Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31285 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2982/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 914/2019 depositata il 04/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME e NOME COGNOME sono soci della società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ma, nello stesso tempo, fideiussori della medesima per i debiti derivanti dall’attività sociale.
1.1.- COGNOME e COGNOME sostengono di avere finanziato la società con prestiti fruttiferi e dunque di esserne creditori. Inoltre, essi assumono che, quali fideiussori della società, avevano il diritto di regresso nei confronti della stessa: diritto che hanno esercitato intraprendendo una apposita azione giudiziaria, poi interrotta dal concordato preventivo cui la società è stata assoggettata.
2.-Essi ritengono altresì che il loro complessivo credito, da fideiussione e da prestito effettuato alla società, è stato pregiudicato dalle rimesse in conto corrente fatte a favore della società, consentite dalle banche creditrici, che, però andando a favore di queste ultime, hanno reso meno agevole la soddisfazione del credito personale dei soci creditori e fideiussori.
3.-Su questi presupposti i due soci hanno agito nei confronti di una serie di banche, con cui la società intratteneva rapporti di conto corrente, proprio per far dichiarare l’inefficacia delle rimesse, effettuate, secondo i ricorrenti, in violazione del loro diritto di credito ed andate a beneficio di quelle banche.
Sia il Tribunale di Pesaro che la Corte di Appello di Ancona hanno rigettato la domanda: quest’ultimo giudice ha ritenuto che i due creditori erano altresì soci della MCR, e che inoltre le rimesse in conto corrente servivano proprio ad estinguere debiti della società e quindi non erano per ciò stesso revocabili.
4.-Questa decisione è qui impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME con due motivi di ricorso. Si sono costituiti, con controricorso, per chiedere il rigetto della impugnazione, sia Rivierbanca Credito Cooperativo di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sia RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di Credit Agricole Italia RAGIONE_SOCIALE, che infine RAGIONE_SOCIALE, mandataria di Purple SPV.
Considerato che
5.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2901, 185 e 1284 c.c.
La decisione impugnata ha ritenuto che i due ricorrenti non sono creditori della società, ed essere creditore è presupposto soggettivo dell’azione revocatoria: non lo sono in quanto sono essi stessi soci e comunque in quanto, proprio in tale qualità, essi hanno consentito le rimesse a favore della società al fine di estinguere i debiti con le banche.
A questa osservazione i ricorrenti replicano che la loro qualità di creditori deriva dal fatto di avere finanziato la società con prestiti fruttiferi, e ricordano che il prestito fruttifero è oneroso e dunque rende chi lo ha effettuato un creditore del beneficiario.
Il motivo è inammissibile.
La ratio della decisione è che le rimesse o sono state effettuate dagli stessi ricorrenti, in quanto soci, o da costoro sono state consentite.
Questo assunto non è stato quei contestato ed è dirimente: se l’atto da revocare è compiuto dallo stesso creditore, o costui lo autorizza, è evidente che non si tratta di un atto dispositivo del debitore e che comunque è un atto cui lo stesso creditore ha dato causa: il che incide sulla legittimazione.
6.- Con il secondo motivo si prospetta una violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
La Corte di Appello ha inoltre osservato che le rimesse di cui si chiede la revoca sono state effettuate da debitori della società, che dunque hanno in tal modo saldato il loro debito, e sono confluite sul conto della società, che presentava saldo negativo, al fine di estinguere i debiti che quest’ultima aveva verso le banche, e che, dunque, attesa questa finalità, ossia atteso che si trattava di versamenti rivolti ad estinguere debiti scaduti, non potevano dirsi revocabili.
A questi argomenti i ricorrenti replicano che la natura solutoria delle rimesse, o meglio, la circostanza che esse siano rivolte ad estinguere debiti scaduti, non è stata adeguatamente accertata, nel senso che è mancata del tutto una qualche istruttoria volta a stabilire quella destinazione.
Il motivo è inammissibile.
Se un pagamento è destinato ad estinguere un debito scaduto non è soggetto a revoca (art. 2901 , 3^ comma c.c.)
La Corte ha, con accertamento in fatto qui non discutibile, ha ritenuto che le rimesse di cui si discute, di cui i ricorrenti hanno chiesto la revocatoria, erano destinate ad estinguere i debiti verso le banche, traendo questa conclusione dalla evidente passività del conto corrente. Ma soprattutto la Corte di Appello ha altresì escluso la revocabilità in ragione della assenza di un qualche pregiudizio per i creditori qui ricorrenti: ha ritenuto che le rimesse non sono pregiudizievoli per i creditori in quanto riducono l’esposizione passiva della società debitrice principale e dunque quella dei suoi fideiussori.
Questa ratio non è contestata e peraltro, anche se si ritenesse anche essa censurata da questo secondo motivo, con l’argomento che non sarebbe basata su una sufficiente istruttoria, sarebbe una ratio comunque fondata: non v’è bisogno di istruttoria per ritenere che una rimessa fatta da un debitore della società rinforza il patrimonio di quest’ultima a beneficio dei suoi creditori e che proprio per questo non è pregiudizievole per costoro, salva la dimostrazione contraria, che però spettava ai ricorrenti fornire, essendo la natura pregiudizievole di un atto uno dei presupposti dell’azione revocatoria.
Né può dirsi che la rimessa è pregiudizievole nella misura in cui va a solo beneficio delle banche creditrici, ledendo cosi l’eguale (ma non è certo questo aspetto) diritto dei soci creditori, posto che in
tal caso si determinerebbe una lesione della par condicio creditorum che ha i suoi rimedi altrove.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 6000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/09/2023.