Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1558 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1558 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27240/2021 R.G. proposto da:
NOME in proprio e in qualità di ex socia, RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, NOME Cesare in qualità di ex socio, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME Andrea;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimati-
nonché
COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME -ricorrenti incidentali- contro
COGNOME Caterina, in proprio e in qualità di ex socia, RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, COGNOME Cesare in qualità di ex socio, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME Andrea;
–
contro
ricorrenti-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2053/2021 depositata il 20/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che
1. La presente controversia trae origine dalla partecipazione della RAGIONE_SOCIALE all’aumento di capitale della RAGIONE_SOCIALE, per una somma pari a 5.000 Euro, mediante conferimento di un compendio immobiliare stimato per euro 211.000, al lordo del finanziamento ipotecario gravante sul medesimo. Un mese dopo il conferimento di tali beni la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ceduto la propria partecipazione a NOME COGNOME già socia al 99% di RAGIONE_SOCIALE, per il prezzo di euro 65.000 corrisposto mediante compensazione di un credito vantato dall’acquirente in virtù di alcuni finanziamenti eseguiti in favore della venditrice.
Pertanto, nel 2017 NOME COGNOME ed NOME COGNOME nella qualità di creditori della RAGIONE_SOCIALE convenivano in giudizio detta società, unitamente alla RAGIONE_SOCIALE e alla sig. NOME COGNOME per sentire dichiarare la simulazione assoluta o l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. degli atti dispositivi posti in essere.
Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata dell’i mpresa, con la sentenza n. 1552/2019 rigettava l’eccezione di incompetenza a favore del Tribunale di Treviso per la genericità della stessa e
accoglieva la domanda dichiarando l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME dell’atto di conferimento del 13 novembre 2014 nonché dell’atto di cessione del 30 dicembre 2014, avente ad oggetto le quote del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE Condannava le convenute RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME alle spese di lite.
La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 2053/2021 del 20 luglio 2021 confermava la pronuncia impugnata
La COGNOME, in proprio e nella qualità di ex socia della società RAGIONE_SOCIALE per la quota del 99%, il COGNOME, nella qualità di ex socio della società RAGIONE_SOCIALE per la quota dell’1%, nonché la società RAGIONE_SOCIALE propongono ora ricorso per cassazione, sulla base di 8 motivi.
3.1. Resistono con controricorso la COGNOME e il COGNOME, che spiegano altresì ricorso incidentale condizionato, sula base di 2 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‘Violazione e falsa applicazione art. 3, 4 D.lgs. 168/2003 e dell’art. 38. c.p.c., art. 360 c.p.c. comma 1 n. 2. in relazione al capo della sentenza relativo alla ravvisata decidibilità della causa dal Tribunale di Venezia nell’ambito di una sezione civile, alla ritenuta non formulazione dell’eccezione di incompetenza per territorio e all’affermazione secondo cui l’attribuzione tra sezioni dello stesso Tribunale attiene alla mera applicazione di criteri organizzativi tabellari con conseguente mancata declaratoria dell’incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia’.
4.2. Con il secondo motivo denunz iano ‘Violazione e falsa applicazione art. 2901 c.c. -art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 -in relazione al momento storico di valutazione dell’eventus damni e alla ritenuta configurabilità dello stesso in presenza di investimento
in capitale di rischio rappresentato dall’acquisizione di partecipazioni sociali tramite conferimento di immobili’.
Lamentano che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto integrato ex se il requisito dell’eventus damni, laddove il conferimento deve essere considerato come un atto neutro, meramente trasformativo del patrimonio ( con sostituzione della quota sociale al bene immobile ) su cui i creditori possono soddisfarsi.
4.3. Con il terzo motivo denunziano ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 -per non aver considerato, nell’affermare la sussistenza dell’eventus damni in presenza di un investimento in capitale di rischio rappresentato dall’acquisizione di partecipazioni sociali tramite conferimento di immobili e nel ritenere la mancata prova dell’esistenza di ampie residualità patrimoniali del debitore, la sussistenza nel patrimonio della debitrice della quota acquisita in società in buona situazione economica’.
Lamentano non essersi dalla corte di merio valutata la circostanza, ai fini dell’esclusione dell’eventus damni, che dopo l’atto di conferimento dell’immobile nel patrimonio della conferente RAGIONE_SOCIALE vi fosse la partecipazione acquisita in forza del conferimento nella società conferitaria RAGIONE_SOCIALE società in buona situazione economica su cui i debitori potevano soddisfarsi, tale fatto deponendo per l’insussistenza dell’eventus damni.
4.4. Con il quarto motivo denunz iano ‘violazione e falsa applicazione art. 2901 c.c. -art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 -in relazione alla ritenuta sussistenza dell’eventus damni pur in presenza di ipoteca gravante sul bene oggetto dell’atto dispositivo’.
4.5. Con il quinto motivo denunz iano ‘violazione e falsa applicazione art. 2901 c.c. -art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 -in relazione alla ritenuta non necessità ai fini dell’integrazione
dell’elemento soggettivo della conoscenza in capo al terzo dell’effettiva posizione debitoria del disponente con conseguente affermazione dell’esistenza dell’elemento soggettivo in capo a RAGIONE_SOCIALE
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che ad integrare la scientia damni sia sufficiente la mera consapevolezza che l’atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore.
4.6. Con il sesto motivo denunz iano ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 -costituito dalla circostanza che il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE aveva cessato ogni incarico societario nella conferente RAGIONE_SOCIALE ben prima dell’atto di conferimento, dall’accollo del mutuo da parte di RAGIONE_SOCIALE unico debito noto, e dalla presenza nel patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE della partecipazione acquisita’.
Lamentano la non corretta interpretazione dell’art. 2901 c.c. in punto di ricorrenza della scientia damni in capo al terzo, evidenziata nel quinto motivo di ricorso, ha portato la Corte D’Appello ad omettere la considerazione di circostanze decisive che avrebbero portato all’esclusione della scientia damni in capo alla terza conferitaria RAGIONE_SOCIALE
4.7. Con il settimo motivo denunz iano ‘Violazione e falsa applicazione art. 2901 c.c. -art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 – per aver ritenuto che l’elemento soggettivo della conoscenza in capo al terzo non possa essere escluso da una legittima ragione giustificatrice dell’atto dispositivo’.
4.8. Con l’ottavo motivo denunziano ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 -costituito dalla ragione sottesa agli atti dispositivi impugnati consistente nella necessità di far
fronte ad una situazione di crisi del settore in cui operava la società RAGIONE_SOCIALE attraverso una riorganizzazione che consentisse in particolare di far fronte a debiti ben anteriori a quello dei signori COGNOME e COGNOME ossia il mutuo gravante sull’immobile conferito e il debito nei confronti della signora COGNOME
5. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. Con sentenza n. 19882 del 2019 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il rapporto tra le sezioni ordinarie e le sezioni specializzate in materia d’impresa dello stesso ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario.
Orbene, l’impugnata decisione risulta invero in linea con tale principio, senza sottacersi come la corte di merito abbia posto in rilievo come non sia stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza per territorio.
5.1. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere congiuntamente esaminati e sono anch’essi inammissibili.
In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall’erede con un terzo), l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni (Cass. n. 1366/2017; Cass. 20232/2023).
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell’eventus damni, il quale ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione
di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (Cass. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019).
Inoltre in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni (presupposto per l’esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. n. 5815/2023).
Pertanto, in linea con i principi enunziati dalla S.C. la corte di merito ha operato una valutazione sia della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio quanto della possibile incidenza sul valore del bene, e ha valutato la maggiore incertezza con riferimento non al momento del compimento dell’atto ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro.
5.2. Il quinto e settimo, inerenti alla valutazione della Corte d’Appello della scientia fraudis sono inammissibili.
Ove l’ attribuzione patrimoniale si caratterizzi per i connotati dell’onerosità, , ai fini dell’art. 2901 c.c. ad esaurire il fattore della scientia fraudis non si rende invero necessaria in capo al terzo acquirente la conoscenza specifica del debito facente carico all’alienante e delle sue caratteristiche (Cass. n. 5741/2004; Cass. n. 22365/2007; Cass. n. 10623/2010).
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del
pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 5618/2016; Cass. n. 27546/2014).
Nel caso di specie il giudice dell’appello ha valutato e nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti.
5.3. Il sesto ed ottavo motivo sono inammissibili per violazione dell’art. 348 ter .
Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso per cassazione deve contenere l’ indicazione delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023). Orbene, nella specie tale adempimento non risulta essere stato svolto.
All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato ( con cui la COGNOME e il COGNOME denunciano violazione dell’art. dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n.4, c.p.c. ).
7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti in via principale al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali COGNOME e COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza