Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20882 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20882 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20347/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 618/2023 depositata il 12/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere la revocatoria dell’atto pubblico con cui il secondo aveva alienato alla prima un immobile;
il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-la tutela pauliana del credito spettava anche per le aspettative di credito non pretestuose così come per i crediti litigiosi, tenuto conto del circoscritto effetto d’inopponibilità relativa;
–NOME era responsabile, quale amministratore, di danni al patrimonio della società poi fallita, infine quantificati, in sede giudiziale di prime cure, in quasi 600 mila euro;
-i fatti costitutivi del credito risarcitorio erano precedenti l’atto di compravendita, sicché era sufficiente la consapevolezza del debitore, e del terzo, di arrecare pregiudizio ai creditori;
-anche a voler verificare l’elemento soggettivo del dolo specifico, esso doveva ritenersi sussistente posto che COGNOME, a conoscenza del passivo sociale per la sua qualità gestoria, aveva venduto l’unico bene immobile di cui era proprietario, cedendolo alla convivente del fratello, madre dei figli naturali di quest’ultimo a sua volta componente del consiglio di amministrazione della società infine fallita;
-a quanto evidenziato andava aggiunto che il valore della vendita era risultato, a mezzo d’indagine peritale officiosa, univocamente incongruo perché corrispondente a 1/3 del valore di mercato;
-inoltre: l’acquirente era certamente a conoscenza della situazione societaria posto che si era aggiudicata un immobile pignorato alla cooperativa stessa, e il convivente, come detto fratello dell’alienante e amministratore della società fallita, era legale rappresentante di altra società cooperativa, che svolgeva la stessa attività della società RAGIONE_SOCIALE, e alla quale quest’ultima aveva ceduto, prima della dichiarazione di fallimento, la gestione dell’attività di ristorazione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando sei motivi;
resiste con controricorso la Curatela del RAGIONE_SOCIALE che ha depositato altresì memoria.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, d.lgs. n. 116 del 2017, poiché la sentenza di appello era stata redatta da un giudice ausiliario onorario in violazione dei presupposti legislativi ordinamentali perché lo stesso integrasse il Collegio, in particolare in materia fallimentare;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. da 62 a 72 del d.l. n. 69 del 2013, quale convertito, 158, cod. proc. civ., 106, 111, Cost., 6, CEDU, poiché la sentenza di appello era stata redatta da giudice ausiliario onorario che aveva rivestito anche la qualità di relatore;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello aveva erroneamente richiamato la quantificazione del preteso credito risarcitorio nei confronti di Vilei quale operata da una sentenza di Tribunale mai prodotta;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, cod. civ., poiché alcun accertamento era stato posto in essere né chiesto in ordine alla sussistenza e
quantificazione del credito sotteso all’azione revocatoria, che non poteva essere meramente eventuale come assunto erroneamente dalla Corte di appello;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, cod. proc. civ., poiché, intervenuto il fallimento, avrebbe dovuto essere la Curatela a dimostrare che il patrimonio residuo non era sufficiente a soddisfare il preteso credito e non il contrario, come prospettato erroneamente dalla Corte di appello;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, trattandosi di credito insorto successivamente al rogito, essendo quest’ultimo del 2009 e la statuizione sulla penale responsabilità per bancarotta di COGNOME, che comunque aveva solo patteggiato la pena, del 2011, non era stata provata la macchinazione ovvero la dolosa preordinazione necessaria a fondare la domanda di revocatoria.
Considerato che
i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;
questa Corte ha chiarito che -dopo la decisione della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha evidenziato al riguardo l’emergere di un misurato bilanciamento, rilevante anche in chiave sovranazionale, tra i valori sottesi alla disciplina generale del reclutamento dei giudici e quelli afferenti alla funzionalità dell’amministrazione della giustizia non vi è spazio per la nullità prospettata da parte ricorrente, ribadendo che, quanto all’asserita impossibilità di un giudice ausiliario di poter svolgere le funzioni di relatore, la decisione, a prescindere da chi svolga la relazione della causa, è riferibile a tutto il Collegio giudicante, nel caso di appello, attraverso la sottoscrizione del Presidente che conferisce la
suddetta paternità collegiale alla decisione stessa (Cass., 06/03/2024, n. 6042, pagg. 3 e seguenti);
in questo quadro va collocato al contempo il principio a mente del quale i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell’art. 106 Cost., dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, ossia non investita della funzione esercitata (Cass., 12/11/2024, n. 29237);
sul punto va solo per completezza sottolineato che la controversia oggetto di giudizio neppure rientra nella materia fallimentare -riferimento peraltro operato, dalla censura, alla distinta disciplina dei Giudici di Pace -trattandosi di revocatoria ordinaria, sebbene azionata dalla Curatela;
i residui motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
la Corte distrettuale:
-ha desunto la sussistenza di una plausibile ragione di credito tutelabile dall’azione pauliana dalle condotte dell’amministratore alienante che aveva richiesto l’applicazione della pena concordata, con sentenza utilizzabile quale elemento di prova atipico nel giudizio civile (Cass., 31/01/2024, n. 2897), avendo invocato la diversa sentenza del Tribunale civile non prodotta (come incontestato) solo in ordine alla (prima) quantificazione del credito risarcitorio in rilievo;
-ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che accoglie una nozione lata di ‘credito’, comprensiva della plausibile ragione o aspettativa, con conseguente
irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi suscettibili di essere quindi oggetto di successivo e autonomo giudizio, coerentemente con la funzione propria dell’azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass., 06/10/2023, n. 28141);
-ha osservato che tale ragione di credito era legata a fatti, in ipotesi non pretestuosa costitutivi, precedenti l’alienazione, perché diversi e pregressi rispetto al momento del compiuto accertamento del credito così come della responsabilità penale;
-ha evidenziato che, comunque, nel descritto contesto, la dolosa preordinazione, partecipata dal terzo, era desumibile da plurime circostanze: l’acquisto per aggiudicazione, da parte dell’odierna ricorrente, di un immobile pignorato della società fallita di cui quindi poteva inferirsi conoscere la situazione di decozione al pari dell’alienante già amministratore della stessa; la famiglia di fatto realizzata con il fratello dell’alienante già componente del consiglio di amministrazione della società fallita; il fatto che quest’ultimo era legale rappresentante di altra società cooperativa che svolgeva la medesima attività di quella fallita e cui quest’ultima aveva ceduto l’attività di ristorazione;
-ha evinto -senza nessuna alterazione del riparto dell’onere probatorio quale invocato dalla parte ricorrente -anche la diminuzione della garanzia patrimoniale dal fatto che era stato venduto l’unico cespite immobiliare dell’alienante a un prezzo di cui l’accertamento peritale
giudiziale aveva evidenziato la palese incongruità rispetto ai valori di mercato;
ciò posto, è del tutto evidente che le censure mirano al riguardo, conclusivamente, a ottenere una nuova valutazione fattuale estranea alla presente sede di legittimità;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16/6/2025