa, contraddittoria, inesistente in sé.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va ribadito che a violazione dell’art. 2697 cod.civ., per giurisprudenza costante, può essere utilmente denunciata se viene dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova.
Ora, a p. 24 del ricorso, la ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto sussistente l’ eventus damni , senza pretendere la prova che il patrimonio residuo dei creditori non era sufficiente per soddisfare le pretese creditorie e senza tenerne conto nella motivazione che viene definita anomala e monca.
Non è quindi della distribuzione dell’onere della prova che si duole, ma dell’esito della valutazione del corredo istruttorio che, a suo avviso, avrebbe dovuto portare a negare la sussistenza dei requisiti per a accogliere la domanda ex art. 2901 cod.civ.; con conseguente inammissibilità della censura di violazione dell’art. 2697 cod.civ.
E’ opportuno osservare, ancora, che la corte territoriale ha ritenuto sussistente l’ eventus damni in ragione del fatto che l’atto dispositivo anche se non aveva reso insufficiente il patrimonio del debitore aveva reso più incerto e difficile l’adempimento e che ha aggiunto che era rilevante anche l’ipotesi in cui l’atto di disposizione determini il pericolo di un pregiudizio (circostanza concretizzatasi nella specie ai danni della banca RAGIONE_SOCIALE (pp. 7-8)) e che con detta statuizione la COGNOME non si confronta affatto.
Altra causa di motivazione asseritamente contraddittoria ed insanabile è ravvisata dalla COGNOME nel fatto che la corte d’appello abbia ritenuto indistintamente sussistente la scientia fraudis delle due coniugi beneficiarie, senza cioè distinguere la sua posizione da quella della COGNOME, osservando, in aggiunta, che il fatto che esistesse una fitta rete di rapporti personali e societari che aveva portato alla formazione di un gruppo di società tra loro collegate, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, le rendeva impossibile conoscere lo stato di difficoltà di società nelle quali né lei né il marito erano amministratori o soci e, ancora, rileva che dalla CTU era emersa la conoscenza dello stato di difficoltà della società debitrice da parte della COGNOME, ma non da parte sua, sicché la motivazione della corte d’appello sarebbe apparente, sommaria, discrezionale e soggettiva perché affidata ad una supposizione personale.
Anche sotto questo profilo le censure sono infondate, perché esse, sotto l’apparente deduzione del vizio motivazionale, esprimono una critica alla ricostruzione dei fatti di causa e travalicano il perimetro
di denunciabilità del vizio motivazionale. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito l’inammissibilità di censure che degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione, perché pongono a loro presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti (cfr. Cass., Sez. un., 27/12/2019, n. 34476).
Con il primo motivo i ricorrenti incidentali prospettano «violazione e falsa applicazione degli artt. 103-104-279 n. 5 c.p.c. Motivazione apparente ed inesistente in sé».
Le censure e le argomentazioni a loro supporto sono le stesse su cui è incentrato il primo motivo di ricorso principale e, dunque, ne seguono la sorte (cfr. supra § 1).
Con il secondo motivo denunziano la violazione e la falsa applicazione del l’art. 2901 cod.civ. e dell ‘art. 2697 cod.civ. , nonché vizio di motivazione in quanto meramente apparente, perplessa, contraddittoria, inesistente.
Al giudice vengono imputati «macroscopici errori -nella valutazione del fatto e, a cascata-nella valutazione di essi in punto di diritto», per essere giunto a qualificare l’obbligo di mantenimento assolto con il trasferimento immobiliare dal COGNOME alla COGNOME quale prestazione a titolo gratuito, ricavando tale statuizione dall’avere ritenuto che l’indebitamento del COGNOME lo privava di capacità contributiva tanto per il mantenimento dell’ ex coniuge quanto della prole, senza considerare che gli obblighi di mantenimento non venivano meno con la separazione personale dei coniugi e che lo “status” di coniuge non implicava alcuna presunzione di conoscenza a carico di un coniuge circa le altrui vicende economiche soprattutto se afferenti l’attività strettamente professionale e non quella familiare.
Il motivo è infondato.
Va ribadito che, in astratto, «è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato in ottemperanza
ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, 3° comma, cod.civ. (Cass. 22/01/2015, n. 1144). In sostanza, il trasferimento di un bene, in ragione dell’accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo (Cass. 06/10/2020, n. 21358).
Tale conclusione non trova ostacolo «né nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto – cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Ai fini dell’applicazione della differenziata disciplina di cui all’art. 2901 cod.civ., la qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell’ambito di una più ampia sistemazione “solutoriocompensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale»: Cass. 03/03/2023, n. 6395; Cass. 30/12/2023, n. 36562.
La necessità di qualificare l’atto come oneroso o gratuito rileva poi al diverso fine dell’applicazione della disciplina differenziata di
cui all’art. 2901 cod.civ., ma non incide sulla giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale, che appunto risiede nella sistemazione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi (Cass. 25/10/2019, n. 27409).
Fatta tale premessa, non può non rilevarsi che la corte d’appello non ha qualificato come gratuito l’atto dispositivo, avendo ritenuto invero «assorbita la questione della natura onerosa o gratuita dei trasferimenti de quibus» (p. 10).
Un tanto destituisce di rilievo le argomentazioni dei ricorrenti, che hanno incentrato il loro percorso confutativo sulla tesi secondo cui gli atti dispositivi integravano atti dovuti in quanto contenuti negli accordi di separazione, in contrasto con il sopra richiamato consolidato orientamento di questa Corte.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi, principale e incidentale.
Data la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali.
In applicazione del principio di soccombenza la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali. Condanna la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, nella qualità; in complessivi euro 11.200,00, di cui euro 11.000,00 per onorari,
oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, nella qualità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, all’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2024 dalla