Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 136 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 136 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7626/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME,
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1547/2019 depositata il 29/10/2019.
Letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata in data 22/4/2015, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicato per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘Fallimento’) dichiarò l’inefficacia , ex art. 67, comma 2 l.fall, dell’atto di cessione di ramo d’azienda, stipulato , in data 12/8/2009, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (breviter ‘MGM’), nonché dell’atto di cessione di ramo d’azienda, stipulato in data 2/9/2009, tra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘), e condannò RAGIONE_SOCIALE a restituire al Fallimento i certificati SOA, OG1 e OG2 e il certificato UNI EN ISO 9000:2000.
Sul gravame proposto dal Fallimento, la Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava RAGIONE_SOCIALE a pagare in favore del Fallimento la somma di € 95.000 e le appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 I giudici di seconde cure rilevavano che, essendo divenuta impraticabile la restituzione dell’azienda a causa della perdita di tutti i beni materiali, diveniva impossibile anche la restituzione dei certificati SOA, OG1 e OG2, beni immateriali indissolubilmente legati all’esistenza dell’azienda.
2.3 La reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità dei beni all’esecuzione andava , quindi, soddisfatta, essendo irrealizzabile la restituzione del bene, con il pagamento dell’equivalente valore dell’azienda stimato dal CTU in € 95.000.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi, il Fallimento e RAGIONE_SOCIALE hanno svolto difese con controricorso; quest’ultima ha proposto anche ricorso incidentale con quattro motivi. Il Fallimento ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale denunciano la violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per non avere la Corte distrettuale rilevato la carenza di interesse del Fallimento a proporre appello per chiedere la condanna al risarcimento del danno per equivalente, domanda proposta in via subordinata, rispetto alla sentenza del Tribunale di Ancona che aveva integralmente accolto la domanda principale dell’attore.
1.1 I motivi sono infondati, in quanto non in linea con l’orientamento di questa Corte secondo il quale «oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell’equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio
d’appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell’azione revocatoria stessa» ( cfr. Cass. 1409/2009, 11440/2014 e 26425/2017).
Il secondo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale deducono la violazione degli artt. 67, comma 1 n.1, e comma 2, e 10 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.; sostengono i ricorrenti che la fattispecie dovesse essere inquadrata nell’art. 67, comma 1, l.fall. e non, invece, in quella di cui al comma 2 della medesima disposizione. Da tali premesse si rileva che, essendo stata pagata la somma di € 49.000,00 quale prezzo della cessione di azienda, la condanna al pagamento dell’equivalente monetario al più sarebbe stata possibile nella minor somma di € 46.000,00 pari alla differenza tra il valore accertato dell’azienda (€ 95.000,00) ed il prezzo già pagato.
2.1 Anche tali motivi non meritano accoglimento.
2.2 Va preliminarmente puntualizzato che, come riconoscono le stesse ricorrenti (v. rispettivamente pag. 9 del ricorso principale e pag. 16 del ricorso incidentale), la curatela aveva proposto alternativamente sia la domanda di revoca ex art. 67, comma 1, l.fall. che quella ex art. 67, comma 2, l.fall l.fall., sicché i giudici di merito ben potevano accogliere la domanda ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall.
2.3 Va poi osservato che è pur vero che il vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare ha come effetto l’eventuale nascita di un credito del contraente soccombente verso il Fallimento, pari alla somma a suo tempo versata da far valere, a seguito della restituzione al Fallimento, con l’insinuazione allo stato passivo; è tuttavia esclusa ogni possibilità di compensazione tra i crediti adombrata dal ricorrente, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, «per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma
ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti e i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito» (cfr. Cass. nn. 8978/2000, 17288/2015 30824/2018 e 32664/2024).
Il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo di quello incidentale oppongono violazione dell’art 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., per avere la Corte ingiustamente posto a loro carico le spese del doppio grado di giudizio, in quanto nel primo grado vi era stata una soccombenza reciproca e per tale ragione curatela aveva dovuto proporre l’appello sfociato con la sentenza qui gravata.
3.1 Il motivi sono infondati in quanto i giudici di seconde cure , nel liquidare unitariamente le spese si sono uniformati all’orientamento di questa Corte secondo il quale il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., al fine della determinazione dell’onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite e che, conseguentemente, quante volte il giudice d’appello riformi anche solo parzialmente la sentenza, deve procedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento pure delle spese del primo grado. Sicché viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 6259 / 2014).
E del resto come insegna questa Corte «in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere
condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione» (cfr. 24724/2019) e il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. n. 13356 /2021).
4 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. , per non avere la Corte d’ Appello rilevato l’inammissibilità della nuova produzione documentale.
4.1 Il motivo è inammissibile.
4.2 In primo luogo il ricorrente incidentale non ha specificato quali fossero i documenti nuovi prodotti in appello, né ha spiegato la loro rilevanza sulla decisione.
4.3 In secondo luogo, questa Corte (cfr. Cass. 15756/2025) ha recentemente ribadito che «l’eccezione di novità della produzione documentale non risulta essere stata fatta nel giudizio di appello, con la conseguenza che il ricorrente non ha la possibilità di prospettarla come motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendo l’ipotetica violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. questione rilevabile d’ufficio e, dunque, anche dalla parte per tutta la durata del grado di appello, fino alla conclusionale, il non averla rilevata nemmeno con essa, in mancanza di previsione della rilevabilità in ogni stato e grado del processo, ha consumato il potere di farla valere».
Ciò in quanto «la regola dettata dall’art. 157, terzo comma, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d’ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest’ultimo abbia deciso la causa
omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo» (v. anche tra le numerose succ. conf. Cass. n. 14261 del 2024; n. 34543 del 2023; n. 30289 del 2023; n. 14392 del 2023; n. 5815 del 2023; n. 40996 del 2021; n. 26310 del 2021; n. 25743 del 2021; n. 21529 del 2021).
4.4 Nella specie, la ricorrente non ha né provato, né dedotto dove, come e quando abbia proposto in appello tale censura (in sentenza nulla si legge al riguardo), con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.
Conclusivamente sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Condanna RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio anticipate dal controricorrente Fallimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in € 8.700 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 novembre 2025.
Il Presidente