Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 131 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 131 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
Avv. Accer. IRPEF-IVA-
IRAP 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37871/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del MOLISE n. 621/2018 depositata in data 27 settembre 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Letta la requisitoria scritta della Procura Generale nella persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava, con riferimento all’anno d’imposta 2005, al sig. NOME COGNOME, titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva rideterminato il reddito d’impresa in euro 1.313.842,00 ed un reddito complessivo in euro 1.314.732,00.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4/2015, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente e, per l’effetto, disponeva che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ridefinisse la pretesa erariale in relazione all’importo rideterminato di euro 18.621,39.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Molise; il contribuente non si costituiva in giudizio, ma, in data 8.07.2016, presentava all’Ufficio istanza di conciliazione della controversia, preso atto della notifica del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.
Non andando a buon fine il tentativo di conciliazione e rimanendo il contribuente contumace, la C.t.r. adita, con sentenza n. 621/2018, depositata in data 27 settembre 2018, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ancorato la propria decisione alle sole risultanze degli accertamenti peritali disposti e ha demandato l’assolvimento dell’onere probatorio, in una materia fiscalmente rilevante, ad una consulenza tecnica d’ufficio, la quale, non costituendo mezzo di prova, non può sottrarre il relativo onere in capo al contribuente.
Il ricorso è inammissibile, in conformità con le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale.
2.1. La questione centrale sollevata dall’Amministrazione finanziaria attiene ai limiti di ammissibilità e alla funzione della consulenza tecnica d’ufficio nel processo tributario, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’accertamento si fondi su indagini finanziarie. È principio consolidato che, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi basato su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti stessi, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Ciò determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare, con una prova analitica e non generica, che le movimentazioni non sono riferibili ad operazioni imponibili.
2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito la natura e i limiti della consulenza tecnica d’ufficio. In linea RAGIONE_SOCIALE, essa non costituisce un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione della prova già acquisita. Può assurgere a fonte oggettiva di prova solo quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (Cass. 08/02/2021, n. 2997); tuttavia, il consulente non ha il potere di accertare i fatti posti a
fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti.
2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la fondamentale sentenza (Cass. S.U. 01/02/2022, n. 3086), hanno tracciato una distinzione netta in merito ai poteri del consulente tecnico e alle conseguenze della loro violazione. In tale pronuncia, si è stabilito che: in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti RAGIONE_SOCIALE indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere RAGIONE_SOCIALE parti allegare a fondamento della domanda o RAGIONE_SOCIALE eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio; l’accertamento dei “fatti principali” (come la prova contraria a carico del contribuente in caso di indagini bancarie) da parte del CTU costituisce una violazione del principio della domanda e del principio dispositivo. Tale violazione, secondo le medesime Sezioni Unite, è “fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.”. Il richiamo all’art. 161 c.p.c. è dirimente nel caso di specie, tale norma sancisce il principio della conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione e ne consegue che la parte che intenda dolersi della nullità della sentenza per aver il giudice demandato al CTU l’accertamento di fatti principali, il cui onere probatorio era a carico di una RAGIONE_SOCIALE parti, ha l’onere di dedurre tale vizio come specifico motivo di gravame nel grado di appello. In mancanza di una specifica impugnazione sul punto, la nullità si sana e la questione non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, stante l’intervenuta preclusione processuale.
2.4. Orbene, applicando tali principi al caso in esame, la doglianza dell’RAGIONE_SOCIALE, pur astrattamente fondata nel merito (poiché
l’onere di superare la presunzione legale gravava sul contribuente e non poteva essere delegato al CTU), è proceduralmente inammissibile. Come correttamente rilevato dal AVV_NOTAIO Generale, l’Amministrazione finanziaria, nel proprio atto di appello dinanzi alla C.t.r. del Molise, non ha contestato l’ammissibilità stessa della consulenza tecnica quale strumento per l’assolvimento dell’onere probatorio del contribuente ma, al contrario, si è limitata a censurare presunti errori commessi dal consulente nella verifica RAGIONE_SOCIALE singole operazioni bancarie, accettando implicitamente la legittimità del mezzo istruttorio utilizzato. In tal modo, l’Ufficio non ha sollevato in appello il vizio che avrebbe determinato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio dispositivo. La censura relativa all’inammissibilità della CTU per surroga dell’onere probatorio della parte costituisce, pertanto, una questione nuova, proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.
2.5. Invero, nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio nell’ ambito RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (cfr. tra tante: Cass. 22/01/2024, n. 2199).
2.6. Pertanto, il motivo di ricorso, verte su una nullità che doveva essere fatta valere con specifico motivo di appello e che non è stata tempestivamente dedotta con conseguente sua inammissibilità.
Nulla per le spese non avendo la contribuente svolto attività difensiva.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME