Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27052 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27322/2022 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, DOMICILIO DIGITALE presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE
-intimati-
nonché
sul ricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice generale di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ANCONA n. 375/2022 depositata il 05/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5 -11 -2022, illustrato da successiva memoria, il signor NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 375/2022 del 05.04.2022 depositata il 05.04.2022 che ha accolto la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata nei suoi confronti quale terzo acquirente di immobili e quote sociali acquistati da COGNOME NOME.
Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro RAGIONE_SOCIALE (ora Banco Marchigiano).
Resiste con separato controricorso la società RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Fermo rigettava la domanda della banca attrice di accertamento della nullità della scrittura privata del 10.5.2010 di cessione del 50% di quote sociali della RAGIONE_SOCIALE e dell’atto di compravendita immobiliare, trascritto in data 13.5.2010, con cui COGNOME NOME aveva trasferito la proprietà delle quote sociali di sua spettanza e di una porzione di fabbricato sito nel Comune di Monte Urano a favore di COGNOME NOME, socio della restante quota del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE; al contempo, il Tribunale di Fermo respingeva la domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di trasferimento di cui sopra, condannando la parte attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite.
L’azione de qua si inserisce in un più ampio contesto in cui anche l’atto di cessione di altri beni immobili a favore della moglie separata del COGNOME, NOME COGNOME, trasferiti alla medesima in forza di accordo di separazione, veniva reso oggetto delle medesime azioni di nullità e revocatoria della intimata banca, accolte dalla Corte di merito in sede di impugnazione, in riforma della sentenza di primo grado.
Più precisamente, sull’appello proposto dalla Banca, in cui interveniva ad adiuvandum RAGIONE_SOCIALE in persona della procuratrice generale, RAGIONE_SOCIALE BANCA S.p.A.RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria subentrata nel credito dell’attrice appellante, la Corte d’appello di Ancona, dichiarava l’inammissibilità dell’intervento adesivo di RAGIONE_SOCIALE per mancata prova dell’atto di cessione del credito; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la corte di merito rigettata la domanda di accertamento della nullità degli atti di cessione, ma
accoglieva la domanda revocatoria dei menzionati negozi di trasferimento dei beni; per l’effetto compensava nella misura di un mezzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio fra l’interveniente RAGIONE_SOCIALE e gli appellati COGNOME e COGNOME NOME, ponendole per la restante parte a carico di RAGIONE_SOCIALE e condannava gli appellati, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore della banca attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
Esso risulta notificato da RAGIONE_SOCIALE il 14.12.2022, oltre il termine ‘ lungo’ di sei mesi a decorrere dal deposito della sentenza, avvenuto il 5.4.2022.
Va al riguardo ribadito che il ricorso incidentale tardivo è quello che trova interesse dalla proposizione del ricorso incidentale a difesa dell’assetto di interessi derivante dall’impugnata sentenza ( ex multis , Cass. 31136/2024; Cass.SU 8486/2024; Cass. S.U. 23903/2020; Cass., 10/4/2019, n. 10934; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14596 del 09/07/2020; Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007), da valutarsi in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata (cfr. anche Cass. Sez. 3, ord. N. 29448 del 14/11/2024).
Orbene, nella specie l’impugnazione incidentale è diretta avverso il capo della sentenza di condanna alle spese in riferimento alla mancata prova della legittimazione ad intervenire nel giudizio avviato dalla banca allora appellante invero del tutto autonomo rispetto a quello investito dall’odierno ricorrente in via INDIRIZZO, concernente l’accoglimento dell’azione revocatoria esperita dalla banca.
Pertanto, l’interesse di RAGIONE_SOCIALE a proporre l’impugnazione incidentale non risulta insorta in ragione dell’impugnativa dell’odierno ricorrente in via principale avente ad oggetto l’accoglimento dell’azione revocatoria azionata dalla banca attrice.
Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3, nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. in relazione all’art.360 co.1 n.4 c.p.c.
Si duole, in relazione all’atto del 10.05.2010 di cessione della quota pari al 50 % del capitale della soc. RAGIONE_SOCIALE, dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c., che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo richiesto per l’accoglimento dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.
Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.2729 c.c. in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.c., nonché, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c. con riferimento all’atto del 10.05.2010 di cessione della quota della società RAGIONE_SOCIALE
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio in forza di presunzioni basate su indizi asseritamente privi di gravità o precisione o concordanza al fine della inferenza dal fatto noto – ‘rapporti sociali eesistenti’ -della conseguenza ignota – ‘conoscenza delle difficoltà finanziarie’ -.
Con il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3 – nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. in relazione all’art.360 c.1 n.4 c.p.c. con riferimento all’atto del
10.05.2010 di vendita dell’immobile sito in Monte Urano. Avverso il capo della sentenza che ha accolto il ‘settimo’ motivo di appello, il ricorrente indica gli stessi motivi sviluppati sub. capo I, pag. 11 e ss., il cui contenuto sarebbe da intendersi integralmente riprodotto e trascritto e quale parte integrante ed essenziale del motivo.
Con il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.2729 c.c. in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.c. -nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. in relazione all’art.360 c.1 n.4 c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c. con riferimento all’atto del 10.05.2010 di vendita dell’immobile sito in Monte Urano.
In continuità logica con quanto dedotto al terzo motivo, viene impugnato il capo della sentenza che ha accolto motivo di appello con riferimento all’atto di vendita del 10.05.2010 dell’immobile sito in Monte Urano, censurata per relationem per gli stessi motivi di ricorso sviluppati riguardo ai primi due motivi.
Con il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cc., dell’art. 2729 cc. e art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c. in relazione all’art.360 c.1 n.4 c.p.c. -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. con riferimento all’atto del 10.05.2010 di vendita dell’immobile sito in Monte Urano’.
Con il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 cc. e art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘.
Richiamando le considerazioni già svolte nelle precedenti censure, il ricorrente si duole che la corte di merito sia incorsa nella violazione delle regole sulla valutazione della prova
indiziaria, in quanto di fronte ad una pluralità di fatti storici, ciascuno portatore di una propria, singola valenza indiziaria, il giudice avrebbe operato la valutazione per il tramite di un procedimento logico di scomposizione atomistica di ciascuno di essi, per poi svalutarne, singolarmente e frammentariamente, la relativa efficacia dimostrativa
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione delle requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481).
Qualunque sia il tipo di errore denunciato ( in procedendo o in iudicando ), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: RAGIONE_SOCIALE 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5 Numero registro generale 2559/2023 Numero sezionale 1462/2025 Numero di raccolta generale 20545/2025 Data pubblicazione 21/07/2025 7 di 8 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
Orbene nella specie il ricorrente nn riporta debitamente nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a base delle mosse censure ( es., la <>, il <>, la <>, l'<>, la <>, l’espletata CTU, la <>, il <>, i capitoli della richiesta prova testimoniale, ).
Con particolare riferimento al 1° e al 2° motivo va osservato che le censure non si confrontano adeguatamente con l’ iter argomentativo seguito dalla corte di merito che, tenendo conto di consolidati principi giurisprudenziali sul punto, ha ritenuto di dare rilevanza a elementi presuntivi quali: a -‘ i rapporti sociali esistenti tra le parti che possono fondatamente far ritenere in via presuntiva che il sig. COGNOME fosse a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il socio COGNOME ritenendo irrilevanti le circostanze dedotte da COGNOME ; b -l’avere COGNOME altresì ‘ acquistato i beni di cui al terzo atto ‘ che induce a ritenere che egli ‘ sia stato a conoscenza della consistente riduzione del patrimonio del venditore ‘; c -che ‘ appare verosimile che COGNOME sia venuto a conoscenza non solo della separazione del sig. COGNOME ma anche del trasferimento degli immobili alla moglie ‘, in quanto le parti operavano nel medesimo settore calzaturiero, provenivano dal medesimo distretto di piccole industrie, della zona del Fermano, e condividevano rapporti sociali nella RAGIONE_SOCIALE
Invero, la corte di merito ha ritenuto l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, del pregiudizio alle ragioni del creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (” consilium fraudis “), ove il credito sia anteriore all’atto dispositivo, come nel caso in questione, ne’ la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore, rilevante solo ove il credito fosse sorto successivamente alla disposizione (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021; Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 05/07/2013).
Le censure, pertanto, anziché porgere argomenti idonei a mettere in luce le denunciate violazioni di norme in tema di ragionamento presuntivo, tendono a indurre questa Corte a rivalutare i fatti di causa, senza mettere in discussione i parametri normativi per valutarle. Il che è inammissibile giacché non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (così, Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6 -3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell’11/10/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).
Quanto alle prove non ammesse, la Corte ha motivato sulla ragione per le quali non le ha ritenute rilevanti o comunque inerenti a circostanze sostanzialmente ammesse in quanto ‘…. ancorché il predetto svolgesse attività all’estero, per tre o quattro giorni alla settimana… tale circostanza non risulta ostativa né rispetto ad incontri fra i predetti nei restanti giorni della settimana, proprio perché coinvolti nella medesima società in misura peraltro paritaria, né rispetto a comunicazioni di tipo diverse da quelle personali e de visu…. ‘.
A tale stregua, ogni diversa valutazione comporta un riesame del fatto, presupponente accertamenti di fatto, invero inammissibile in questa sede di legittimità.
Con il settimo motivo il ricorrente in via principale denunzia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. L’impugnata sentenza è denunciata come erronea nella parte in cui ha statuito che ‘ … 12.3. Vanno invece poste a carico degli
appellati, in solido fra loro, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro SocRAGIONE_SOCIALE liquidate come da dispositivo ;… ‘.
Si duole che la corte di merito non abbia fatto luogo a compensazione delle spese di lite.
28.1. Il motivo è inammissibile.
28.2. La compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice del merito e, pertanto, la relativa mancata applicazione non è censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005).
Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, principale e incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione, a carico del ricorrente principale e liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente in via principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000.00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/3/2025
Il Presidente NOME COGNOME