Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22895 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 22895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23350/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME.
-controricorrente-
e
TOLEDO NOME.
– intimato
–
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1543/2021, depositata il 15/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Forlì NOME NOME, suo ex coniuge, ed il comune di Portico e San Benedetto, chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c .c.., dell’atto con cui COGNOME aveva rinunciato in favore del comune alle indennità di carica di sindaco. A sostegno della domanda espose di essere creditrice nei confronti del l’ex coniuge per i contributi di mantenimento del figlio, al cui versamento egli era stato condannato dal Tribunale di Forlì, e che l’atto d i rinunzia pregiudicava la soddisfazione del suo diritto, stante il perdurante inadempimen to dell’obbligato.
I convenuti eccepirono in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la revocazione della rinuncia avrebbe finito per incidere sulla delibera della giunta comunale che ne aveva preso atto e che le somme corrispondenti alla indennità della carica sindacale erano state già legittimamente acquisite al patrimonio del comune e destinate ad altre spese; nel merito sostennero l’insussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di revocatoria.
Il tribunale di Forlì, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, accolse la domanda.
Proposto gravame da parte del comune RAGIONE_SOCIALE Portico RAGIONE_SOCIALE Benedetto, con sentenza n. 1543 del 15. 6. 2021 la Corte di appello di Bologna confermò l’ordinanza del tribunale, rilevando, quanto alla riproposta questione di giurisdizione, che la parte istante aveva fatto valere un diritto soggettivo e che l’azione revocatoria era diretta nei confronti di un atto, di valenza civilistica, di rinunzia di un credito, senza incidere sulla successiva delibera della giunta comunale. Nel merito, dopo avere rilevato che l’a tto di rinunzia di un credito è assoggettabile ad azione revocatoria, affermò che nella specie sussistevano le condizioni per l’accoglimento della domanda, tenuto conto dell’esistenza ed attualità del credito fatto valere dalla parte attrice, non avendo il convenuto, a cui erano stati già notificati due atti di precetto, dato prova del suo adempimento, e della evidente consapevolezza dello stesso che la rinunzia all’indennità di carica era in grado di pregiudicarne la soddisfazione.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il comune di Portico e San Benedetto, affidandosi a tre motivi.
NOME COGNOME ha notificato controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c., con ordinanza interlocutoria n. 3304 del 2024 la trattazione del ricorso è stata rimessa alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c..
Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in luogo che del giudice amministrativo.
Questa statuizione, assume il comune ricorrente, è errata, per non avere la Corte di appello affatto considerato che la pronuncia di revocatoria non era limitata all’atto di rinuncia , ma finiva altresì ad incidere sulla delibera della giunta comunale che non solo ne aveva dato atto, ma aveva disposto altresì la destinazione delle relative somme ad altre finalità istituzionali. La dichiarazione
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di inefficacia dell’atto riverberava pertanto i suoi effetti, realizzando una inammissibile ingerenza, sulla stessa gestione da parte del comune delle proprie risorse, distraendo somme dalla destinazione pubblica impressa dal bilancio approvato. Con riguardo a tale aspetto, si aggiunge che la sentenza di revocazione dell’atto di rinunzia, essendo intervenuta quando le somme relative erano state già destinate ad altro scopo e legittimamente spese, sarebbe anche inutiliter data , potendo il comune eccepire tali fatti in sede di esecuzione coattiva del credito, paralizzando la pretesa della parte attrice.
Sotto altro profilo si sostiene che l’atto di rinunzia all’indennità di carica rappresenta per il sindaco, prima di un atto avente riflessi civilistici, un atto politico, essendo espressione di convinzioni e linee politiche.
In ogni caso l’indennità di carica, che non ha natura di retribuzione, costituisce una somma vincolata a tal fine, imponendole la legge una destinazione che non può essere modificata.
1.2. Il mezzo è infondato.
La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune richiamando il criterio del c.d. petitum sostanziale ed osservando che con l’azione revocatoria proposta la parte attrice aveva fatto valere un mezzo di tutela del proprio diritto di credito e che oggetto della domanda era solo l’atto di rinuncia posto in essere dal suo debitore, non l’accertamen to della invalidità o inefficacia della delibera comunale che ne aveva preso atto.
La decisione si sottrae a censura, apparendo corretta nel caso di specie l’applicazione del la criterio giuridico in forza della quale la giurisdizione va individuata.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, ai sensi dell’art. 5 c .p.c., la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al c.d. petitum sostanziale ed alla causa petendi , ossia alla intrinseca natura giuridica della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ( Cass. Sez. un. n. 21677 del 2013; Cass. Sez. un. n. 10375 del 2007; Cass. Sez. un. n. 17461 del 2006 ) .
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Nel caso di specie non è in discussione la qualificazione della domanda proposta in giudizio quale azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. . Si tratta quindi di azione giustiziabile dinanzi al giudice ordinario, essendo volta a tutelare il diritto soggettivo di credito rispetto ad azioni pregiudizievoli poste in essere dal debitore. Nel caso concreto la domanda di revocatoria investiva l’atto con cui il debitore aveva rinunciato ad un proprio credito verso un terzo, cioè un tipico atto dispositivo di un diritto, ricollegabile all’esercizio dell’autonomia privata. A fronte di tale qualificazione giuridica della domanda, della natura di diritto soggettivo della pretesa fatta valere e di quella dell’atto impugnato non si può evidentemente negare che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi e non di interessi legittimi.
Le contestazioni sul punto sollevate dal ricorrente sono giuridicamente inconsistenti.
Tale è in particolare l’argomento secondo cui la rinunzia da parte del sindaco alla indennità della carica costituisca un atto politico. La conseguenza è che essa sarebbe sottratta ad ogni sindacato giurisdizionale, anche da parte del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 del cod. dir. amm..
La tesi prospettata dal ricorso confonde e soprappone la natura dell’atto politico da quelle che possono essere le eventuali motivazioni del suo autore. Ciò che contraddistingue l’atto politico non sono le motivazioni né le valutazioni di ordine politico c he esso si prefigge, ma il fatto che esso rappresenti l’esercizio di un potere politico (Cass. Sez. un. n. 15601 del 2023). L ‘atto con cui i l sindaco rinuncia alle indennità spettanti per la carica è evidentemente una scelta personale e non costituisce atto politico, non essendo estrinsecazione di alcun potere non solo politico ma neppure pubblico o amministrativo, ma solo una scelta rientrante nella sfera della autonomia privata, attenendo l’indennità di carica ad una situazione giuridica a contenuto patrimoniale riguardante la persona dell’amministratore comunale (cfr Cass.6426/02).
Secondo la giurisprudenza amministrativa ( Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2022, n. 4636) e di questa Corte, la qualificazione di un atto come politico richiede due requisiti: che l’atto provenga da un organo preposto all’indirizzo e d alla direzione della cosa pubblica al massimo livello e che esso sia libero nel fine, perché
riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici incidenti sulla organizzazione e sul funzionamento dei pubblici poteri. Si è anche precisato che la nozione di atto politico è di stretta interpretazione ed ha carattere eccezionale, perché altrimenti si svuoterebbe di contenuto la garanzia della tutela giurisdizionale, che la Costituzione assicura come indefettibile e con i caratteri della effettività e della accessibilità ( Cass. Sez. un. n. 15601 del 2023). Quanto alle altre considerazioni spese dal comune ricorrente per sostenere la propria tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è sufficiente osservare che il rilievo secondo cui l’indennità oggetto di rinunzia sia prevista da disposizioni di legge di carattere pubblicistico, è del tutto irrilevante, in quanto ai fini della pronuncia di revocatoria dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ai sensi dell’art.2901 c.c., rileva l’atto in sé e le sue conseguenze negative sulla generale garanzia che la legge riserva al creditore sui beni del debitore ( art. 2740 c.c. ), e cioè, nel caso di rinunzia del debitore ad un credito verso i terzi, la diminuzione del suo patrimonio, non già il titolo in forza del quale il credito rinunciato è sorto. Mentre, con riguardo alla incidenza della pronuncia di revocatoria dell’atto di rinunzia sulla delibera della giunta comunale che ne aveva preso atto, cioè, in altri termini, l’aveva accettat o, e sulle disponibilità finanziarie del comune, decisiva è la considerazione che in entrambi i casi si tratta di conseguenze che discendono dalla inefficacia relativa dell’atto d i rinuncia, ovvero dalla sua non opponibilità alla parte attrice , a mente dell’art. 2902 c.c.. Si è pertanto in ogni caso al di fuori della fattispecie della invalidità dell’atto, soggetta come tale alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il motivo va pertanto respinto.
2.1. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. , assumendo la nullità della sentenza con riguardo alla soluzione data alla questione di giurisdizione per apparenza della sua motivazione, che non ha esaminato e dato conto della quaestio facti nel suo complesso, limitandosi ad una parziale e sommaria sussunzione del caso nella fattispecie prevista dall ‘art. 2901 c .c.. Non solo, secondo il ricorrente, si è ignorata le specificità del caso concreto, ma non sono state nemmeno spiegate
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le ragioni della sua ritenuta irrilevanza. Completamente omessa risulterebbe anche la considerazione degli interessi sottesi all’atto di rinunzia impugnato.
2.2. Il motivo è infondato.
La lettura della sentenza impugnata dà pienamente conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione adottata, come sopra richiamate nell’esam inare il motivo precedente. L ‘asserita specificità del caso concreto di cui si lamenta l’omessa valutazione si traduce d’altra parte nella reiterazione di circostanze ritenute giustamente non decisive da parte della Corte di appello, con valutazione che si è già riconosciuta giuridicamente corretta. In proposito mette conto ricordare che
3.1. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., censurando la decisione impugnata per avere ritenuto che l’atto di rinunzia impugnato fosse pregiudizievole alla soddisfazione del credito vantato dalla parte attrice, senza operare alcuna valutazione sulla natura politica di tale atto e senza considerare che nel dicembre 2015, dopo l’atto di rinunzia ma prima della introduzione del giudizio, il COGNOME aveva saldato il suo debito, come ammesso nello stesso ricorso introduttivo.
3.2. Il motivo è inammissibile per due ragioni.
La prima è che investe una valutazione di merito, cioè l’apprezzamento delle conseguenze dell’atto posto in essere dal debitore sulle ragioni del credito, che essendo un giudizio di fatto è riservato alla esclusiva competenza del giudice di merito e non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità.
La seconda è che la critica non aggredisce l’effettiva ratio della decisione impugnata . La Corte di appello ha ritenuto l’atto impugnato pregiudizievole sulla base del duplice rilievo che il credito tutelato aveva ad oggetto il contributo di mantenimento del figlio delle parti, vale a dire un credito a scadenza periodica, e che l’obbligato non aveva mai provato in giudizio di averlo regolarmente ed integralmente adempiuto, tenuto conto dei due atti di precetto a lui notificati e che il pagamento delle pendenze era avvenuto per i debiti maturati nel 2015, mentre restavano non corrisposti i ratei successivi, essendo stato il giudizio
introdotto nel maggio 2016. La motivazione così fornita dalla Corte di appello non è investita da specifiche censure e tanto vale a considerare il motivo inammissibile per difetto di decisività.
4. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite il 28 maggio