SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1727 2025 – N. R.G. 00001018 2023 DEPOSITO MINUTA 01 12 2025 PUBBLICAZIONE 01 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
– Prima Sezione Civile –
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dr. NOME COGNOME presidente rel.
dr. NOME COGNOME consigliere
dr. NOME COGNOME
consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1018/2023 R.G. avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1603/2023 pubbl. il 12/06/2023 nel procedimento RG n. 5878/2021
TRA
la ‘ ‘, P.Iva , con sede in RAGIONE_SOCIALE (Fg), sede legale INDIRIZZO, in persona dei legali rapp.ti, , cod. fisc. e , cod. fisc. nella qualità di soci e legali rappresentanti della ‘ , tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO. P.
appellante
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1603/2023, resa in data 09.06.2023, pubblicata in data 12.06.2023, nella causa civile iscritta al proc. n. 5878/2021 R.G.
E
od. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al presente atto, dall’AVV_NOTAIO, del Foro di Foggia ( ), nel cui studio sito in Lucera (Fg), alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, , ed elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO ( ), che la rappresenta e difende giusta procura ex art 83, comma 3, c.p.c., P. C.F. C.F.
Appellati
All’udienza collegiale del 18.11.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori RAGIONE_SOCIALE parti, e preceduta dal deposito RAGIONE_SOCIALE note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
OSSERVA
Con ricorso proposto il 6/07/2012 alla sezione lavoro del Tribunale di Foggia, impugnava il licenziamento, intimatogli dalla dei fratelli e
, chiedendo anche il pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive per il periodo compreso tra l’1/11/2003 ed il 12/04/2012, quantificate in € 144.842,92.
La sentenza n. 760/2019 che dichiarava illegittimo il licenziamento e accoglieva parzialmente le domande economiche, veniva impugnata dinanzi a questa Corte d’Appello che, dopo l’espletamento di una ctu contabile, in parziale riforma della pronuncia di pri mo grado, condannava
la a versare all’ex dipendente la complessiva somma di € 157.381,26 a titolo di differenze retributive, oltre alla metà RAGIONE_SOCIALE spese di lite del doppio grado.
Nelle more del giudizio di appello, l’attore chiedeva ed otteneva il d.i. n. 40/2020 emesso il 19/01/2020 e dichiarato esecutivo il 9/06/2020, recante, in danno della ingiunzione al pagamento della complessiva somma di € 11.256,42, oltre inte ressi e spese della procedura monitoria, pari alle sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dovute in virtù della sentenza di primo grado, in parte qua confermata in sede di gravame.
Dopo la notifica del d.i., agiva, inutilmente, in via esecutiva, in quanto la società debitrice ed i suoi soci (gli accomandatari fratelli e e le rispettive mogli/accomandanti e si erano spogliati dei beni loro intestati.
Al fine di recuperare la propria garanzia patrimoniale, con atto di citazione del 29/09/2021, notificato il 4-11-12-13/10/2021, conveniva in giudizio
, in proprio e quale legale rappresentante della
,
,
,
e
(quali eredi di
,
),
,
e
,
, e con atto di integrazione del contraddittorio, notificato il 31/03/2022, conveniva altresì in giudizio i litisconsorti necessari e Con riferimento all’appellante, per quanto qui d’interesse, chiedeva che fossero ‘ 1accertati i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, accogliere la domanda e, per l’effetto, disporre la revocatoria dei seguenti atti di disposizione dichiarandone l’inefficacia nei confronti di :
Cessione di ramo di azienda del giorno 29 dicembre 2016, Numero del repertorio 217144, Numero della raccolta 23201, stipulato dal AVV_NOTAIO ; …omissis…
-atto di ‘Accertamento di Verificata Condizione Sospensiva di Cessione di ramo di azienda’ del giorno 6 aprile 2017, Repertorio Numero NUMERO_DOCUMENTO, Raccolta Numero 23457, stipulato dal AVV_NOTAIO;
…omissis…
3-Condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e dei compensi del presente giudizio;’
Riferiva, infatti, l’attore che, con atto di cessione di ramo di azienda, la aveva ceduto alla ‘ il seguente ramo di azienda costituito dai beni organizzati per l’esercizio dell’attività di RAGIONE_SOCIALE‘ e che ‘ Detto esercizio era svolto nei locali in concessione del RAGIONE_SOCIALE ‘, aggiungeva che ‘ Il corrispettivo della ‘vendita’ dichiarato in atti era di €. 150.000,00 ed attestato ‘regolato’ quanto ad €. 50.000,00, mediante compensazione del credito che essa società acquirente vantava nei confronti della società venditrice per forniture di prodotti e frutti di mare effettuate nell’anno2016, ed €. 100.000,00 verranno soddisfatti entro 12 mesi a partire dalla data in cui la società acquirente verrà immessa nel possesso ‘.
Rilevava che i soci della avevano dichiarato, al momento della cessione, di non essere a conoscenza di contenziosi in atto relativi al ramo d’azienda che intendevano acquistare ed assumeva essere inveritiera tale affermazione in quanto i medesimi lavoravano alle dipendenze della ed erano stati escussi come testimoni nella causa intentata dal contro la
Chiedeva, altresì, ‘ che nella revocatoria deve rientrare anche l’atto di ‘Accertamento di Verificata Condizione Sospensiva di Cessione di ramo di azienda’ del giorno 6 aprile 2017… ‘.
I soci della ‘ erano i figli dei coniugi , soci della ed il ramo di azienda ceduto era uno dei cespiti societari che avrebbe consentito al di soddisfare il proprio credito.
Peraltro, detti soci avevano lavorato insieme al , in quanto erano stati dipendenti della ‘ , per cui erano a conoscenza della vertenza, nella quale furono ascoltati come testimoni, e pertanto consapevoli RAGIONE_SOCIALE scopo fraudolento d ell’atto.
La maggior parte del prezzo della cessione non fu, infatti, versato, ma solo compensato con asseriti crediti della cessionaria, così come l’atto di ‘Accertamento di Verificata Condizione Sospensiva di Cessione di ramo di azienda’ del giorno 6 aprile 2017, repertorio Numero NUMERO_DOCUMENTO, Raccolta Numero 23457, stipulato dal AVV_NOTAIO , da cui si evinceva che la rimanente somma da versare pari ad €. 100.000,00 avveniva senza corrispettivo in denaro ma con compensazione di credito.
La cessione del predetto ramo di azienda si era dunque concretizzata solo dopo il verificarsi della condizione sospensiva.
Tanto si evinceva anche dal tenore letterale di entrambe le scritture private, dove le parti al punto QUARTO della scrittura privata del 29.12.2016 precisavano: ‘ La società acquirente verrà immessa nel possesso e nel libero godimento … al momento del rilascio di tutte le autorizzazioni ….. Qualora qualcuna di esse fosse negata, il presente atto dovrà considerarsi non efficace … ‘.
Successivamente, al punto PRIMO dell’atto di vendita del 7 aprile 2017, ‘ Il sig. , nella qualità di rappresentante legale della società acquirente, dichiara di aver notificato la relativa D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) in data 27 marzo 2017 all’Ufficio RAGIONE_SOCIALE di prevenzione dell’RAGIONE_SOCIALE e per conoscenza, in data 28 marzo 2017 Protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO, al Comune di RAGIONE_SOCIALE ‘.
Pertanto, doveva ritenersi pacifico che la fosse stata immessa nel pieno possesso e nel libero godimento del ramo d’azienda solo dopo aver ottenuto tutte le relative autorizzazioni, ed aveva iniziato l’attività solo dopo la stipula della scrittura del 7 aprile 2017.
Costituitasi in giudizio, la contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto.
Segnatamente, asseriva che:
all’epoca della cessione del ramo di azienda, la fosse creditrice di somme di denaro dovute a seguito di fornitura di merci; tali somme erano certe, liquide ed esigibili, portate da fatture il cui pagamento doveva essere effettuato al mom ento dell’emissione (e quindi il credito era anche scaduto);
la esercitava la sua attività di pesca, sin dal 2009 ed aveva sempre fornito prodotti ittici alla (come emergente dalla documentazione depositata nel fascicolo di primo grado anche dalle altre parti processuali);
qualora non fosse intervenuta la cessione del ramo di azienda, la avrebbe agito esecutivamente nei confronti della
pur essendo, i soci della figli di un socio della la cessione del ramo di azienda non era avvenuta a titolo gratuito ma a titolo oneroso per un importo anche cospicuo (€ 150.000,00) e gli importi portati in compensazione er ano stati documentati anche in sede notarile, oltre che giudiziale, mediante il deposito di fatture scadute e ricevute di bonifici ed assegni;
i soci della dichiarando nell’atto di cessione del ramo di azienda al punto che ‘ non esistono contenziosi in atto relativi al ramo di azienda e che l’attività esercitata è conforme alle norme vigenti ‘ avevano dichiarato il vero, in quanto in relazione al ramo di azienda non era in corso alcun contenzioso.
era assunto come autista alle dipendenze della ed il ramo di azienda, presso il quale lavorava, non era quello relativo al ‘commercio al dettaglio’, ceduto con atto del 29/12/2016, ma quello relativo al commercio all’ingrosso; – nessun effetto pregiudizievole era, pertanto, derivato al dalla vendita del ramo di azienda, oggetto di cessione del 29.12.2016, in quanto tale vendita aveva consentito alla di continuare a lavorare, recuperando liquidità, in un primo momento, dalla vendita dei prodotti ittici forniti dalla (dall’ottobre 2016 a marzo 2017), e poi incassando l’ulteriore somma di € 49.983,00 a mezzo bonifici ed assegni circolari rilasciati dalla – la sostituzione dei beni della con denaro escludeva la sussistenza dell’eventus damni in quanto non si era verificata alcuna riduzione concreta del patrimonio del debitore e, di
conseguenza, alcun effetto lesivo per il ceto creditorio;
la non aveva partecipato ad alcuna frode né i soci erano a conoscenza del pregiudizio che stavano arrecando alle ragioni del , in quanto la RAGIONE_SOCIALE, quale creditrice
della aveva speso denaro e/o rinunciato a crediti scaduti, certi, liquidi ed esigibili per acquistare il ramo di azienda e non subire essa stessa un pregiudizio che sarebbe conseguito alla mancata riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute dalla per merce fornita;
-il rapporto familiare non bastava a dimostrare la ‘partecipatio fraudis’, difatti ‘genitori’ e ‘figli’ erano titolari di realtà aziendali distinte e vi erano stati contenziosi tra i membri della stessa famiglia.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza impugnata, revocava il contratto di cessione di ramo di azienda, stipulato in favore di il 29.12.2016 e l’atto di accertamento di verificata condizione sospensiva della predetta cessione di ramo di azienda.
Il Tribunale, preliminarmente, respingeva l’eccezione preliminare di prescrizione dell’azione revocatoria, con la quale la sosteneva che l’atto di integrazione del contraddittorio, notificato nei suoi confronti il 31/03/2022, sarebbe intervenuto oltre il termine prescrizionale di 5 anni, decorrente dalla data della cessione di ramo d’azienda del29/12/2016. Escludeva, altresì, la revocabilità del contratto preliminare di vendita del 26/09/2017 stipulato dai coniugi in favore della figlia e della nuora , posto che non era, pacificamente, mai sfociato in alcun contratto definitivo ad effetti traslativi (l’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. che ne era seguita si era infatti estinta). In relazione a tutti gli altri atti dispositivi impugnati, il primo giudice riteneva ricorressero i presupposti di cui all’art. 2901 c.c.
Con atto di citazione in appello notificato il 17.07.2023,
‘, ha impugnato la sentenza n. 1603/2023 del Tribunale di Foggia, rappresentando l’insussistenza dei presupposti dell’eventus damni e della scie ntia damni a suo giudizio, erroneamente accertati dal primo giudice, chiedendo dunque a questa Corte, in riforma della sentenza gravata, di pronunciare il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande proposte in primo grado da
nei confronti della medesima, con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi, la sentenza.
ha resistito all’appello e ha chiesto la conferma dell’impugnata
Si è costituita, altresì, la
ai soli fini della litis denuntiatio.
Le ulteriori parti, pur ritualmente citate non si sono costituite e ne va dichiarata la contumacia. Depositate, nei termini indicati, le memorie difensive e successivamente, le note scritte, all’udienza del 18.11.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e va respinto avendo fatto il primo giudice buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia.
Va preliminarmente delibata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, proposta dall’appellato, per violazione dell’art. 342 c.p.c. per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione che ‘gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibili tà, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata’ (Cass. SS. UU., sentenza del 16.11.2017 n.27199).
Questa Corte, pertanto, pur consapevole dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla disposizione citata, non può non rammentare la necessità di contemperare tale orientamento con il potere -dovere del giudice di interpretare i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE censure.
A riguardo, ferma restando l’ammissibilità sul piano formale dell’appello, la Corte ritiene di esaminare e delibare i motivi di appello solo se rispondenti ai parametri sopra indicati, disattendendo i motivi di doglianza non sufficientemente supportati da chiare e fondate argomentazioni in fatto e in diritto che ne giustifichino la riforma.
Con l’unico articolato motivo di appello la ha eccepito l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE modalità di raggiungimento della prova sull’ ‘eventus damni’ / cessioni ramo d’azienda ‘scientia fraudis e consilium fraudis’/cessioni ramo d’azienda.
L’appellante ha, infatti, censurato la sentenza sostenendo l’inesistenza dei suddetti requisiti in relazione al debito ed alle capacità patrimoniali residue della società ed anche l’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove nonché l’omessa valutazione di elementi ess enziali per la decisione.
Rileva la Corte che, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, vantava una ragione di credito, derivante dal d.i. (non opposto) n. 40/2020 e dalle sentenze di primo e secondo grado, a nulla rilevando la pendenza del ricorso per cassazione proposto dalla in quanto, ai fini di cui all’art. 2901 c.c., deve aversi riguardo unicamente alla sussistenza, da parte di chi agisce, di una semplice ragione di credito anche solo potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all’avvenuto accertamento dell’esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta.
E pertanto l’eventus damni è ravvisabile ogni qualvolta l’atto dispositivo impugnato, alla data del suo compimento, determini una modificazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più incerta o difficoltosa la realizzazione coattiva del credito (cfr. Cass. 2018/n. 19207; Cass. 2012/n. 1896).
Nella specie, ha affermato il Tribunale ‘ la sequenza dei vari atti dispositivi impugnati, compiuti nell’arco temporale di meno di un anno e mezzo e durante la fase finale del giudizio di primo grado, aveva indubitabilmente portato, da un lato, al sostanziale svuotamento della e, dall’altro, alla segregazione/spoliazione del patrimonio personale dei suoi soci, sia quelli accomandatari (responsabili, in via illimitata, dei debiti sociali in caso di incapienza del patrimonio sociale) sia accomandanti (responsabili nei limiti della propria quota sociale) ‘.
È infatti, indubitabile che le due cessioni di ramo d’azienda, compiute dalla in favore di società entrambe riconducibili ai figli dei soci, avevano di fatto determinato lo smembramento dell’attività sociale.
Tanto è vero che, come emerge dagli atti, all’epoca RAGIONE_SOCIALE cessioni contestate, l’impresa era dotata di ben sette addetti mentre, allorché era iniziato il presente giudizio, ne era rimasto solo uno.
Né era sostenibile che le concordate modalità di pagamento del prezzo di € 150.000 della prima cessione (parziale datio in solutum) escludessero la revocabilità dell’atto dispositivo, posto che la datio in solutum costituisce modalità anomala di estinzione dell’obbligazione ed è quindi assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria.
A fronte di ciò la pur a tanto onerata, non aveva dimostrato che, nonostante la cessione del 29/12/2016, il suo patrimonio residuo avesse conservato valore e caratteristiche tali da consentire lo stesso agevole soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE ragioni dei creditori.
Risultava, per contro, documentato in atti che detta società fosse rimasta titolare solo di un piccolo terreno di 3.269 mq., adibito a pascolo, avente un reddito dominicale di appena € 5,91 e già attinto da ipoteca esattoriale da parte di RAGIONE_SOCIALE, nonché di un fabbricato di dubbio realizzo in quanto costruito su area appartenente al demanio marittimo, dove la cessionaria esercitava l’attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici e friggitoria. È evidente, allora, che l’atto del 29/12/2016 aveva determinato un depauperamento del patrimonio della che, in quanto parte convenuta nel giudizio lavoristico promosso dall’ex dipendente , doveva essere certamente a conoscenza del pregiudizio che in tal modo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie dell’istante.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla seconda cessione compiuta in favore della
in data 25/06/2018, e poiché l’eventus damni va valutato con riferimento all’epoca di compimento dell’atto (2018), emerge dalla cessione che il prezzo pattuito e versato di € 8.994,57 fosse riferibile unicamente alle attrezzature ivi elencate e non anche alla licenza di concessione demaniale marittima rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE n. 7/2008, modificata con licenza di subingresso n. 9/2010 e con licenza suppletiva n. 12/2018 di ampliamento a 590 mq. dell’area demaniale destinabile a stabilimento balneare sulla Spiaggia Diomede.
Per tale licenza, pure oggetto di cessione, non era previsto uno specifico corrispettivo, nonostante l’autonomo e cospicuo valore economico della stessa, superiore a quello RAGIONE_SOCIALE attrezzature.
In ordine alla sussistenza dell’eventus damni, anche in relazione ai due atti di costituzione di fondo patrimoniale compiuti lo stesso giorno (27/01/2017) dalle due coppie di soci della
va ricordato che secondo un principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. 2007/n. 966; Cass. 2008/n. 24757; Cass. 2011/n. 21492), la costituzione del fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia, essa costituisce atto a titolo gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi e può essere dic hiarato inefficace qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c. La singolarità di tali atti risiede nel fatto che i coniugi e avevano compiuto, pur in assenza di prole minore e dopo più di quarant’anni di matrimonio, gli atti
segregativi impugnati, conferendo nei costituiti fondi patrimoniali tutti gli immobili di cui erano proprietari o comproprietari, così da sottrarli alle eventuali aggressioni dei creditori.
I suddetti, in quanto soci della erano certamente a conoscenza del pregiudizio che in tal modo arrecavano alle ragioni dell’istante e nonostante ne fossero onerati, non avevano affatto dimostrato la titolarità di eventuali altri beni idonei a garantire l’agevole soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE ragioni del creditore istante.
Ad escludere il requisito dell’eventus damni non vale la circostanza che alcuni degli immobili costituiti in fondo patrimoniale fossero gravati da ipoteca; sul punto la SC ha affermato che ‘in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto dell’idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all’ipoteca, va compiuta con riferimen to non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria’ (sic Cass. 2018/n. 20671; nello stesso senso, Cass. 2018/n. 5860; Cass. 2017/n. 13172; Cass. 2017/n. 13172; Cass. 2016/n. 11892). Nel caso specifico, i convenuti non avevano neppure fornito prove che, in relazione agli immobili gravati da ipoteca in favore di Istituti di credito terzi, fosse stata avviata un’azione esecutiva.
Con riferimento alla censura dell’appellante va rilevato che. nella cessione del ramo d’azienda, l’autonomia organizzativa e l’identità specifica del ramo d’azienda devono essere preesistenti rispetto al contratto di cessione e la non ha provato, nonostante a tanto onerata, la sussistenza dell’autonomia organizzativa né sul punto ha argomentato.
Infatti, con atto di ‘Cessione di ramo di azienda’ del 29 dicembre 2016, – Repertorio 217144, Raccolta 23201, stipulato dal AVV_NOTAIO -, la ha ceduto alla il ramo di azienda costituito dai beni
organizzati per l’esercizio dell’attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, segnatamente:
Commercio al dettaglio di prodotti ittici e frutti di mare, corrente alla Radice del Molo di Levante/INDIRIZZO (Unità INDIRIZZO);
Friggitoria, prodotti preparati e/o cotti da asporto, corrente al INDIRIZZO (Unità Locale INDIRIZZO).
Detto esercizio era ed è svolto nei locali in concessione del RAGIONE_SOCIALE distinti, in maggiore consistenza, nel RAGIONE_SOCIALE Fabbricati del Comune di RAGIONE_SOCIALE, in ditta: RAGIONE_SOCIALE con sede in RAGIONE_SOCIALE, al Foglio 143, particella 5857, subalterno 1, zona cens. 1, cat. D/8, Rendita di euro 8.268,99 Molo di Levante, piano terra.
Il corrispettivo della vendita dichiarato in atti era di €. 150.000,00 di cui €. 50.000,00, andavano a compensazione del credito che la società acquirente vantava nei confronti della società venditrice per forniture di prodotti e frutti di mare effettuate nell’anno 2016; ed €. 100.000,00 sarebbero stati soddisfatti entro 12 mesi a partire dalla data in cui la società acquirente sarebbe stata immessa nel possesso.
Inoltre, nonostante al punto , le parti davano atto che ‘ non esistono contenziosi in atto relativi al ramo di azienda e che l’attività esercitata è conforme alle norme vigenti ‘ è evidente che i soci
della
erano i figli della coppia
, a loro volta soci della ed il ramo di azienda ceduto era proprio uno dei cespiti societari che avrebbe consentito al di soddisfare il proprio credito, ed erano certamente a conoscenza della vertenza, essendo stati nella stessa ascoltati come testimoni, ed erano, quindi ben consapevoli RAGIONE_SOCIALE scopo fraudolento dell’atto.
La maggior parte del prezzo della cessione, infatti, non fu versato, ma solo asseritamente compensato con presunti crediti della cessionaria, come si evince anche dal tenore letterale di entrambe le scritture private, dove le parti al punto QUARTO della scrittura privata del 29.12.2016 precisavano: ‘ La società acquirente verrà immessa nel possesso e nel libero godimento … al momento del rilascio di tutte le autorizzazioni ….. Qualora qualcuna di esse fosse negata, il presente atto dovrà considerarsi non efficace …’.
Successivamente, al punto PRIMO dell’atto di vendita del 7 aprile 2017, ‘ Il sig. , nella qualità di rappresentante legale della società acquirente, dichiara di aver notificato la relativa D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) in data 27 marzo 2017 all’Ufficio RAGIONE_SOCIALE di prevenzione dell’RAGIONE_SOCIALE e per conoscenza, in data 28 marzo 2017 Protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO, al Comune di RAGIONE_SOCIALE ‘.
È quindi evidente che la venne immessa nel pieno possesso e nel libero godimento del ramo d’azienda solo dopo aver ottenuto tutte le relative autorizzazioni, ed aveva iniziato l’attività solo dopo la stipula della scrittura del 7 aprile 2017.
Così emerge dalle fatture di vendita emesse dalla dal 4.2.2017 al 31.3.2017 in favore della e tali fatture, emesse dalla dal 27.10.2016 al 31.3.2017, unitamente ai versamenti effettuati in favore della costituiscono la prova evidente dell’intento orchestrato per arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie del .
Rispetto a ciò va ribadito che l’appellante non ha fornito la prova certa dell’esistenza di una sede operativa della diversa da quella sita in RAGIONE_SOCIALE alla radice del Molo di Levante, non avendo, né né allegato le bollette relative ai consumi elettrici, utili anche a dimostrare l’effettivo distacco dalla e pertanto nella specie non vi è la prova dell’autonomia organizzativa tra la cedente e le cessionarie, così come prive di prova sono rimaste tutte le affermazioni dell’appellante; né è possibile in appello, ammettersi nuovi mezzi di prova o produrre nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Anche la richiesta di CTU, già respinta in primo grado, non può essere ammessa in questa sede, risultando la stessa del tutto esplorativa, non potendosi colmare le lacune probatorie mediante tale mezzo.
È principio giurisprudenziale consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui ‘ Ai fini del trasferimento del ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento RAGIONE_SOCIALE scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., sul presupposto che in concreto, dopo la cessione del ramo d’azienda, l’attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste in capo alla cedente) ‘. (cfr. da ultimo, Cass. Sez. L., 10/07/2025, n. 18947, Rv. 675846 – 01)
In ordine al requisito soggettivo, poiché lo stesso si atteggia diversamente a seconda che l’atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito è evidente che, nel primo caso, basta la semplice conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e nel secondo, si richiede invece la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell’atto.
Nella fattispecie, il credito vantato dall’attore, sorto nel periodo 2003 -2012, era anteriore agli atti contestati, stante il principio per cui, ‘ In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale ‘. (cfr. Cass. Sez. 3, 05/09/2019, n. 22161, Rv. 654936 – 01), mentre alcun rilievo assume la circostanza che le sentenze di primo e secondo grado e il d.i. 40/2020 fossero state emesse in epoca successiva agli atti contestati.
Vertendosi nell’ipotesi di atti posteriori al sorgere della pretesa creditoria, il requisito soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. in capo ai debitori si esaurisce, quindi, nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza -od agevole conoscibilità- del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata in via presuntiva (cfr. Cass. S ez. 6 – 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019 (Rv. 654318 – 01)); pertanto è sufficiente la mera consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell’intenzione di nuocere ai medesimi e dunque il requisito della mala fede.
Nella fattispecie, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, la prova della scientia damni in capo ai convenuti risulta evidente avuto riguardo al concorso a univoci elementi presuntivi che denotano, nel loro insieme, un preciso disegno finalizzato a sottrarre al creditore la garanzia del suo credito, segnatamente:
–la particolare tempistica degli atti, compiuti nel breve arco temporale di meno di un anno e mezzo e durante le fasi finali del giudizio lavoristico di primo grado;
–la complessiva portata RAGIONE_SOCIALE dismissioni attuate, che mettevano al riparo da prevedibili azioni esecutive di terzi i beni di maggior valore della società debitrice e tutti gli immobili intestati ai suoi quattro soci;
–la specularità, non ascrivibile a mera coincidenza causale, RAGIONE_SOCIALE vicende dispositive e familiari dei due soci accomandatari (entrambi hanno infatti stipulato in data 27/01/2017 due separati atti di costituzione di fondo patrimoniale insieme con le rispettive mogli/socie accomandanti, da cui si sono entrambi separati consensualmente di lì a poco, con assegnazione alle medesime RAGIONE_SOCIALE rispettive abitazioni familiari);
–lo stretto rapporto di affinità/parentela esistente tra tutte le parti contraenti, compresi i ll.rr. RAGIONE_SOCIALE società cessionarie e entrambi figli RAGIONE_SOCIALE due coppie di soci della perfettamente a conoscenza della vertenza di lavoro intentata dal
nei confronti della anche perché ascoltati come testi nell’ambito della stessa causa (come si evince dai verbali di udienza prodotti dall’attore in allegato all’atto di citazione).
Ugualmente infondata è la censura relativa alla ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
A prescindere infatti dall’accoglimento di tutte o di una parte RAGIONE_SOCIALE domande il primo giudice ha valutato la sostanziale soccombenza della cui sono state correttamente addebitare le spese di lite.
Ne consegue il rigetto dell’appello.
Le spese seguono la soccombenza e, nei rapporti fra l’appellante e , vanno liquidate in dispositivo in base al valore della causa (secondo lo scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000) ai sensi del DM n. 147/2022 senza la liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <>.
Spese compensate con riferimento alla intervenuta ai soli fini della litis denuntiatio.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis e quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante soccombe nte, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta
PQM
La Corte di appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da ‘ ‘ avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 1603/2023 pubbl. il 12/06/2023 nel procedimento RG n. NUMERO_DOCUMENTO, così provvede:
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dichiara la contumacia di , , , ;
rigetta l’appello;
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condanna ‘ al pagamento, in favore di ., RAGIONE_SOCIALE spese del grado che liquida in € 9.991,00 oltre rimborso spese generali 15% IVA e CAP come per legge.
spese compensate nei confronti di
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari 25.11 .2025
Il Presidente est. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO