Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19101 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14605/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 264/2023 depositata il 08/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in qualità di creditrice della RAGIONE_SOCIALE, la conveniva in giudizio in uno alla RAGIONE_SOCIALE chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell’atto pubblico con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto un ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, dichiararlo nullo ovvero inefficace nei confronti della società attrice; in subordine, di accertare l’esistenza degli elementi fondanti l’azione revocatoria ordinaria, e, per l’effetto, dichiarare inefficace nei confronti del riscossore il predetto atto di cessione;
in particolare, parte attrice esponeva:
-di essere creditrice della somma di € 838.802,28 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a titolo d’imposte non pagate con relative sanzioni ed interessi, iscritte a ruolo;
-che con l’atto di cessione del ramo d’azienda alla Newtel, la cedente RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto tutte le sue attività, per un importo pari ad €350.000,00, che avrebbe dovuto essere saldato in parte tramite l’accollo di un mutuo di €148.000,00, accollo di fatto non avvenuto perché l’originaria obbligata continuava a provvedere al pagamento delle rate, e per il residuo, a mezzo di 24 bonifici bancari, di cui, però, non vi era prova;
-che la cessione del ramo d’azienda andava configurata come una simulazione assoluta, ciò deducendosi da una serie di indizi: all’atto della vendita non vi era stato alcuno spostamento di denaro; le rate del mutuo venivano ancora
corrisposte da Quasar; non vi era prova del pagamento delle rate accordate per il pagamento del prezzo, né ad esse era stato applicato alcun tasso di interesse; non erano state fornite garanzie per il pagamento delle rate; con tale atto di cessione la Quasar si era spossessata di tutti i beni di sua proprietà; l’anomalia del prezzo della cessione, significativamente inferiore al valore di mercato degli immobili compresi nel patrimonio aziendale; la contiguità di NOME COGNOME ad entrambe le società, essendo responsabile tecnico della Quasar e socio della Newtel; la permanenza della sede della Quasar in uno degli immobili ceduti;
-che sussistevano, in ogni caso, tutti gli elementi fondanti l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. atteso che: la RAGIONE_SOCIALE aveva un debito considerevole nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e nonostante ciò poneva in essere un atto di disposizione del proprio patrimonio successivo al sorgere del credito, in tal modo spogliandosi di tutti i propri beni e rendendo più difficoltoso il recupero del credito in parola; posta l’entità della vendita, il debitore era consapevole che stava dando luogo ad una diminuzione del suo patrimonio, arrecando un danno al creditore; altresì il terzo era consapevole che l’atto avrebbe arrecato dei danni alle ragioni del creditore, attesi i descritti ruoli rivestiti da NOME COGNOME infine, le modalità della vendita erano state indicativamente del tutto inusuali;
si costituiva in giudizio la Curatela fallimentare RAGIONE_SOCIALE stante l’intervenuta sentenza dichiarativa del fallimento della società;
si costituiva, altresì, la RAGIONE_SOCIALE evidenziando come il debito della Quasar nei confronti dell’Erario fosse sorto
successivamente al trasferimento dell’azienda; il valore attribuito al compendio oggetto di cessione fosse congruo; il prezzo concordato fosse stato pagato dalla Newtel; NOME COGNOME quale mero tecnico della RAGIONE_SOCIALE, fosse di fatto estraneo alla gestione societaria e, dunque, non fosse a conoscenza della posizione debitoria della società;
il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda promossa dall’Agenzia delle Entrate per il sopravvenuto fallimento e intervento della Curatela; dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti della Curatela l’atto pubblico impugnato; rigettava ogni diversa domanda formulata da parte attrice e condannava la Newtel al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela Fallimentare, nella misura liquidata, dichiarando irripetibili le spese in ordine al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e le altre parti del procedimento;
la Corte di appello rigettava il gravame osservando in particolare che:
-i crediti erano insorti, quasi interamente, prima della cessione;
-la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori era stata correttamente desunta, già in prime cure, innanzi tutto dalla doppia carica di NOME COGNOME impiegato quale responsabile tecnico di RAGIONE_SOCIALE e socio amministratore di Newtel, dunque coinvolto nell’attività d’impresa della prima, secondo quanto reso evincibile anche dalle capitolazioni testimoniali della stessa Newtel a mente delle quali egli trasmetteva documentazione tecnica, amministrativa, tributaria e bozze di bilancio;
-le parti, inoltre, avevano derogato alla solidarietà tra cedente e cessionario con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento,
risultanti dai libri contabili obbligatori, essendo logico supporre che la RAGIONE_SOCIALE avesse convenuto la clausola in discorso proprio per la conoscenza delle scritture contabili della Quasar nonché dell’ingente esposizione debitoria della cedente;
-la dinamica del pagamento era stata difforme dalle pattuizioni, sebbene fosse stato stabilito che ogni modifica contrattuale avrebbe dovuto risultare da scrittura;
-la maggior parte delle operazioni compensative utilizzate per tale saldo era stata relativa a situazioni che avrebbero dovuto incidere sul prezzo della cessione e sulla valutazione dell’avviamento: in particolare, e in modo anomalo, Newtel, da un lato s’indicava che avrebbe pagato al posto di Quasar il TFR di alcuni lavoratori, scomputando così la somma dal debito di cessione, dall’altro, che avrebbe pagato parte del prezzo tramite la cessione di alcuni crediti che aveva ottenuto dalla stessa Quasar in virtù della cessione del ramo d’azienda;
-la Curatela, essendo subentrata al creditore pubblico non era tenuta alla tempestiva dimostrazione dell’ammissione del credito stesso al passivo;
-quanto alle spese quali regolate in primo grado, posta la parziale soccombenza, dovuta al rigetto della domanda di accertamento della simulazione, nulla ostava a una condanna alle spese in ragione di un mezzo quale effettuata, mentre la dichiarazione d’irripetibilità di quelle dell’agente per la riscossione si era tradotto in una compensazione, giustificata dalla stessa reciproca soccombenza, atteso che l’improcedibilità della domanda del singolo creditore per il sopravvenuto subentro della
Curatela, al pari della mancata estromissione, non integrava soccombenza;
-quanto alle spese del grado di appello esse dovevano far riferimento allo scaglione individuato in base al valore del credito tutelato, con disposizione in favore dello Stato vista l’ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato;
avverso questa decisione ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE articolando quattro motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione;
è rimasta intimata la Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione dell’art. 2901, cod. civ., del d.m. n. 37 del 2008, della legge n. 46 del 1990, poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare confondendo il ruolo di impiegato tecnico di NOME COGNOME con quello, mai assunto e svolto, di responsabile tecnico, desumendone infondatamente una conoscenza dei dati contabili societari di Quasar;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2013, cod. civ., e del c.c.n.l. metalmeccanici, poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare attribuendo a NOME mansioni che non aveva assunto né svolto, e desumendo una conoscenza contabile e gestoria della società RAGIONE_SOCIALE da capitoli di una prova orale mai espletata;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe fatto leva su presunzioni smentite dai documenti prodotti, e in specie: affermando che i crediti erano per lo più anteriori alla cessione, mentre lo era solo un credito minimo inferiore a 4.000,00 euro, come desumibile dall’atto di citazione dell’Agenzia delle
Entrate Riscossione; facendo leva sulla deroga apposta alla solidarietà prevista dall’art. 2560, cod. civ., che invece aveva integrato il legittimo esercizio di una facoltà propria delle parti che nulla, quindi, poteva indicare di diverso; la RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a svolgere la sua attività imprenditoriale, come evincibile dalla lettura dei bilanci prodotti nel fascicolo di parte di primo grado della ricorrente, e il valore della produzione della RAGIONE_SOCIALE, infatti, al termine dell’esercizio dell’anno 2012, anno della cessione, era pari a quasi 640.000,00 euro; la RAGIONE_SOCIALE aveva saldato dell’importo residuo del mutuo gravante sull’immobile, estinguendolo e saldando il prezzo di acquisto del ramo aziendale, a mezzo di accertate compensazioni;
con il quarto motivo si prospetta l’errore nella regolazione delle spese processuali poiché, come dedotto in appello, la soccombenza era stata reciproca stante il rigetto della domanda di accertamento della simulazione, sicché in prime cure le spese avrebbero dovuto compensarsi, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva contraddetto anche in secondo grado pur non avendo più titolo per farlo, fermo che lo scaglione assunto a riferimento era stato erroneamente determinato in eccesso.
Considerato che
i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
in primo luogo, la censura relativa alla limitata anteriorità dei crediti tutelati è svolta in un semplice, assertivo e generico rimando all’atto processuale introduttivo della lite in primo grado (pag. 18 del ricorso), senza altre specificazioni e illustrazioni, in violazione, per aspecificità, dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (cfr., al riguardo, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
in secondo luogo, la Corte di appello:
-ha valorizzato, nella verifica della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, non solo il ruolo tecnico di
NOME COGNOME ma anche quanto evincibile dalle capitolazioni della difesa dell’odierna ricorrente e allora parte acquirente, con ciò non assumendo che vi fosse stata escussione, ma apprezzandole quali allegazioni difensive in termini legittimamente indiziari (cfr., utilmente, ad esempio, Cass., 28/09/2018, n. 23634);
-ha poi sottolineato la posizione di socio amministratore della RAGIONE_SOCIALE di Giglio, evidenziando esplicitamente che la commistione di ruoli era indice della conoscibilità e dunque, infine, evincibile conoscenza dei dati societari rilevanti per la rilevante cessione;
-ha inoltre valorizzato la clausola di deroga alla responsabilità solidale stabilita nell’art. 2560, cod. civ., sicuramente legittima, ma nel diverso e più ampio quadro della evinta conoscenza dei dati risultanti dalle scritture contabili;
-ha considerato la peculiarità di pagamenti disposti al di fuori del quadro contrattuale, e in specie il pagamento del TFR dei lavoratori che avrebbe dovuto riflettersi sul prezzo di cessione, e il saldo di parte del prezzo con cessione di crediti ottenuti dalla stessa Quasar in forza dell’alienazione, delineando così un quadro di marcata anomalia incidente sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo, che si aggiungeva a quello oggettivo del depauperamento patrimoniale della debitrice che aveva così reso anche solo più difficile il recupero del credito, come già accertato dal Tribunale senza che su tale specifica ragione decisoria risultasse essere stata svolta e coltivata puntuale e ragionata censura;
si tratta, come evidente, di accertamenti fattuali, non riesaminabili nella presente sede di sola legittimità, laddove
dev’essere ribadito che sono riservate al giudice del suddetto merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta, tra le plurime alternative ricostruttive possibili, delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicché risulta insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddetto sia pervenuto a un plausibile giudizio logicamente motivato (v. tra le molte, da Cass., 08/08/2019, n. 21187 a Cass., 23/04/2024, n. 10956);
in aggiunta non possono comunque venire in rilievo vizi di omesso esame, stante la doppia decisione conforme dei giudici di merito, a mente della previsione di cui all’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., quale già contenuta nel previo art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ.;
il quarto motivo è inammissibile;
non risulta specifica censura in ordine alla corretta ragione decisoria per cui il creditore singolo attore in revocatoria resta vittorioso e ha diritto alla rifusione delle spese sostenute sino al sopravvenuto subentro della Curatela del sopraggiunto fallimento, senza che, logicamente, tale ultimo fatto gli si possa riverberare contro (la Corte distrettuale richiama Cass., 23/08/2018, n. 21013);
ciò posto, in prime cure il Tribunale aveva condannato l’odierna ricorrente alla rifusione delle spese dell’agente riscossore dimidiandole, però, per la metà, ovvero compensandole in tale misura, per la reciproca soccombenza evinta dal rigetto della domanda di simulazione (pag. 9 della sentenza del Tribunale prodotta sub 8 in uno al ricorso per cassazione);
sul punto, per un verso la censura non si misura compiutamente con tale effettiva statuizione del giudice di primo
grado, per l’altro finisce per chiedere una diversa e maggiore misurazione della compensazione che è invece decisione propria del giudice di merito -non tenuto a una esatta proporzione tra domande e spese -e non sindacabile in questa sede di legittimità (Cass., 20/12/2017, n. 30592, Cass., 26/05/2021, n. 14459);
quanto al secondo grado, per la stessa ragione appena evidenziata, l’Agenzia aveva diritto di contraddire in ordine alle spese, ed è proprio e solo sul punto che la Corte territoriale ha rilevato la soccombenza dell’odierna ricorrente allora appellante (pag. 17, § 4.2.): la censura, al riguardo, ancora una volta non si misura compiutamente con la ratio decidendi in parola;
non risulta poi specifica critica alla ragione decisoria che correttamente individua lo scaglione della lite in ragione del valore del credito tutelato (non del prezzo dell’atto revocando) e indicato dalla Corte distrettuale in oltre 800 mila euro, residuando una riproposizione del tutto apodittica e non meglio spiegata di quello che viene riportato come ‘quinto motivo di appello’;
va evidenziato che la censura sullo scaglione di valore non è specificatamente e distintamente rivolta alla condanna alle spese disposta in appello a favore dell’agente per la riscossione;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di valore concernente le spese liquidate in secondo grado (oneri accessori inclusi) in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16/5/2025