Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
Oggetto: Revocatoria ordinaria – Atto di compravendita.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 342/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in COGNOME, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale;
-controricorrente –
C.C. 16.09.2025
r.g.n. 342/2024
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimate- avverso la sentenza della Corte di appello di COGNOME n. 6974/2023 pubblicata in data 31 ottobre 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Rieti con sentenza n. 229/RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande di simulazione assoluta e pauliana proposte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE in relazione all’atto di compravendita 20 dicembre 2010, per atto del AVV_NOTAIO di COGNOME, con cui RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE la proprietà dei seguenti immobili: beni in Torrita Tiberina INDIRIZZO) INDIRIZZO così distinti:’NCEU Foglio 10, particella 315 sub 501, natura D/10; – NCEU Foglio 10, particella 320 sub 502, natura D/10; lo stesso Tribunale rigettava altresì la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla convenuta costituita COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE attrice, con condanna della RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla convenuta le spese di lite e le compensava nei confronti della convenuta RAGIONE_SOCIALE, restata contumace.
Avverso la sentenza di prime cure la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ha proposto appello principale dinanzi la C orte d’appello di COGNOME; si sono costituite RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE chiedendo entrambe il rigetto dell’appello principale e la prima, in via incidentale, la condanna ex art. 96 della banca appellante e la seconda, a sua volta, in via incidentale, la declaratoria di simulazione assoluta dell’atto di compravendita de quo ovvero la declaratoria di inefficacia del medesimo ex art. 2901 c.c. anche nei propri confronti.
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
È intervenuta in giudizio in data RAGIONE_SOCIALE evidenziando che RAGIONE_SOCIALE , nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, è divenuta in data 20 dicembre 2017 titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso.
Con sentenza n. 6974/2023 l a Corte d’ Appello di COGNOME, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di COGNOME, ha accolto la domanda originaria , dichiarando inefficace nei confronti di RAGIONE_SOCIALE l’atto di compravendita in data 20 dicembre 2010 stipulato da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mediante cui la RAGIONE_SOCIALE ha trasferito gli immobili de quibus ; dichiarando altresì il difetto di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla proposta azione di revocazione ex art. 2901 c.c., ha infine rigettato la domanda di simulazione . La Corte d’appello ha altresì rigettato l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE e condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella misura di due terzi per il primo grado liquidate e per il grado di appello e, infine, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite del grado d’appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE come da dispositivo.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Le intimate società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata dapprima in adunanza camerale del 17 aprile 2025 ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. e poi rinviata d’ufficio all’adunanza camerale del 16 settembre 2025.
La ricorrente ha depositato memoria.
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente contesta la ‘ violazione degli artt. 2901, 1351, 1362 e 2932 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ ; in particolare, lamenta che la Corte d ‘a ppello di COGNOME dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di trasferimento in questione, non avrebbe colto la totale insussistenza di una situazione debitoria e dei presupposti dell’azione pauliana, omettendo di interpretare il vero contenuto del preliminare sottoscritto dalle parti in data 9 gennaio 2009.
Anzi tutto, la società ricorrente sostiene che non è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado in cui il Tribunale affermava che il prezzo dell’atto di compravendita de quo risultava già versato per intero in sede di contratto preliminare ed effettivamente incassato il 12 gennaio 2009 (sentenza di primo grado, pag. 3 riga 9 e segg., doc. n. 7).
Per un verso, evidenzia che alla data del 9 gennaio 2009, sebbene il contratto fosse formalmente definito preliminare, allo stesso, espressis verbis, veniva attribuito contenuto di atto definitivo, la società RAGIONE_SOCIALE non aveva debiti con RAGIONE_SOCIALE Toscana (poi assorbita da MPS), atteso che il primo debito è sorto per il mancato pagamento del rateo di leasing del 30 settembre 2010, a fronte di un contratto sorto proprio nel settembre 2010, come emerge dai documenti prodotti dalla stessa controricorrente. Pertanto, difettando l’ esistenza di un debito, non avrebbe potuto ritenersi la sussistenza dell’ eventus damni . Inoltre, la società ricorrente, per il caso in cui non si ritenga che il contratto in data 9 gennaio fosse, nella sostanza, un contratto definitivo, sottolinea che con l’atto pubblico del 20 dicembre 2010 (doc. n. 1) le parti avevano inteso dare attuazione al contratto preliminare del gennaio 2009 (doc.n. 5), e che dunque appare ‘inconfutabile’ che l’obbligazione di vendita sia intercorsa tra le parti con il contratto preliminare ed è proprio con riferimento alla data del contratto preliminare che va valutata la sussistenza del debito, che a gennaio non sussisteva, tenuto conto che la parte venditrice, addirittura, non aveva ancora neanche posto in essere il rapporto di l easing dal quale è sorto il debito. Avrebbe sbagliato, quindi, la Corte Territoriale a
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non evidenziare che l’azione pauliana difettava della sua condizione, vale a dire, l’esistenza di qualsivoglia debito, in capo alla parte venditrice, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto dispositivo sottoposto , poi, a revocatoria.
Per altro verso, la società ricorrente osserva nell’ipotesi in cui non si ritenga di valutare la situazione della debitrice RAGIONE_SOCIALE rapportandola non al gennaio 2009, data del preliminare con contenuto di atto definito (doc. n. 5), ma al 20 dicembre 2010, quando è stato formalizzato l’atto pubblico di compravendita (doc. n.1) – che parte attrice ha agito in revocatoria deducendo la sussistenza di un proprio credito pari ad euro 68.036,29, sebbene detta allegazione sia stata fermamente confutata per tabulas dalla società RAGIONE_SOCIALE, proprio alla luce dei documenti che parte creditrice aveva prodotto in atti, deducendo che alla data del 20 dicembre 2010, la parte revocante poteva vantare unicamente un credito di soli euro 5.839,09 (tre ratei di leasing per le mensilità 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre), mentre tutta la differenza (€ 62.200,20) era sorta in periodo posteriore all’atto pubblico di compravendita; sottolinea di aver trattato l’argomento con la propria comparsa di costituzione e risposta mediante indicazione analitica e specifica della data di insorgenza di ogni singolo credito ex adverso dedotto in giudizio (pag. 6, riga 2 e seg. della comparsa di risposta, doc. n. 4), proprio sulla base dei documenti prodotti da parte attrice (per tutti, vedasi il doc. n. 4 del fascicolo avversario di primo grado, oggi doc. n. 12 del fascicolo ex art. 366 n. 6 c.p.c); detto aspetto era stato, peraltro, colto e stigmatizzato in maniera quanto mai precisa dal Tribunale di Rieti che aveva, in proposito, affermato come l’atto di compravendita fosse stato stipulato in data 20.12.2010 ovvero anteriormente alla maturazione dell’esposizione debitoria, per il rilevante importo indicato dalla RAGIONE_SOCIALE in complessivi € 68.036,29, della RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’Ist ituto di credito quale saldo negativo del conto corrente essendosi evidenziato alla data del 30.9.2011 ( ergo , 10 mesi ‘dopo l’atto di compravendita) e quello per il residuo capitale impagato del finanziamento alla data del 1.10.2011, notando che, risalendo la prima rata mensile insoluta
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al 30.9.2010, alla data della stipula dell’atto di compravendita risultava un importo a debito della società pari a soli € 5.853,09, corrispondente a sole tre rate di finanziamento non pagate. Osserva altresì parte ricorrente che tale accertamento meramente fattuale sul quale si è espresso il Giudice di prime cure, proprio alla luce dei documenti ex adverso prodotti, non ha costituito oggetto di impugnazione e confutazione innanzi al Giudice d’appello e per l’effetto, devesi ritenere circostanza definitivamente acclarata con effetto di giudicato, risultando, quindi, insuscettibile di ulteriore valutazione. Evidenzia che Il debito di soli € 5.839,09, era quindi assolutamente insignificante ed in ogni caso, l’atto dispositivo per cui è causa non poteva avere natura pregiudizievole, atteso che i cospicui beni residui (beni immobili, beni mobili e beni strumentali per un valore di € 1.930.478,00) erano più che sufficienti per garantire simile esiguo debito.
A parere della società ricorrente, la Corte territoriale non ha in alcuna maniera valutato (contrariamente a quanto aveva fatto il Tribunale (doc. n. 7 pag. 4 riga 26 e segg.) che all’epoca, RAGIONE_SOCIALE era an cora nel pieno esercizio dell’attività produttiva e commerciale (testuali parole della sentenza del Tribunale) e che c on un fatturato all’epoca di circa 3 milioni di euro (€ 250.000/mese) sarebbe stato a dir poco impossibile, ipotizzare astrattamente l’incapacità di poter pagare il debito di € 5.839,09 o a nche quello maggiore, erroneamente indicato nella misura di € 68.036,29. Sottolinea , infine, che nel momento in cui è stato posto in essere l’atto di compravendita per cui è causa, volendo prescindere dai beni mobili, RAGIONE_SOCIALE aveva nel suo patrimonio anche l’altra proprietà immobiliare che le aveva venduto proprio RAGIONE_SOCIALE (doc. n. 6), sulla quale aveva costruito il proprio manufatto industriale produttivo e detto bene sarebbe stato idoneo a garantire ancora una volta in maniera soverchiante il modestissimo debito esistente nel momento in cui è stato formalizzato l’atto di compravendita immobiliare del 20.12.2010.
Dalla insussistenza dell’ eventus damni, a parere della società ricorrente, non sussisterebbe neanche la scientia damni , perché nessuno dei contraenti
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(venditore o acquirente), poteva avere cognizione di un danno ontologicamente inesistente.
Evidenzia parte ricorrente che non sarebbe rilevante la circostanza derivante dal fatto che NOME COGNOME fosse amministratore unico della società venditrice nonchè di quella acquirente, atteso che nello statuto della RAGIONE_SOCIALE è espressamente previsto che: ‘Per l’acquisto o la vendita di beni immobili, per la costituzione di ipoteche di pegno sui ‘beni sociali, per il rilascio di fideiussioni, occorrerà il preventivo consenso di tanti soci che ‘rappresentino il 70% del capitale sociale’ e che tale disposizione statutaria era stata osservata in tutti gli atti di compravendita acquisiti al giudizio e prodotti nel fascicolo ex articolo 366, comma 6, c.p.c.. Osserva infine che se, quindi, in tutti gli atti di compravendita immobiliare doveva comparire, a pena di invalidità, l’intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, controparte avrebbe dovuto dimostrare la scientia damni in capo a tutti i componenti dell’intero capitale sociale della società acquirente, ciò però non è avvenuto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la ‘ Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ ; nello specifico, parte ricorrente contesta che la Corte d’ appello ha errato nell’affermare che gli elementi presuntivi considerati «costituiscono elementi che nella loro coordinazione logica e giuridica inducono a ritenere che l’alienazione di cui si discute sia stata posta in essere con ‘piena consapevolezza in capo alle parti contraenti del pregiudizio arrecato alle ragioni dei ‘creditori dell’alienante », tenuto conto che la società RAGIONE_SOCIALE, aveva già dato prova diretta delle proprie ragioni sia documentali sia attraverso le deposizioni testimoniali. Ebbene, a parere del ricorrente l’affermazione trascritta risulterebbe, comunque, totalmente erronea, perché non una delle presunzioni che sono state prospettate può superare l’esame della gravità precisione e concordanza di cui all’articolo 2729 c.c., atteso che: a) la fidejussione del NOME COGNOME, se del caso arricchisce e non impoverisce la posizione della parte venditrice nella garanzia dei suoi creditori; b) il fatto che nelle compagini sociali vi fossero soci con rapporti di parentela non è di per sé sintomatico di alcun
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RAGIONE_SOCIALE elemento diretto a dimostrare una finalità in frode; c) non vi è in atti nessuna prova diretta a dimostrare che il valore del bene fosse maggiore rispetto a quello dichiarato ed è del tutto la apodittica l’affermazione della Corte di merito, che il bene compravenduto avesse valore superiore a quello indicato in atto (casomai, ha fatto male la Corte a non esaminare le prove contrarie idonee a dimostrare che il prezzo fosse più che congruo); d) per ultimo, non è certo sintomatica di un maggior valore, un’iscrizione ipotecaria per un importo superiore al valore del bene.
3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la ‘ V iolazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ ; in particolare, lamenta che la Corte d’appello affermando che ‘Deve aggiungersi, peraltro, sul piano della distribuzione dell’onere della prova (cfr. Cass. ‘n. 19963/2005), che è rimasto inadempiuto l’onere gravante in capo alla parte appellata di ‘dimostrare la sussistenza di ulteriori cespiti patrimoniali utilm ente aggredibili dall’attore e ‘suscettibili quindi di strutturare idonea garanzia generica del relativo credito’, sarebbe incorsa un evidente gravissima svista non avendo tenuto conto, per un verso, delle numerose prove fornite in giudizio (ad esempio, i numerosi atti pubblici prodotti ed in particolare, il contratto preliminare a contenuto di atto definitivo, con cui era dimostrato che alla data di gennaio 2009 non vi era alcuna esposizione debitoria della venditrice RAGIONE_SOCIALE In in quanto il debito di costei sorgeva nel settembre 2010) e non avrebbe tenuto conto, per l’altro verso, del contenuto della perizia stragiudiziale depositata in atti dalla quale emergeva che al di là del bene compravenduto (€ 50.000,00), nel patrimonio della venditrice permanevano ulteriori beni per il valore complessivo di € 1.930.478,00 (doc. n. 9) e delle deposizioni rese dai testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME (verbali di causa in data 27.2.2015), con cui l’odierna ricorrente aveva dimostrato che tutti i beni (di cui al doc. n. 9) erano ancora presenti nel patrimonio della venditrice RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2012, vale a dire, a quasi quattro anni dall’atto dispositivo di cui al contratto 9.1.2009 (doc. n 5) e a due anni dal contratto 20.12.2010 (doc. n. 1). Osserva ancora di avere, anche a voler prescindere da tutti gli ulteriori beni mobili e strumentali di cui
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al doc. n. 9, nel momento dell’atto dispositivo impugnato, dimostrato che nel patrimonio della venditrice RAGIONE_SOCIALE permaneva quantomeno l’altro bene immobile che a costei aveva venduto proprio la RAGIONE_SOCIALE (doc. n. 6, atto di compravendita in data 19.6.2006) e che detta circostanza, non costituendo oggetto di impugnazione, era stata affermata nella sentenza del primo giudice (doc. n. 7 8 ). Infine, osserva di aver dato la prova che l’atto dispositivo per cui è causa, lungi dall’essere un negozio diretto a frodare i creditori della venditrice, nasceva in virtù di un accordo raggiunto dalle parti in epoca assolutamente non sospetta, nel lontano 2006: NOME doveva trasferire un’area edificabile sulla quale RAGIONE_SOCIALE avrebbe costruito un nuovo caseificio (doc. n. 6) e quest’ultima avrebbe dovuto retrocedere a RAGIONE_SOCIALE il suo vecchio caseificio, come poi è avvenuto con la formalizzazione degli atti 9.1.2009 (doc. n. 5) e 20.12.2010 (doc. n. 1). La sentenza di primo grado, che sul punto non ha costituito oggetto di impugnazione (doc. n. 710) parla espressamente di detto accordo, mentre si ha, peraltro, ulteriore prova della circostanza, nel doc. n. 5, in cui, nell’art. 2 si dichiara letteralmente: ‘RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, che ha già il ‘possesso di mero f atto del descritto immobile dal novembre 2006 ‘.
In via preliminare, va disattesa la prima eccezione di inammissibilità sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente; contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, la società ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata per errores in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), indica per ciascuna delle censure una puntuale esposizione delle ragioni per le quali le medesime sono state proposte, illustra gli argomenti posti a fondamento della sentenza impugnata e precisa analiticamente le considerazioni che, in relazione a ciascuno motivo, indicato nella rubrica, comporterebbero la cassazione della pronunzia rispettando così il principio di specificità del ricorso per cassazione (da ultimo, Cass. Sez. 5, 13/01/2021, n. 342).
Va, invece, accolta l’ eccezione con cui la società controricorrente eccepisce l’inammissibiità di tutti e tre i motivi di ricorso con cui parte ricorrente, effettivamente, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di
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RAGIONE_SOCIALE violazione di legge ravvisabili nella sentenza, propone una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità.
Effettivamente, il ricorso in esame evoca, nella sostanza, profili di fatto e tende a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale- delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Intento tra l’altro ammesso dalla stessa odierna ricorrente che nella memoria illustrativa conclude chiedendo che ‘ la Suprema Corte, opportunamente riconsiderando tutti gli elementi innanzi dedotti, voglia cassare l’erronea decisione della Corte Territoriale’ (in memoria, pag. 6).
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
6.1. Va anzitutto ribadito che in tema di interpretazione del contratto (nella specie, il contratto preliminare del 9 gennaio 2009 e quello definitivo in data 20 ottobre 2010) il sindacato di legittimità afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dalla corte di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati (cfr. Cass. 10/2/2015 n. 2465, Cass. 26/5/2016 n. 10891, Cass. 14/7/2016 n. 14355); nello specifico, la società ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte dinanzi la c orte d’appello e lo fa sostenendo solo in thesi , ma senza spiegare effettivamente come e perché sarebbero stati violati i criteri ermeneutici che genericamente evoca.
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6.2. Sotto altro profilo vale ribadire che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.
Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.
Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, 1° comma n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’ interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, 14/1/2019 n. 640).
6.3. Fermi tali rilievi, va osservato che l’esegesi dell’intero rapporto giuridico in esame cui ha proceduto la corte territoriale al fine di dichiarare l’inefficacia del contratto definitivo in data 20 ottobre 2010 intercorso tra le due compagini societarie de quibus si appalesa del tutto adeguata e corretta, attese le circostanze e le risultanze istruttorie nel complesso esaminate.
La corte di merito ha ravvisato la sussistenza dell’ eventus damni , osservando che « a fronte del credito vantato dall’appellante deve ritenersi certa l’idoneità della alienazione di un immobile compiuta dalla società RAGIONE_SOCIALE, il 20/12/2010, a menomare la garanzia patrimoniale generica sulla quale la realizzazione del credito dell’appellan te era suscettibile di protezione. Difatti, l’alienazione, determinando la concreta prospettiva di maggiore
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RAGIONE_SOCIALE difficoltà nella esazione coattiva del credito, integra la ricorrenza del presupposto, qui in esame, dell’azione revocatoria.
Deve aggiungersi, peraltro, sul piano della distribuzione dell’onere della prova (cfr. Cass. n. 19963/2005), che è rimasto inadempiuto l’onere gravante in capo alla parte appellata di dimostrare la sussistenza di ulteriori cespiti patrimoniali utilmente ag gredibili dall’attore e suscettibili quindi di strutturare idonea garanzia generica del relativo credito».
Il giudice d’appello ha verificato, inoltre, che il patrimonio societario, all’atto della stipula del contratto nel 2010, era sì costituito anche da altro bene immobile acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE con contratto del 2006 stipulato sempre con la RAGIONE_SOCIALE, avente un valore tale da soddisfare le pretese creditorie della banca, osservando però che detto bene era stato oggetto di un giudizio di risoluzione contrattuale promosso da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di COGNOME che con sentenza n. 9734/2011 lo aveva dichiarato risolto per inadempimento (per il mancato pagamento del modestissimo prezzo di euro 3.500, condannando la RAGIONE_SOCIALE a restituire alla RAGIONE_SOCIALE l’immobile de quo) .
Posto ciò la corte di merito ha correttamente ritenuto che detto immobile non potesse essere considerato una posta attiva definitivamente acquisita nel patrimonio della RAGIONE_SOCIALE su cui potere agire in via esecutiva.
In proposito, appare evidente che la doglianza reiterata da parte ricorrente omette di dare conto della circostanza della risoluzione e restituzione di quel bene immobile, lamentandone la mancata considerazione da parte della Corte d’appello e non confrontandosi con quanto motivato sul punto (foglio 5 della sentenza impugnata, non numerato).
La corte di merito ha poi adeguatamente ritenuto la sussistenza della scientia damni, osservando che erroneamente il tribunale aveva ritenuto come il debito della società cedente (come, del resto, quello del garante fideiussore NOME COGNOME) fosse maturato successivamente alla stipula del contratto del 20 dicembre 2010 e escluso, altresì, che alla società RAGIONE_SOCIALE non
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fosse noto lo stato di difficoltà economica e di indebitamento in cui versava la parte venditrice RAGIONE_SOCIALE
In proposito la c orte d’appello ha affermato che la scientia damni doveva essere ritenuta sulla base di una serie di elementi circostanziati tra loro connessi:
il peculiare contesto in cui avvenne la stipula del contratto in data 20/12/2010, allorquando la RAGIONE_SOCIALE già dal precedente mese di settembre risultava inadempiente al pagamento delle rate del finanziamento, inadempimento del resto perdurato sino alla revoca del finanziamento da parte dell’istituto di credito in data 17/10/2011 ;
la sussistenza di pregressi rapporti esistenti, a vario titolo, tra i soggetti interessati ed in particolare, la circostanza che NOME COGNOME detenesse il 10% del capitale sociale della società alienante RAGIONE_SOCIALE e rivestisse al contempo la veste di socio accomandatario della società acquirente RAGIONE_SOCIALE;
il ruolo di fideiussore della RAGIONE_SOCIALE, da cui desumere che tanto la società cedente RAGIONE_SOCIALE che la società RAGIONE_SOCIALE fossero al corrente della situazione di indebitamento della società alienante e fossero quindi pienamente in grado di conoscere il danno che il contratto avrebbe causato alle ragioni del ceto creditorio;
infine, la dedotta esiguità del corrispettivo pattuito pari a € 50.000,00, rispetto al valore di mercato dell’immobile a fronte di una iscrizione ipotecaria da parte della RAGIONE_SOCIALE Popolare dell’Etruria e del Lazio per un importo di € 375.000,00 a garanzia di un mutuo concesso alla RAGIONE_SOCIALE in data 28 ottobre 2003 (foglio 6 della sentenza impugnata, non numerato).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
C.C. 16.09.2025
r.g.n. 342/2024
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00 ( di cui Euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in COGNOME, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME