Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30214 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15178/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE NONCHE’ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI COGNOME NOME E COGNOME NOME, in persona del Curatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente -Avverso la sentenza n. 666/2022 della CORTE DI APPELLO DI
L’AQUILA , pubblicata il 9 maggio 2022 .
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 376/2014 del Tribunale di Avezzano, la RAGIONE_SOCIALE propose azione revocatoria ordinaria del l’atto di donazione stipulato il 1° febbraio 2012 per AVV_NOTAIO NOME COGNOME con cui NOME COGNOME, debitore dell’istituto di credito, aveva trasferito alla moglie NOME COGNOME la quota del 50% del diritto di abitazione ed ai figli NOME e NOME COGNOME la intera nuda proprietà su un compendio immobiliare sito in Avezzano.
Nel giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 472/2015 del medesimo ufficio, la RAGIONE_SOCIALE in ordine alla stessa donazione domandò in via principale l’accertamento della nullità per simulazione assoluta e, in via gradata, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ..
Le due controversie vennero dichiarate interrotte in conseguenza del fallimento di NOME COGNOME, quale socio illimitatamente responsabile della RAGIONE_SOCIALE da NOME.
Il giudizio iscritto al R.G.A.C n. 376/2014 venne riassunto dalla RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE ed in esso si costituì la RAGIONE_SOCIALE del menzionato fallimento formulando domanda di estensione della declaratoria di inefficacia dell’atto nei confronti della massa dei creditori concorsuali .
Il giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 472/2015 venne invece riassunto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale chiese l’accoglimento delle domande dell’originario attore, a questi sostituendosi.
Riunite le controversie, il Tribunale di Avezzano dichiarò l’inefficacia dell’atto di donazione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci illimitatamente responsabili NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato i contrapposti appelli, dispiegati in via principale dai donatari ed in via incidentale (in
relazione alla asserita omessa pronuncia sulla domanda di nullità per simulazione assoluta) dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento « per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ».
Si deduce, in particolare, che, nel valutare l’appello incidentale e quello principale, la Corte territoriale ha « valutato differentemente » l’ animus delle parti « a seconda dell’istituto giuridico », ritenendo detto animus non configurante « i profili della simulazione » ma idoneo « a fondare l’azione ex art. 2901 cod. civ. »: in tale « palese incongruenza logica » parte ricorrente ravvisa vizio di motivazione apparente e contraddittoria della sentenza.
1.1. La doglianza è manifestamente infondata.
In un’operazione negoziale, g li stati soggettivi integranti la simulazione e la frode alla legge sono ben differenti: nel primo caso, la volontà delle parti (o della parte, se negozio unilaterale) mira a creare un’apparenza negoziale non corrispondente al vero, intendendo le parti (o la parte) concludere alcun negozio (simulazione assoluta) oppure un negozio diverso da quello simulato (simulazione relativa); nel secondo caso, invece, la conclusione del negozio corrisponde alla effettiva determinazione volitiva dei contraenti ma è finalizzata, in via mediata, a pregiudicare la soddisfazione dei creditori di una delle parti.
r.g. n. 15178/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Correttamente, pertanto, il giudice territoriale, nel delibare sulle domande formulate nei confronti di NOME COGNOME ( nullità dell’atto di donazione per simulazione assoluta e revocabilità dello stesso ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. ) ha apprezzato in maniera diversa il contegno soggettivo del donante nei differenti negozi.
Alcuna anomalia motivazionale (tampoco assurgente ad apparenza o intrinseca contraddittorietà) inficia siffatto percorso argomentativo.
Il secondo mezzo lamenta « violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 66 l.fall. e all’art. 303 cod. proc. civ., riassunzione del fallimento nei procedimenti in corso di causa, in relazione agli artt. 2901 e 2903 cod. civ. ».
Affastellando censure riferite alla controversia in parola a disorganici richiami giurisprudenziali di natura generale, l’impugnante assume l’inesistenza, sotto plurimi profili, dell’elemento soggettivo giustificante l’accoglimento dell’azione revocatoria: al fondo perché i crediti degli originari attori erano stati giudizialmente accertati successivamente alla donazione, sicché difetterebbe, da un lato, la volontà fraudolenta di NOME COGNOME (il quale « nell’agosto 2012 non poteva sapere cosa sarebbe accaduto nei due anni successivi ») e, dall’altro, l’ animus dei donatari di « voler sottrarre beni ai creditori ».
2.1. Il motivo è inammissibile.
L’intero ragionamento sviluppato dall’impugnante muove da (e si fonda su) un postulato (l’accertamento dei crediti in epoca posteriore all’atto di donazione) negato dalla sentenza impugnata, la quale ha considerato rilevante, ai fini della verifica dei presupposti di esperibilità dell’azione revocatoria, il momento genetico del credito (non quello del suo giudiziale accertamento) per stabilire l’anteriorità o la posteriorità dell’atto di disposizione oggetto della richiesta di inefficacia ed apprezzare altr esì la ricorrenza dell’elemento psicologico.
r.g. n. 15178/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Orbene, siffatta argomentazione non è attinta criticamente dal motivo in esame, costituente mera e pedissequa riproduzione di quanto dedotto in sede di appello; essa, in ogni caso, è conforme a diritto, ponendosi in linea con consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte espresso con riferimento ad azioni revocatorie esperite -come nella specie – nei riguardi di fideiussore (da ultimo, Cass. 03/06/2020, n. 10522; Cass. 19/01/2016, n. 762).
Del tutto generica ed anapodittica è, poi, la contestazione sollevata circa la ricorrenza dell’elemento soggettivo, inidonea a scalfire la diffusa ed articolata motivazione sul punto della gravata sentenza.
Il terzo motivo, per violazione degli artt. 1939, 1945 e 2901 cod. civ., censura l’impugnata pronuncia nella parte in cui ha «r itenuto raggiunta la prova dell’azione di revocazione di un credito da recuperare a carico del fideiussore », cioè « in relazione al profilo di responsabilità patrimoniale del fideiussore socio di società di persone »: si sostiene, in senso contrario, che « i debiti assunti da società di persone non possono essere considerati debiti personali dei suoi soci illimitatamente responsabili ».
3.1. Anche questo motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi giustificante la statuizione della Corte d’appello.
Nell’apprezzare la potenziale lesività dell’atto di disposizione verso i creditori individuali di NOME COGNOME, il giudice territoriale ha, con univoca chiarezza e con concetto più volte ripetuto nel corpo del provvedimento, considerato la posizione del donante quale fideiussore ex contractu – e non già come socio illimitatamente responsabile – della RAGIONE_SOCIALE.
Inconferente, quindi, si appalesa il rilievo di parte ricorrente.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
6. A tteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, alla refusione in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME e COGNOME NOME, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione