Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17114 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5297/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in ROMA INDIRIZZO,
pec:
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed domiciliato ex lege in
ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE
Pec:
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME
Pec:
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, VENETO BANCA SCPA IN LCA, COGNOME NOME
intimati avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1791/2020 depositata il 04/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Banco BPM SpA convenne davanti al Tribunale di Verona la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME e COGNOME, nonché la RAGIONE_SOCIALE di NOME, NOME COGNOME, NOME e COGNOME per sentir pronunciare la revocatoria di un atto di conferimento da parte di NOME e di COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE di cui il NOME era amministratore, di 46 immobili con contestuale aumento del capitale sociale fino all’importo di € 2.500.000,00 , ritenuto pregiudizievole alle
ragioni creditorie; chiese altresì la declaratoria di inefficacia di altro atto con cui il capitale sociale fu ripartito con l’attribuzione a NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME di una partecipazione pari ad 1.000,00 ciascuno e il resto del capitale di € 2.500.000, 00 fu attribuito alla RAGIONE_SOCIALE, costituita dai figli di NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME; nel corso del giudizio svolse atto di intervento volontario la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, vantando un proprio credito; istruita la causa, il Tribunale adito ritenne sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria in quanto l’atto aveva depauperato completamente il patrimonio dei fideiussori, vi era la scientia damni dei fideiussori, non essendo necessaria la partecipatio fraudis del terzo per essere l’atto dispositivo stato posto in essere in data successiva al sorgere dei crediti e all’ instaurarsi del contenzioso relativo all’accertamento dei medesimi; rigettò però la domanda nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE;
a seguito di appello del Banco BPM RAGIONE_SOCIALE per la riforma del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e di appello della COGNOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME, quali eredi di NOME NOME nonché di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Venezia, disposta la riunione dei due giudizi, con sentenza n. 1791 pubblicata in data 10/7/2020, ha, per quanto ancora di interesse, accolto l’appello nei co nfronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e dai figli di NOME, nelle more deceduto, condannandoli alle spese del grado sia in favore di Banco BPM SpA sia in favore di NOME COGNOME, cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA; per quanto ancora di interesse la corte del gravame ha disatteso l’eccezione di nullità delle garanzie sottoscritte dai fideiussori osservando che se la nullità
determina un accertamento in fatto la relativa verifica subisce le preclusioni istruttorie; ha confermato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle garanzie; ha disatteso l’eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1956 c.c.
avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME e COGNOME, COGNOME in proprio e quale erede di NOME, NOME, NOME e NOME, in qualità di eredi di NOME, propongono ricorso per cassazione sulla base di otto motivi;
resistono con distinti controricorsi Banco BPM SpA e RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c.
tutte le parti hanno depositato memoria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 359, 345 e 101 c.p.c. nonché conseguentemente degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto tardiva l’eccezione di nullità delle fideiussioni prestate in favore di entrambi gli istituti di credito perché redatte sullo (illegittimo) ‘schema ABI’. Affermano che, trattandosi di eccezione in senso lato, la Corte d’Appello non avrebbe potuto dichiarar la tardiva perché sollevata con l a comparsa conclusionale d’appello , non sussistendo rispetto ad una eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio -il limite delle preclusioni; ciò sulla base della giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili
d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto’ (Cass., S.U. 7 maggio 2013 n. 10531); nel caso di specie essendo stata la nullità eccepita con la comparsa conclusionale d’appello la stes sa non avrebbe potuto essere considerata tardiva;
il motivo è inammissibile per plurimi profili;
la Corte d’Appello ha affermato che, anche se la declaratoria di nullità non subisce preclusioni essendo la nullità rilevabile d’ufficio, nel caso di specie trattandosi di nullità implicante un accertamento in fatto, la stessa subisce le preclusioni istruttorie; non avendo gli appellanti, su cui incombeva il relativo onere, dedotto alcuna prova in primo grado del fatto che le garanzie fossero di uniforme applicazione al momento della stipula e riproducessero lo schema diffuso da RAGIONE_SOCIALE, né prodotto lo schema A BI, o il Provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, etc., essi sono decaduti dal diritto di farla valere;
a fronte di tale motivazione i ricorrenti si limitano a riproporre gli argomenti sulla nullità delle fideiussioni senza neppure riportare le clausole delle garanzie asseritamente nulle, al fine di permettere un loro preliminare scrutinio alla luce delle violazioni denunciate; ne consegue che il motivo è inammissibile perché privo di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti, nel redigere il motivo, hanno omesso di trascrivere le clausole censurate e di allegare i relativi documenti al fine di consentire a questa Corte di scrutinare la censura;
Va d’altro canto osservato che la sentenza impugnata è del tutto in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la nullità deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri ufficiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non essendo intesi perciò ad esonerare la parte
dall’onere probatorio gravante su di essa (Cass., SU 26242 del 2014; Cass., 1, n. 23074 del 2016, Cass., 2, n. 20870 del 2020, Cass., 3, ex art. 360 bis c.p.c.;
con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 co mma 1 c.c. e dell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo al capo di sentenza che ha escluso l’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 1956 c.c. al contratto in esame, qualificato quale contratto autonomo di garanzia; ad avviso dei ricorrenti la liberazione del fideiussore derivante dal disposto dell’art. 1956 c.c. non risulta derivante dall’accessorietà tra obbligazione del debitore e obbligazione del fideiussore ma riguarda una esigenza di protezione del garante che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà e può essere considerata meritevole di tutela anche in caso di assenza di accessorietà;
il motivo è inammissibile per più profili. Ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. il motivo è in palese contrasto con il più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l’inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ., consentendo l’applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario (Cass., n. 10486 del 2004, sempre confermata); in secondo luogo il motivo è inammissibile in quanto non impugna tutte le rationes decidendi : l a Corte d’Appello non si è infatti limitata a ritenere, peraltro del tutto correttamente, che l’eccezione di estinzione ai sensi dell’art. 1956 c.c. fosse da rigettare perché non
applicabile alle garanzie a prima richiesta (Cass., n. 30509 del 2019) ma ha altresì detto che NOME era non solo fideiussore, con la moglie, della RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo, ma ne era anche amministratore, sicché è da presumere che i coniugi fossero già a conoscenza delle condizioni patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE garantita; questa seconda ratio decidendi non è impugnata il che rende il motivo inammissibile ai sensi di Cass., n. 4293 del 2016, (conf. Cass. n. 16134 del 2019) secondo cui ‘ Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ” rationes decidendi “, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione ‘ ;
con il terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione meramente apparente là dove la Corte d’appello ha ritenuto di poter presumere che la COGNOME, ai fini dell’operatività dell’art. 1956 c.c., conoscesse le condizioni patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE debitrice principale, pur non rivestendo essa alcuna funzione sociale e, tanto, per il solo fatto che la medesima era moglie dell’altro garante, NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è inammissibile perché é formulato in modo del tutto astratto ed apodittico e del tutto svincolato dall’accertamento compiuto dai giudici del merito; in ogni caso la presunzione di conoscenza, in forza del rapporto di coniugio, da parte della COGNOME delle condizioni
della RAGIONE_SOCIALE è del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la conoscenza delle difficoltà economiche è comune o presunta come nell’ipotesi in cui la debitrice sia una RAGIONE_SOCIALE nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore;
con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2901 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto coperta da giudicato la questione inerente la validità della fideiussione di RAGIONE_SOCIALE e per avere ritenuto la stessa per ciò solo titolare di un credito tutelabile in revocatoria;
con il quinto motivo di ricorso prospettano violazione e falsa applicazione dell’art. 34 c.p.c. e 2901 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere la C orte d’appello ritenuto che, quand’anche vi fosse l’effetto di giudicato, l’effetto preclusivo non potesse estendersi alla questione della validità della fideiussione;
il quarto e quinto motivo censurano il capo di sentenza che ha ritenuto sceso il giudicato sostanziale sul contenuto del decreto ingiuntivo, sull’esistenza del credito, sul rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano nonché sulla inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione : la sentenza dovrebbe essere cassata per aver ritenuto sceso il giudicato nonostante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non fosse stato definito con una pronuncia di merito ma con una pronuncia di mero rito;
i motivi sono manifestamente infondati in quanto il combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c. determina l’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto alla stessa stregua del giudicato ex art. 2909 c.c.; la giurisprudenza di questa Corte è del tutto consolidata nel senso di ritenere che l’unica condizione perché si formi il giudicato è che
l’intimato possa provocare il contraddittorio con la opposizione assumendo rilevanza ai fini della formazione del giudicato anche la scelta dell’intimato di non proporre opposizione in quanto , per aversi cosa giudicata, non è necessario il contraddittorio effettivo bensì la provocazione a contraddire una domanda giudiziale (Cass., S.U. n. 4510 del 2006; Cass. n. 18791 del 2009, sempre confermata fino al 2023 con una sentenza della Condello); il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio; l’efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici quale, nel caso in esame, la validità delle fideiussioni;
con il sesto motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 co mma 1 n. 3 cpc in ordine all’accertamento sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria eseguito con riferimento ad entrambi i creditori agenti in revocatoria anziché separatamente uno dall’altro;
con il settimo motivo -violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sull ‘eccezione inerente l’insussistenza della scientia damni del terzo e, in subordine, motivazione apparente sulla medesima questione- i ricorrenti impugnano il capo di sentenza secondo cui il conferimento di immobili in RAGIONE_SOCIALE rendeva consapevoli sia i coniugi disponenti che la beneficiaria RAGIONE_SOCIALE del danno che l’operazione provocava ai creditori;
con l’ottavo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 132, co. 3 n. 4 e 111 cost per motivazione apparente sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo ai disponenti NOME e NOME COGNOME (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.);
i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una richiesta di riesame degli elementi costitutivi dell’ actio pauliana il cui accertamento è insindacabilmente rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito; la sentenza è congruamente motivata là dove ha ritenuto: l’esistenza del credito, configurabile anche in presenza di credito litigioso; l’eventus damni derivante dal conferimento di un cospicuo patrimonio immobiliare che riduceva la garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio di NOME e determinava il venir meno di ogni proprietà immobiliare in capo alla moglie; l’assenza di prova di beni residui; la sussistenza della scientia damni del disponente e la non necessità, stante la posteriorità dell’atto dispositivo rispetto ai crediti che si intendono tutelare, della partecipatio fraudis del terzo;
conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 20.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto de lla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza