Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2773/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio del secondo (pec EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei liquidatori, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in ROMA, INDIRIZZO;
-resistente –
C.C. 22.11.2023
n. r.g. 2773/2023
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
nonché contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE (pec EMAIL);
–
contro
ricorrenti ricorrenti incidentali – avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1404/2022 depositata il 15/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1404/2022, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e ha confermato la sentenza di prime cure, con condanna dei predetti appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali di primo e di secondo grado a favore dell’appellata Banca popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa.
Per quanto ancora qui di rilievo, con sentenza n. 1020/2020 il Tribunale di Padova aveva dichiarato nei confronti di Banca Popolare di Vicenza RAGIONE_SOCIALE.A., in liquidazione coatta a mministrativa, l’inefficacia di due atti con cui la NOME COGNOME aveva trasferito ai figli, NOME e NOME COGNOME: 1) ‘atto di donazione in data 21 ottobre 2015, Rep. n. 424.620 -Racc. n. 47.832, del AVV_NOTAIO , le quote di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE, 2) ‘atto di cessione’ delle quote ‘ del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, autenticato in data 19 maggio 2016, Rep.n. 425.990 -Racc. n. 48.718, del AVV_NOTAIO‘ , aveva altresì ordinato l’annotazione della sentenza e
C.C. 22.11.2023
n. r.g. 2773/2023
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE condannato i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla Banca le spese del giudizio.
Avverso la decisione della Corte d ‘ appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME fondato su quattro motivi; ha resistito con controricorso la Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in Liquidazione Coatta Amministrativa; con atto di controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno aderito al ricorso principale da NOME COGNOME, sostenendone i motivi di censura.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
La parte ricorrente ha depositato memoria e hanno depositato memoria, inoltre, NOME e NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente principale e i controricorrenti/ricorrenti incidentali adesivi denunciano ‘ violazione o falsa applicazione delle norme sulla competenza e, in particolare, dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 con riferimento alla competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa ‘ , in riferimento all’art. 360 c.p.c. I comma n. 2.
Si dolgono dell’erroneità del rigetto della sollevata eccezione di incompetenza, lamentando che l’art. 3 , comma 2 lett. b), d.lgs. 168/2003 affida alla sezione specializzata in materia di impresa i giudizi relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali, e che quello per cui è causa, volto ad ottenere l’ inefficacia dei due trasferimenti di quote di cui agli atti citati, doveva essere promosso avanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, e non già avanti al Tribunale di Padova.
1.1.1. Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente escluso il ricorso della competenza del tribunale delle imprese specificamente invocate dall’odierna ricorrente , unitamente ai ricorrenti incidentali, avendo la stessa sottolineato con puntualità il carattere meramente incidentale dell’accertamento del credito in contestazione (cfr. sul punto, Cass. Sez. 1, 12/07/2013 n. 17257); credito, la cui effettiva sussistenza deve ritenersi di per sé estranea alla cognizione diretta del giudice della revocatoria, potendo quest’ultimo limitarsi, ai fini dell’accoglimento dell’ actio pauliana , al solo riscontro di una mera aspettativa di credito o anche di un credito meramente condizionato o contestato, da ritenersi di per sé sufficiente a giustificare l’attivazione in via preventiva dello strumento di conservazione della garanzia patrimoniale assicurata dall’art. 2901 c.c. (cfr . Cass. Sez. 3, 22/03/2016, n. 5619); ciò posto, ogni controversia tra le parti avente ad oggetto l’esistenza effettiva del credito non rappresenta l’oggetto dell’odierna controversia, viceversa, correttamente individuato da entrambi i giudici di merito dai contenuti dell’azione pauliana esercitata dalla banca per la tutela del relativo (pur meramente contestato o condizionato) credito nei confronti dei debitori (cfr. Cass. Sez. 6-3, 1/1/2023 n. 3054).
A tale stregua, la ratio decidendi della sentenza impugnata risulta invero non ( quantomeno ) idoneamente censurata dagli odierni ricorrenti.
1.2. Con il secondo motivo denunciano ‘ ex art. 360 c.p.c. I comma n. 3 ‘ la ‘violazione o falsa applicazione dell’art.2901 c.c. anche in relazione all’art. 12 Preleggi, all’art. 832 c.c. ed all’art. 42 della Costituzione. Illegittima individuazione del ‘credito’ quale presupposto per l’azione revocatoria ‘ ; in particolare, contestano l’indirizzo ‘costante’ della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini dell’azione revocatoria ‘è sufficiente l’esistenza di una ragione di credito, anche se
non accertata giudizialmente, in quanto l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa’, aspettativa che non si riveli ‘ prima facie pret estuosa’; sostengono che l’orientamento in questione si fonderebbe ‘su un assunto erroneo’, non essendo vero ‘che l’azione revocatoria, per il solo fatto di non avere conseguenze restitutorie, rimane sprovvista di effetti che direttamente ed a prescindere da ogni altro strumento incidono sul patrimonio del (cosiddetto) debitore’ ( in ricorso, pag. 18); da ciò discenderebbe la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., insieme con ‘numerose altre norme’ e, precisamente: l’art. 12 delle Preleggi, operando ‘una vera e propria modifica del testo di Legge, che si presenta illegittima’ e l’art. 832 cod. civ. e l’art. 42 della Costituzione, posto che il riconoscimento di una ‘concezione lata del credito ai fini dell’art. 2901 c.c.’ comporterebbe un’alterazione del contenuto del diritto di proprietà (in quanto il proprietario non sarebbe ‘l ibero di disporre del proprio bene ponendo in essere efficacemente un del tutto lecito atto efficace erga omnes di trasferimento del bene stesso’).
1.2.1. Il motivo è inammissibile.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero positivamente accertato la sussistenza dei presupposti sia oggettivi che soggettivi dell’azione revocatoria.
In particolare, sulla base di una nozione lata del credito nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità (viene richiamata dalla sentenza impugnata, al riguardo, e tra le altre, la pronuncia Cass. Sez. 3, 15/05/2018 n. 11755; si veda, in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 22/02/2022 n. 5746) la c orte d’appello, in accordo con il giudice di primo grado, ha accertato la non pretestuosità del credito della banca sulla base della esistenza di un giudizio instaurato dalla odierna resistente dinanzi alla sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Venezia
C.C. 22.11.2023
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Pres. L.NOME COGNOME
AVV_NOTAIO per l’accertamento della responsabilità in capo ai suoi ex consiglieri di amministrazione (tra i quali, la COGNOME), tendente ad accertare la loro mala gestio ed ottenere il risarcimento del danno.
Come più volte affermato da questa Corte, la revocatoria è volta alla conservazione alla garanzia patrimoniale e non già all’accertamento dell’esistenza del credito, che nel giudizio ex art. 2901 c.c. deve essere ritenuto probabile, non necessitando neppure un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito (Cass. Sez. 3, 04/08/2016 n. 16293).
Non colgono nel segno neppure le doglianze formulate in merito alla pretesa alterazione del contenuto del diritto di proprietà tenuto conto che, come correttamente sottolineato dalla banca controricorrente (pag. 23 controricorso Banca Popolare di Vicenza), le Sezioni Unite di questa Corte, sin dalla pronuncia 18/05/2004, n. 9440, hanno evidenziato che : ‘d’altra parte, non sembra che, come sostiene la sentenza n. 10414/01, la ricomprensione dei crediti litigiosi, con particolare riferimento a quelli da fatto illecito, tra i crediti eventuali legittimanti l’esercizio dell’azione revocatoria sia tale da determinare una ingiustificata compressione del diritto di proprietà (art. 42 Cost.) sotto il profilo della limitazione del potere del debitore di disporre dei propri beni, sicché una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2901 c.c. imporrebbe di adottare una interpretazione restrittiva. Occorre infatti considerare, al contrario, che la lettura estensiva della norma, in coerenza con il suo inquadramento tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, trova giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, che appaiono egualmente meritevoli di considerazione sia che il credito eventuale tragga origine da un negozio, sia che nasca da un fatto illecito, rivestendo eguale dignità le due posizioni creditorie, e meritando quindi entrambe l’accesso alla tutela conservativa somministrata dall’art. 2901
c.c., nel caso in cui il debitore, in pendenza del giudizio di accertamento del credito compia atti di disposizione del patrimonio suscettivi di pregiudicare le ragioni del creditore».
1.3. Con il terzo motivo, lamenta ‘ ex art. 360 c.p.c. I comma n. 3 ‘ la ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.c. e dell’art. 2901 c.c., oltreche degli art.li 9192 c.p.c., dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 111, comma 2 Cost. (principio di economia processuale) in relazione alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo in attesa della definizione del processo avente ad oggetto l’a ccertamento del preteso (ed insussistente) credito di BPVI nei confronti della Dr.ssa COGNOME.
1.3.1 . Il motivo è infondato.
Vale osservare in proposito che questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte affermato che in caso di pendenza di controversia, avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (v. Cass. Sez. U, 18/05/2004, n. 9440, e, conformemente, Cass. Sez. 3, 17/7/2009, n. 16722; Cass. 14/5/2013, n. 11573; Cass. Sez. 3, 10/2/2016, n. 2673, Cass., Sez. 6 – 3, 5/2/2019, n. 3369; Cass. Sez. 6 – 1, 16/6/2020 n. 11634, Cass Sez. 6 – 3, 26/11/2021 n. 36916). Dunque, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stato proposto il giudizio in revocatoria, il fatto
C.C. 22.11.2023
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE I. RAGIONE_SOCIALE che il primo sia pendente, non rende la sospensione del secondo né doverosa ai sensi dell’art. 295 c.p.c., né facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c..
1.4. Con il quarto motivo lamenta ‘ ex art. 360 c.p.c. I comma n. 3 ‘ la ‘ violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e degli art.li 2727 -2729 c.c. in relazione alla illegittima applicazione della prova presuntiva ed alla reiezione delle istanze istruttorie della Dr.ssa COGNOME ; in particolare la parte ricorrente contesta la sentenza impugnata poiché, nell’accertare l’elemento soggettivo, avrebbe violato il divieto della praesumptio de praesumpto, erroneamente affermando, incidentalmente e in via presuntiva, la responsabilità della COGNOME come amministratrice della Banca popolare di Vicenza e, sulla base di tale presunzione, ritenuta raggiunta la prova della conoscenza del pregiudizio e inoltre, avrebbe violato le norme in tema di presunzioni, ritenendo irrilevante il fatto che la predetta avesse ‘intrapreso, prima ed a prescindere da qualsivoglia vicenda di BPVI, un proprio personale percorso di trasferimento dei propri beni presso i propri congiunti, tra l’altro mediante strumenti (le società di persone) idonei sia a preservare il mantenimento del patrimonio e la sua gestione nell’ambito familiare, sia a garantire una convenienza fiscale’ .
1.4.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha dapprima ribadito quanto già affermato dal giudice di prime cure in conformità al principio enunziato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il relativo proponimento è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore
(tra le altre, viene richiamata, sul punto, la pronuncia resa da Cass., Sez. 6 – 3, 18/06/2019 n. 16221).
Ha poi proseguito, con riferimento alla fattispecie in esame, affermando che «non può dubitarsi della generica consapevolezza in capo alla COGNOME del pregiudizio arrecato ai creditori con gli atti di disposizione impugnati. Come correttamente rilevato dal primo Giudice, non può fondatamente ritenersi che la convenuta fosse ignara di possibili pretese risarcitorie della banca nei suoi confronti al momento del compimento degli atti contestati, sia per la conoscenza delle attività ispettive già poste in essere dalla BCE, sia perché fra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado Banca, pag.159 e doc.4, rassegna stampa anche nazionale ) era divenuta di pubblico dominio la prassi illecita di concedere ai soci ed agli azionisti della banca finanziamenti correlati alla sottoscrizione o all’acquisto di titoli della banca. Nel corso della riunione del consiglio di amministrazione del 12.5.2015 (doc.20 fascicolo di primo grado Banca), inoltre, a fronte delle gravi irregolarità relative ai fondi d’investimento acquistati dalla banca, era stata espressa ‘grave preoccupazione’ del consiglio, che aveva riscontrato l’inadeguatezza del sistema dei controlli, attività di competenza propria del consiglio di amministrazione, dando atto della pendenza delle verifiche ispettive da parte della BCE. In quell’occasione la dott.ssa COGNOME ha partecipato attivamente alla riunione, chiedendo anche chiarimenti su ‘come sia possibile che gli ispettori a bbiano subito individuato le anomalie’ ( v. verbale cit. pag. 32, doc. 20 cit.)» (pagg. 17 e 18).
Secondo la Corte d’appello, inoltre, « La circostanza che immediatamente dopo la predetta riunione del consiglio di amministrazione la convenuta abbia intrapreso il compimento di una serie di atti, diretti a trasferire a terzi a lei vicini ( i figli, le loro società appositamente costituite, la nuora) pressoché tutti i propri beni ( come si
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RAGIONE_SOCIALE evince dall’oggetto degli altri contenziosi pendenti tra le parti) rappresenta un ulteriore indice della piena consapevolezza in capo alla medesima della verosimile pretesa risarcitoria della banca ( in ordine agli altri contenziosi v. sentenza n. 1506-21 del Tribunale di Padova, doc. M fascicolo Banca del presente grado, ammissibile in quanto trattasi di documento formato dopo la scadenza dei termini nel giudizio di primo grado, e sentenza del Tribunale di Padova n. 220/2020, invocata dagli odierni appella nti, poi riformata da questa Corte d’Appello).
Il desiderio invocato dalla dott.NOME COGNOME di porre in essere ‘un passaggio generazionale’ in favore dei figli, anche per i vantaggi fiscali delle operazioni, non è idoneo a escludere l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, non vertendosi in tema d i simulazione, e per la stessa ragione sono irrilevanti il pagamento del corrispettivo dell’atto di cessione e la relativa congruità.» (pag. 18 della sentenza impugnata).
Pertanto, le doglianze formulate, ad onta della loro formale intestazione, tendono in concreto a sollecitare un giudizio di fatto alternativo a quello compiuto in modo piano e adeguato il giudice di merito, risultano pertanto inammissibili.
Inammissibile è del pari la doglianza formulata in ordine alla asserita irrilevanza della circostanza che l’odierna ricorrente a vesse ‘intrapreso, prima ed a prescindere da qualsivoglia vicenda di BPVI, un proprio personale percorso di trasferimento dei propri beni presso i propri congiunti ‘; difatti , la Corte d’appello, lungi da ritenere irrilevante la detta circostanza, ha espressamente ritenuto «non verosimile che i figli della NOME, imprenditori pronti a sostituire la madre per assicurare il mantenimento in ambito familiare delle di lei attività, che si erano organizzati per porre in essere con svariati atti, in pochi mesi, il trasferimento di quasi tutti i suoi numerosi beni, fossero ignari della situazione critica in cui versava la Banca e della responsabilità, anche a
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AVV_NOTAIO titolo di colpa, che poteva conseguirne per la madre in quanto componente del Consiglio di Amministrazione».
Correttamente il Giudice d’appello ha richiamato in proposito l’orientamento di legittimità secondo cui la prova dell’elemento soggettivo del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019).
La Corte veneziana, quindi, oltre al legame familiare e alla qualifica imprenditoriale dei cessionari, ha valutato quali elementi presuntivi gravi, univoci e concordanti, anche l’epoca del compimento degli atti impugnati e il loro inserimento in un più ampio disegno di trasferimento dei beni della madre nell’arco di alcuni mesi.
In merito alle istanze istruttorie offerte dagli appellanti, ha condiviso il giudizio di irrilevanza espresso dal Tribunale di prime cure, in quanto la finalità del ‘passaggio generazionale’ e i vantaggi fiscali perseguiti non sono fattori incompatibili con l’elemento soggettivo necessario per l’accoglimento dell’azione revocatoria e non ha correttamente ritenuto accoglibile neppure l’istanza di c.t.u. , stante l’irrilevanza della congruità o meno del prezzo pattuito (pag. 19 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali adesivi, attesa l’identità della difesa svolta nel presente giudizio.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
C.C. 22.11.2023
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e i controricorrenti incidentali adesivi; condanna la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali adesivi al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza