Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8046 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14821/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica , dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
BROCCARDO RAFFAELLA
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 566/2022 depositata il 13/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
NOME COGNOME ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 566 del 2022 della Corte di appello di Venezia, esponendo che:
-la RAGIONE_SOCIALE l’aveva convenuto in giudizio per ottenere la revocatoria dell’acquisto, stipulato dal deducente, di un immobile di NOME COGNOME;
-si era costituito chiedendo in via di domanda riconvenzionale trasversale, a COGNOME, la cancellazione della trascrizione ancora sussistente sul cespite;
-il Tribunale aveva accolto tale ultima domanda respingendo, invece, quella principale, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-vi era giudicato sulla natura effettiva e non simulata della compravendita, sulla sussistenza della ragione creditoria, e sull’evento di danno in uno al dolo della debitrice convenuta che, subito dopo la notifica del precetto e del titolo esecutivo giudiziale fondante il credito, aveva provveduto al trasferimento del suo unico immobile di piena proprietà;
-quanto alla consapevolezza del pregiudizio al ceto creditorio in capo al terzo acquirente, esclusa dal giudice
di prime cure, vi era viceversa prova indiziaria della stessa, attesa l’anomalia delle condotte poste in essere dagli stipulanti rappresentata in specie da: l’avvenuta corresponsione del prezzo con assegni bancari inizialmente carenti di provvista, costituita sette giorni dopo con assegni circolari; la rinuncia della venditrice all’ipoteca legale benché gli assegni non fossero stati ancora incassati; la risultanza, ottenuta a mezzo di perizia officiosa, per cui il prezzo della vendita, 155 mila euro, era stato marcatamente inferiore a quello di mercato, 266 mila euro;
-dai descritti elementi doveva inferirsi che, sebbene fosse risultato che le parti non si conoscessero, l’acquirente fosse alla fine stato messo a parte e avesse compreso l’impellente necessità di vendere dell’alienante, con pregiudizio ai creditori;
ha resistito con controricorso solo la RAGIONE_SOCIALE; il Consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del processo, per inammissibilità del ricorso, indicando che il gravame solleciterebbe un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie;
parte ricorrente, munito di nuova procura speciale, si è opposto alla proposta chiedendo la decisione della causa;
Rilevato che :
con il primo motivo si è prospettata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: la discussa conoscenza in capo all’acquirente deducente avrebbe dovuto accertarsi come probabile e non solo possibile; la mancanza di quietanza per l’iniziale scopertura degli assegni non poteva implicare la suddetta consapevolezza, bensì solo che la veditrice
aveva accettato di correre qualche rischio per non perdere l’occasione di liquidare il bene; tali modalità, in uno alla rinuncia all’ipoteca legale, non potevano quindi deporre nel senso di una partecipazione del terzo acquirente all’intento lesivo della garanzia patrimoniale, posto che l’interesse della veditrice era stato anzi fare in modo che egli non sapesse nulla dei suoi ricostruiti fini, proprio per non correre il rischio d’indurlo a recedere da quello che gli era apparso un buon affare;
con il secondo motivo si è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, cod. civ., 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato utilizzando indici presuntivi ambigui, mancando di considerare che: il deducente acquirente nulla sapeva dell’esposizione debitoria e delle pregresse vicende della debitrice che, come accertato, prima dell’affare non conosceva; il mancato incasso degli assegni fino al reperimento della provvista anche grazie all’apporto economico genitoriale, dopo pochi giorni corrispondenti comunque a quelli di accredito bancario tenuto conto dei festivi, aveva palesato l’esigenza dell’acquirente di differire il versamento avendo avuto la disponibilità della venditrice, e non, univocamente, la consapevolezza dell’intento lesivo di quella; parimenti, la medesima rinuncia all’ipoteca legale da parte dell’alienante, la quale così aveva evitato il costo d’iscrizione, avrebbe dovuto correlarsi alla ricezione degli assegni bancari, costituenti utile titolo esecutivo; il deducente terzo neppure era venuto a conoscenza della trascrizione pregiudizievole che anche il notaio aveva ritenuto decaduta, come confermato dal professionista escusso; il prezzo aveva riflettuto la convergente esigenza delle parti di concludere l’affare, liquidando il cespite ovvero acquisendolo a un costo contenuto; la mancata pregressa conoscenza delle parti rendeva infine inverosimile che quelle, in pochi giorni, si fossero messe d’accordo per i fini frodatori in parola;
Considerato che :
ricorrente ha depositato rinuncia il 15.12.2023, con procura speciale, senza che, inizialmente, risultasse l’accettazione della controparte;
in data 19.12.2023 è giunta l’accettazione;
il giudizio va quindi estinto senza disposizione sulle spese, non richiesta dalle parti;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 18/01/2024.