Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27908 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27908 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
contro
Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 1659/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
a curatela del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, allegando di essere creditrice del primo in forza di azione di responsabilità ex art. 146 L.F. pendente davanti al Tribunale di Catania
sul ricorso 7036/2020 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
-ricorrenti –
in relazione ad irregolarità ed omissioni nell’espletamento dei compiti di vigilanza sull’operato dell’Amministratore Unico della società e del collegio sindacale del quale il COGNOME era stato membro; pur essendo il COGNOME sindaco dimissionario da almeno tredici anni, le dimissioni erano state iscritte nel registro delle imprese solo nel 2013, sicché egli era responsabile per gli anni precedenti per i danni da omesso esercizio della vigilanza; ciò premesso, la curatela chiese la revocatoria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato in data 30/4/2009, con cui i coniugi COGNOME NOME avevano vincolato tutti i propri beni ai bisogni della famiglia, allegando la sussist enza dell’ eventus dammi e della scientia damni ;
i convenuti si costituirono contestando la sussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c. e sottolinearono in particolare l’impossibilità di trovare un legame tra la costituzione del fondo e la volontà di segregare i beni sottraendoli alla garanzia dei creditori in ragione della scansione temporale degli eventi: gli atti di presunta mala gestio erano avvenuti nel 1994, il fondo patrimoniale era stato istituito nel 2009 e il fallimento dichiarato solo in data 16/1/2014;
il Tribunale di Catania dichiarò l’inefficacia dell’atto impugnato riconoscendo la fondatezza delle ragioni di credito della curatela, in quanto già oggetto di positiva delibazione da parte del giudice dell’azione di responsabilità e, quanto all’elemento soggettivo , ritenne sufficiente la scientia damni, intesa come conoscenza o conoscibilità di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, certamente sussistente in quanto il COGNOME, nel segregare beni immobili in fondo patrimoniale, peraltro a distanza di oltre vent’anni dal proprio matrimonio, non poteva non rendersi conto, anche in relazione alla carica prorogata di componente del collegio sindacale della società poi fallita, delle irregolarità commesse dall’amministratore nel 1994 e produttive dello stato di dissesto della società;
la Corte d’appello di Catania, adita dai coniugi COGNOME NOME COGNOME, con sentenza pubblicata il 6/7/2019, ha rigettato l’appello , condannando gli appellanti alle spese del grado;
avverso la sentenza i soccombenti hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall’ art. 380 bis c.p.c.;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – violazione delle massime di esperienza e delle regole di valutazione degli indizi, degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. – i ricorrenti contestano il capo di sentenza che ha ritenuto provato l’elemento soggettivo della scientia damni , basato a loro dire su mere congetture;
con il secondo motivo di ricorso -nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2 n. 4 e dell’art. 111 co. 6 Cost. lamentano motivazione apparente in ordine alla asserita consapevolezza dei coniugi di sottrarre il proprio patrimonio alle ragioni dei creditori (in particolare di RAGIONE_SOCIALE);
i motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono il primo inammissibile ed il secondo infondato;
il primo è inammissibile perché privo di specificità, contenendo più profili di censura su differenti presupposti dell’azione rev ocatoria e perché deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza osservare le condizioni richieste da questa Corte per la loro deducibilità;
in particolare, non risultano osservate le condizioni poste da Cass. n. 11892 del 2016, secondo cui ‘i n materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha
giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ‘; ‘ la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime ‘;
il secondo motivo è infondato, perché la motivazione non è affatto apparente, ma chiara e completa, avendo la Corte di merito diffusamente motivato sulla sussistenza di tutti i presupposti dell’azione revocatoria con particolare riguardo all’elemento soggettivo;
la sentenza impugnata, infatti, dopo aver inquadrato la responsabilità del COGNOME per omessa vigilanza, essendo la carica di sindaco in regime di prorogatio e non essendo le dimissioni rese dal medesimo nel 1996 opponibili al fallimento prima del momento della loro pubblicazione nel registro delle imprese in data 10/1/2013, ha ritenuto, quanto all’elemento soggettivo , di richiamare integralmente le argomentazioni del giudice di prime cure, sottolineando in particolare che la costituzione del fondo era avvenuta a notevole distanza temporale dal matrimonio senza addurre alcun riscontro obiettivo delle relative ragioni al di fuori di imprecisati e generici motivi familiari; ha altresì desunto la consapevolezza del COGNOME anche dai suoi stessi scritti difensivi in relazione al prestito concesso dalla società nel dicembre del 1994, origine del dissesto ed in relazione ad un contenzioso e ad altre poste contabilizzate non correttamente in bilancio; il COGNOME non ha esercitato la funzione secondo i propri obblighi di legge, ma ‘ha cercato
di correre ai ripari ‘ in epoca in cui era già maturato il dissesto, non potendosi egli ritenere esente da responsabilità per essersi disinteressato della gestione contabile in regime di prorogatio ;
con il terzo motivo di ricorso violazione dell’art. 2729 c.c. s ulla as serita prova dell’esistenza della consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. -i ricorrenti lamentano che la Corte del merito si è basata sulla mera congettura del voler il COGNOME ‘correre ai ripari’ rispetto agli atti d i mala gestio, congettura del tutto avulsa da qualunque corretto ragionamento presuntivo considerato che il COGNOME, già sindaco della società RAGIONE_SOCIALE, non rivestiva alcuna carica sociale dal momento in cui in data 15/7/1996 aveva, unitamente all’intero collegio sindacale, rassegnato le dimissioni; la C orte d’appello ha basato il proprio ragionamento solo su deboli presunzioni senza considerare che tra le dimissioni e la costituzione del fondo erano trascorsi ben 12 anni, l’unico creditore della società fallita aveva acquisito un titolo solo nel 2011, ovvero tre anni dopo la stipula dell’atto dispositivo e la società era fallita nel 2014, ovvero cinque anni dopo la costituzione del fondo patrimoniale;
con il quinto motivo di ricorso -insussistenza in concreto dell’elemento soggettivo richiesto art. 2901 ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. – si lamenta che è mancata la prova che l’atto fosse stato posto in essere con la consapevolezza da parte del disponente di ledere le ragioni del creditore;
il terzo e il quinto motivo vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono infondati;
come riferito pure in relazione ai precedenti motivi, la Corte d’Appello ha ritenuto raggiunta la prova dell’elemento soggettivo del terzo da una serie di indizi, tutti confluenti, in base ad un non implausibile ragionamento presuntivo, nella conclusione della sussistenza della scientia damni del terzo: non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell’art. 2901, commi 3 e 4 c.p.c. ;
quanto alla p retesa falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. , la stessa è pure priva di fondamento, in quanto i ricorrenti non deducono, secondo quanto prescritto da questa Corte con la sentenza S.U. n. 1785 del 24/1/2018, al fine di evidenziare il vizio di falsa applicazione di quella norma, che il giudice del merito abbia basato il proprio ragionamento su uno o più fatti storici privi di gravità, precisione, concordanza ma si limitano a contestare, sul piano fattuale, la ricostruzione effettuata dal giudice del merito evocandone una diversa e più rispondente alla propria prospettazione difensiva; né il vizio è stato veicolato con riferimento a ll’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. , del resto dinanzi alla preclusione derivante dalla pronuncia cd. ‘doppia conforme’ ed in assenza di prova, da parte dei ricorrenti, che le ragioni poste a fondamento della decisione di primo e secondo grado fossero effettivamente diverse; in ogni caso la Corte d’appello, come riferito in precedenza, non si è affatto limitata alla congettura dell’aver e il COGNOME ‘tentato di correre ai ripari’ , ma ha valutato diversi indizi, a partire dalla notevole distanza temporale della costituzione del fondo patrimoniale rispetto al matrimonio senza che fosse addotto alcun riscontro obiettivo delle relative ragioni p er l’istituzione del fondo , nel già lumeggiato contesto di inconsueta prorogatio della carica di sindaco in pendenza di un periodo obiettivamente caratterizzato da operazioni quanto meno dubbie o tali da indurre il sospetto di essere foriere di successiva responsabilità;
col quarto motivo di ricorso – nullità della decisione per violazione dell’art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 co. 6 Cost, motivazione inesistente o apparente sulla asserita condivisione delle ragioni del primo giudice ex art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. – i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia motivato solo con il richiamo alle ragioni del giudice di prime cure, arricchendo l’argomentazione con affermazioni apodittiche in spregio al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma
della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti, sicché deve considerarsi nulla, in quanto meramente apparente, una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare che, alla decisione di prime cure il giudice d’appello sia arrivato attraverso l’esame e la valutazione di infondate zza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti;
la doglianza, sebbene riferita alla corretta tesi della necessità che la motivazione per relationem si faccia carico delle ragioni di gravame, va disattesa: seppure senza un particolare sviluppo critico, la motivazione della gravata sentenza comunque è chiara nell ‘ evidenziazione delle ragioni della decisione, in condivisione di quelle di primo grado, ma in esito ad un autonomo processo decisionale, sulla cui base ribadire gli sviluppi argomentativi del primo giudice;
alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, per non avervi svolto attività difensiva parte intimata;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione