SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 387 2025 – N. R.G. 00000321 2024 DEPOSITO MINUTA 10 10 2025 PUBBLICAZIONE 10 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE
composta da
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato , ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE contenziosi civili
per l’anno 2024 , promossa da
(c.f.
), residente a Cagliari e
ivi elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende per procura in atti,
C.F.
appellante
contro
(c.f. ), con sede a Conegliano INDIRIZZO), P.
rappresentata giusta procura speciale da
(c.f.
) , con sede a Milano, domiciliata a Cagliari, presso l’AVV_NOTAIO.
zio NOME, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
(c.f. ) , in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata presso i propri uffici a Cagliari e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura regionale per procura speciale in atti, P.
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse d ell’appellante : voglia la Corte d’appello adita, in accoglimento dell’atto di impugnazione proposto dal AVV_NOTAIO avverso la sentenza n. 1909/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari, pubblicata il 2.8.2024 e notificata al sottoscritto Avvocato quale procuratore domiciliatario in data 10.9.2024, conclusiva delle due cause riunite iscritte nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai numeri Rac 4217/2016 e Rac 6521/2020 e in riforma della stessa, contraris rejectis :
A) NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE : riformare integralmente la sentenza di primo grado oggi appellata rigettando in toto le richieste formulate nanti il Tribunale di Cagliari da nelle due cause riunite Rac 4217/2016 e 6521/2020 accogliendo le seguenti conclusioni già precisate in primo grado:
Con riferimento alla prima causa iscritta nel Ruolo Generale del Tribunale di Cagliari al numero di Rac. 4217/2016
1 ) rigettare integralmente l’avversa domanda introduttiva del giudizio Rac.
4217/2016 perché infondata per i motivi sopra esposti ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di Cagliari di cancellare l’eventuale trascrizione della stessa domanda;
2) in accoglimento della eccezione formulata con la memoria ex art. 183
cpc sesto comma n. 1 nei confronti della
respingere per le ragioni sopra illustrate la domanda formulata nei confronti del AVV_NOTAIO contenuta nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta della medesima datata 9.9.2016 in via subordinata lettere a, b e c pagine 6 e 7.
Con riferimento alla seconda causa iscritta nel Ruolo Generale del Tribunale di Cagliari al numero di Rac. 6521/2020
dichiarare illegittimo e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1557/2020 per assoluta assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua emanazione, in ogni caso annullandolo, revocandolo e dichiarandolo privo di effetti per le ragioni indicate nell’atto di opposizione introduttivo del giudizio iscritto nel Ruolo Generale del Tribunale di Cagliari al numero di Rac. NUMERO_DOCUMENTO/2020;
2) rigettare per violazione del principio del ne bis in idem l’avversa domanda formulata dalla creditrice opposta in sede di opposizione volta a ottenere l’accertamento e la successiva condanna di pagamento del credito fondato sul finanziamento n. 0247068094939 concesso al AVV_NOTAIO con scrittura privata in data 24.1.2012 in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni indicate nell’atto di opposizione, con riferimento alla causa civile Rac 4217/2016 pendente nanti il Tribunale intestato promossa da contro a cui poi è stata riuni-
ta la causa Rac. 6521/2020;
condannare la creditrice opposta al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 cpc in favore del AVV_NOTAIO d a liquidarsi in via equitativa.
B) SEMPRE NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE , respingere, in accoglimento della eccezione formulata nei confronti della per le ragioni sopra illustrate, la domanda formulata nei confronti del AVV_NOTAIO contenuta nelle conclusioni in via subordinata della comparsa di costituzione e risposta della medesima Regione datata 9.9.2016 pagine 6 e 7 lettere a, b e c.
C) IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di avvocato dei due giudizi riuniti in primo grado nonché del presente giudizio di impugnazione.
Nell’interesse di voglia la Corte d’appello adita, previo ogni accertamento e declaratoria, rigettare ogni avversa domanda e confermare la sentenza impugnata, salvo se del caso la motivazione. Con vittoria di spese di lite.
Nell’interesse della : voglia la Corte d’appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1909/2024 pubblicata il 2 agosto 2024, in ogni caso, condannare l’appellante alle spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2016, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari (proc. n. 4217/2016 R.G.), , e la
della chiedendo, da un lato, l’accertamento della propria qualità di creditrice nei confronti del primo convenuto in relazione a due rapporti di finanziamento (euro 365.800,69, quale saldo debitore alla data del 16 marzo 2016 del mutuo a rogito AVV_NOTAIO del 23 gennaio 2008 ed euro 211.418,44, quale saldo debitore alla data del 17 marzo 2016 del finanziamento concesso con scrittura privata del 24 gennaio 2012 ), e, dall’altro, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti dispositivi del patrimonio immobiliare del debitore: l’atto di assegnazione di immobili a favore della rona del 12 maggio 2011 (piena proprietà dell’immobile ubicato a Iglesias in INDIRIZZO nonché di altro immobile di Cagliari in INDIRIZZO, con annessi cantina e posto auto, del quale peraltro si era riservato il diritto di abitazione vita natural durante) e del l’atto di rinuncia abdicativa del 19 giugno 2015, con cui la stessa aveva inteso trasferire alla Regione la proprietà dell’immobile di Cagliari. Cont
Il resistette, contestando l’esistenza e la quantificazione del credito azionato ed eccependo l’insufficienza della documentazione prodotta dalla banca, in particolare l’assenza di quietanze, conteggi analitici RAGIONE_SOCIALE interessi moratori e l’inidoneità della documentazione contabile in atti a ricostruire il saldo del conto corrente su cui era stato accreditato il finanziamento del 2012.
In relazione alla domanda revocatoria, il convenuto sostenne la natura onerosa RAGIONE_SOCIALE atti impugnati, in quanto espressione di un accordo solutoriocompensativo intervenuto in sede di divorzio, e negò la sussistenza RAGIONE_SOCIALE elementi soggettivi richiesti dall’art. 2901 c.c.
Anche la eccepì l’infondatezza della domanda revocatoria, evidenziando la natura obbligata e compensativa RAGIONE_SOCIALE atti dispositivi, l’assenza di
consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e la preesistenza di una garanzia ipotecaria a favore della banca sull’immobile oggetto di revocatoria.
I ntervenuta in relazione all’atto di rinuncia abdicativa, la
sostenne la natura unilaterale e non traslativa dell’atto, affermando che l’acquisto del bene da parte dell’ente pubblico era avvenuto a titolo originario ex art. 827 c.c. e art. 14 dello Statuto Speciale della con conseguente caducazione di ogni peso o vincolo preesistente.
Quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da in data 30 giugno 2020 si costituì in giudizio che confermò integralmente le domande e le allegazioni della cedente.
*
Nelle more del giudizio, la stessa ottenne dal Tribunale di Cagliari il decreto ingiuntivo n. 1557/2020, provvisoriamente esecutivo, per l’importo di euro 299.285,05, fondato sul citato contratto di finanziamento del 2012.
Il propose opposizione, dando così avvio al procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., nel cui ambito (per quanto rileva in questa sede) lamentò:
-che era già intervenuta quale cessionaria del medesimo credito nel citato procedimento n. 4217/2016 R.G., in palese violazione del principio ne bis in idem ;
-l’in sussistenza d i elementi idonei a dimostrare l’esistenza del supposto credito (secondo la medesima linea difensiva del primo giudizio).
I due procedimenti vennero riuniti con ordinanza del 23 marzo 2023 ai fini della trattazione congiunta.
All’esito d i un ‘istruttoria essenzialmente documentale, con la sentenza n. 1909, pubblicata il 2 agosto 2024, il Tribunale:
rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo , sul rilievo che a) nulla ostasse alla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo in pendenza, dinanzi allo stesso ufficio, di un giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio; b) fossero infondate le eccezioni sollevate in ordine alla carenza di prova del credito, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini probatori, la produzione del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento , della prova dell’erogazione e della certificazione notarile dell’esposizione debitoria, in applicazione della regola per cui ove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l’allegazione dell’inadempimento del debitore, gravando su quest’ultimo l’onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte;
condannò il al pagamento di euro 365.800,69, oltre interessi convenzionali, in relazione al mutuo del 2008, ritenendo provata l’esistenza del credito sulla base del contratto notarile, della certificazione notarile e del riconoscimento del debito da parte del debitore;
accolse la domanda revocatoria limitatamente al l’atto di assegnazione de ll’immobile di Cagliari, sul rilievo che tale trasferimento, pur formalmente inserito in un accordo divorzile, avesse natura sostanzialmente gratuita e fosse preordinato a sottrarre il bene alla garanzia patrimo-
niale dei creditori;
dichiarò altresì inefficace l’atto di rinuncia abdicativa del 19 giugno 2015 della ritenendolo un ulteriore atto dispositivo volto a eludere le ragioni creditorie, privo di causa onerosa e non giustificato da esigenze economiche reali.
condannò il e la alla rifusione delle spese processuali in favore di ;
compensò le spese tra la creditrice e la in considerazione della natura unilaterale dell’atto revocato;
rimise in istruttoria la causa limitatamente alle domande riconvenzionali proposte dalla concernenti la validità ed efficacia dell’atto di rinuncia abdicativa e la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria .
Tale decisione è stata impugnata dal per violazione di legge, erronea valutazione delle prove e omessa considerazione delle eccezioni sollevate in merito alla sussistenza e quantificazione del credito, nonché alla natura e agli effetti RAGIONE_SOCIALE atti dispositivi oggetto di revocatoria.
2.1. Con un primo motivo , l’appellante ha ribadito la violazione del principio del ne bis in idem , per duplicazione della domanda, azionata col decreto ingiuntivo n. 1557/2020, fondato sul medesimo credito già oggetto di accertamento nel procedimento R.G. 4217/2016, e ha lamentato che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto infondata l’eccezione, richiamando giurisprudenza non pertinente al caso concreto.
2.2. Con un secondo motivo , il ha censurato l’i nsufficiente prova del credito azionato e, in particolare, la validità del decreto ingiuntivo per carenza
dei requisiti documentali previsti dagli artt. 633 e 634 c.p.c. e dall’art. 50 T.U.B., per avere la creditrice prodotto una mera fotocopia del contratto di finanziamento, priva di quietanze, di conteggi analitici RAGIONE_SOCIALE interessi di mora, di estratti conto e di documentazione contabile idonea. È stata altresì contestata la validità della certificazione notarile prodotta, ritenuta priva dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa vigente.
Sotto altro profilo, il ha evidenziato la natura di mutuo di scopo convenzionale del contratto di finanziamento, finalizzato al consolidamento del debito preesistente sul conto corrente n. 0000/18732190, come espressamente indicato nel contratto e nella lettera di accompagnamento, con mandato irrevocabile alla banca per l’utilizzo diretto della somma finanziata.
L’impugnante ha denunciato l’errore del Tribunale consistente nell’aver ritenuto irrilevante la correlazione tra il finanziamento e il conto corrente, omettendo di considerare che:
-il finanziamento non aveva generato nuova provvista, ma aveva avuto la funzione di estinguere una passività preesistente;
-la mancata produzione RAGIONE_SOCIALE estratti conto e della documentazione bancaria aveva impedito la verifica della correttezza dell’importo ingiunto.
2.3. Con un terzo motivo , l’appellante ha denunciato , anche con riferimento al contratto di mutuo stipulato nel 2008, l’assenza di prova dell’inadempimento e della quantificazione del credito, avendo omesso la banca di produrre le quietanze, il piano di ammortamento dettagliato, il conteggio RAGIONE_SOCIALE interessi di mora e la documentazione necessaria a ricostruire il saldo debitorio.
Il Tribunale -ha concluso il – ha erroneamente ritenuto sufficiente la produzione del contratto e di una certificazione generica.
2.4 Con un quarto motivo , ha impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. con riguardo all’immobile di INDIRIZZO a Cagliari.
Secondo la prospettazione difensiva:
l’ atto impugnato era stato qualificato erroneamente come gratuito, malgrado si trattasse di un atto a titolo oneroso, posto in esecuzione di accordi divorzili recepiti nella sentenza n. 1008/2011 del Tribunale di Cagliari e costituisse una modalità solutoria dell’assegno divorzile una tantum e non una liberalità;
non sussistevano i presupposti della revocatoria ordinaria, in quanto:
o il credito vantato dalla banca non era stato dimostrato né nella sua esistenza né nella sua entità, come già dedotto nei precedenti motivi di appello;
o l ‘ eventus damni era insussistente , poiché l’immobile era già gravato da ipoteca in favore della stessa banca sin dal 2008 e il suo patrimonio risultava capiente al momento dell’atto, come dimostrato dalle visure catastali prodotte (tre immobili ulteriori di proprietà);
o la scientia damni e il consilium fraudis non erano stati provati, essendo l’atto di disposizione frutto di accordi divorzili tra coniugi separati da oltre trent’anni, senza alcuna frequenta zione o comunanza di interessi, e tenuto conto che le sue vicende giudiziarie erano emerse solo nel l’anno 2013, mentre l’atto impugnato risaliva al 2011;
era censurabile il ragionamento del Tribunale circa la sussistenza del
consilium fraudis solo con riferimento all’immobile di Cagliari, ma non a quello di Iglesias, pur essendo entrambi oggetto del medesimo atto e della medesima transazione divorzile;
era infondata la valutazione del Tribunale circa la sproporzione tra il valore dell’immobile ceduto e l’assegno divorzile, tenuto conto dei gravami insistenti sull’immobile (diritto di abitazione e ipoteca) e della sua limitata commerciabilità.
2.5. Con un quinto motivo , il ha argomentato che la riforma della sentenza impugnata avrebbe giustificato la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, con riferimento alla seconda causa (R.G. 6521/2020), per aver agito in mala fede e con colpa grave.
2.6 Con un sesto motivo , il ha contestato la declaratoria di inefficacia dell’atto di rinuncia abdicativa del 2015 e la rimessione in istruttoria delle domande riconvenzionali della evidenziando che:
la rinuncia aveva riguardato esclusivamente la nuda proprietà, non il diritto di abitazione a egli riservato e non era preordinata a sottrarre il bene ai creditori;
l’atto non aveva prodotto effetti traslativi in assenza di accettazione formale da parte della Regione;
le domande riconvenzionali della Regione erano state proposte in violazione delle regole processuali (assenza di chiamata in causa, mancata mediazione) e risultano infondate, poiché mirano a cancellare diritti reali preesistenti e opponibili.
Malgrado la regolare notificazione dell’atto di appello, è rimasta contumace.
e la si sono costituite e hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.
3. Il primo motivo è infondato.
L ‘appellante si è limitato a enunciare, in modo del tutto assertivo e privo di qualsivoglia argomentazione giuridica, che il principio applicato dal primo giudice sarebbe irrilevante nel caso di specie, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata né indicare le ragioni per cui la giurisprudenza richiamata dal Tribunale non troverebbe applicazione. Tale modalità di deduzione, priva di specifica indicazione delle ragioni di diritto e di fatto per cui la decisione sarebbe erronea, si pone ai limiti dell’inammissibilità del motivo di appello, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi (Cass. Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481)
In ogni caso, come correttamente osservato dal Tribunale, la proposizione di un ricorso monitorio da parte della creditrice , successivamente alla domanda di condanna già formulata in sede ordinaria per il medesimo credito, non ha determinato alcuna duplicazione di titoli esecutivi né ha dato luogo a una violazione del principio del ne bis in idem .
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che la pendenza di un giudizio ordinario non precluda la proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo né l’emissione del decreto stesso, e che, in caso di opposizione, i procedimenti possono essere riuniti ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 273 e 274 c.p.c.,
con assorbimento della domanda ordinaria in caso di conferma del decreto ( cfr . Cass., 11 giugno 2002, n. 8327).
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente disposto la riunione dei procedimenti e, all’esito, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1557/2020, rigettando l’opposizione e dichiarando assorbita la domanda di condanna originariamente proposta per il medesimo credito. Non vi è stata, dunque, alcuna duplicazione di titoli né tantomeno emissione di due condanne per lo stesso credito: il Tribunale si è limitato a rigettare l’opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo, senza emettere ulteriore condanna sulla medesima pretesa.
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Il secondo e il terzo motivo di impugnazione, con i quali l’appellante ha contestato la fondatezza della condanna al pagamento delle somme dovute in forza del contratto di finanziamento del 2012 e del contratto di mutuo del 2008, sono infondati e devono essere rigettati.
In particolare, l’appellante ha lamentato che la creditrice non avrebbe fornito prova sufficiente dell’esistenza e dell’ammontare del credito, non avendo prodotto gli estratti conto, le quietanze di pagamento, né la ricostruzione analitica dei movimenti a debito e a credito intervenuti nel corso del rapporto.
Tali doglianze non colgono nel segno.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’accertamento del credito derivante da contratto di mutuo o di finanziamento, non è necessaria la ricostruzione dell’andamento del rapporto mediante l’individuazione dei movimenti contabili né l’indicazione delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca ( cfr . Cass., 21 dicembre 2018, n. 33355; 6 giugno 2018, n. 14640 e 29 ottobre 2016, n. 21092).
È sufficiente, invece, la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, che può desumersi dalla quietanza contenuta nel contratto stesso e dalle certificazioni prodotte in giudizio ( cfr .; Cass., ord. 2 gennaio 2023, n. 21).
Nel caso di specie, la creditrice ha prodotto in giudizio i contratti di mutuo e di finanziamento, dai quali emerge chiaramente l’avvenuta (pacifica) erogazione delle somme nonché le certificazioni notarili attestanti l’esposizione debitoria del debitore, con indicazione delle rate scadute e RAGIONE_SOCIALE interessi maturati.
Tali documenti, unitamente alla mancata prova da parte dell’appellante di aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali, costituiscono prova sufficiente del credito azionato.
Le contestazioni dell’appellante si risolvono, pertanto, in mere affermazioni generiche e non supportate da elementi idonei a contrastare la documentazione prodotta dalla creditrice.
A differente soluzione non conduce il riferimento dell’appellante al mutuo di scopo, giacché sarebbe stato, evidentemente, onere del deducente svolgere l’attività di allegazione circa l’esistenza dei presupposti per una rettifica del saldo del conto corrente e produrre tutta la relativa documentazione e non già onere della banca, forte di un contratto di finanziamento, dimostrare la debenza del debito estinto con la somma derivante dal l’accensione del finanziamento.
5. Il quarto motivo , volto a censurare la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di trasferimento dell’immobile, INDIRIZZO a Cagliari a favore di non merita accoglimento.
Le valutazioni espresse dal primo giudice appaiono pienamente condivisibili, sia sotto il profilo della qualificazione giuridica dell’atto impugnato, sia in
relazione alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.
Prima di tutto, occorre sottolineare come non possa ritenersi ostativa all’azione revocatoria la circostanza che il trasferimento sia avvenuto in esecuzione di accordi divorzili.
Costituisce ius receptum l’affermazione secondo cui la qualificazione di un atto come gratuito o oneroso non può fondarsi sulla mera riconducibilità di esso a intese patrimoniali tra coniugi, ma deve essere effettuata alla luce del concreto atteggiarsi RAGIONE_SOCIALE spostamenti patrimoniali intervenuti tra le parti (Cass., ord. 22 arile 2025, n. 10545).
L’atto in questione sfugge alle connotazioni classiche sia dell’atto di donazione sia dell’atto di vendita e svela una tipicità propria, la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell’eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della vita matrimoniale (tra le tante , Cass. 14 marzo 2006, n. 5473).
È, dunque, necessario verificare se l’atto si inserisca in una sistemazione solutoria-compensativa dei rapporti economici maturati nel corso della convivenza matrimoniale ovvero se esso costituisca una liberalità priva di corrispettivo.
Nel caso di specie, il trasferimento dell’immobile di Cagliari è avvenuto a distanza di oltre ventisei anni dalla separazione personale tra i coniugi, in un contesto in cui l’unico figlio della coppia aveva, evidentemente, già raggiunto la maggiore età e non risultava più economicamente dipendente ( cfr . sentenza
cessazione effetti civili del matrimonio, doc. 6 convenuto primo grado).
In tale quadro, la sola attribuzione della nuda proprietà dell’immobile d’ Iglesias, già assegnato alla in sede di separazione, poteva ragionevolmente costituire modalità solutoria dell’assegno divorzile.
Diversamente, il trasferimento dell’immobile di Cagliari, che non era stato in alcun modo oggetto di regolamentazione in sede di separazione né risultava funzionale al soddisfacimento di obblighi di mantenimento, si configura come atto eccedente la citata logica compensativa e privo di giustificazione causale rispetto alla definizione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi, assumendo, pertanto, natura gratuita (ai fini che ci occupano).
Quanto alla sussistenza del credito in capo alla parte attrice, è agevole rinviare a quanto già osservato in sede di rigetto del secondo e del terzo motivo di appello, ove si è dato atto della piena prova del credito azionato.
In ordine al requisito oggettivo dell’ eventus damni , va ribadito che, secondo consolidata giurisprudenza, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass., ord. 18 aprile 2025, n. 10298).
In tale prospettiva, l’esistenza di una garanzia ipotecaria sull’immobile oggetto di trasferimento non esclude l’interesse del creditore all’azione revocatoria, avuto riguardo al credito vantato per il finanziamento del 2012, di natura
chirografaria e di rilevante entità.
Agli stessi fini, la produzione di visure catastali relative a tre immobile, non accompagnata, del resto, da adeguata attività assertiva sul loro valore, non esclude la compromissione della garanzia patrimoniale del creditore.
In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell ‘ eventus damni (Cass., ord. 25 settembre 2019, n. 23907).
Infine, quanto al requisito soggettivo, la natura gratuita dell’atto rende sufficiente, ai fini dell’azione revocatoria, la sola consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore ( scientia damni ), senza che sia necessario accertare la partecipazione del terzo ( consilium fraudis ).
Il primo giudice ha correttamente individuato nel comportamento del gli elementi sintomatici della scientia damni , desumibili dalla sequenza temporale e dalla natura dell’atto dispositivo.
Al momento del trasferimento, il versava già in una condizione di conclamata esposizione debitoria, come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio dall’attrice in primo grado e dalla successiva sottoscrizione dell’accordo del 24 aprile 2012 con la banca creditrice (doc. 15 parte attrice primo grado).
È del tutto evidente che, in tale contesto, il debitore fosse pienamente consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore mediante la sottra-
zione dell’immobile, costituente la sua principale unità abitativa , alla garanzia patrimoniale.
Ai fini che ci occupano non è necessaria la prova di un intento fraudatorio, essendo, in realtà, sufficiente, in un contesto di crisi economica già conclamata, la semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Alla luce di quanto esposto, il motivo di appello deve essere rigettato, con conferma della declaratoria di inefficacia dell’atto di trasferimento pronunciata dal Tribunale.
Il sesto motivo è palesemente inammissibile, sotto due profili:
quanto alla dichiarazione di inefficacia dell’atto di rinuncia abdicativa della è evidente come il non abbia interesse alcuno, ai sensi dell’art. 100 c.p. c., all’impugnazione della dichiarazione di inefficacia dell ‘ atto, giacché essa non colpisce un atto dispositivo di un proprio diritto soggettivo;
quanto alla domanda riconvenzionale trasversale, rispetto alla quale assumerebbe il RAGIONE_SOCIALE di coevocato, è evidente come la pronuncia impugnata non abbia alcun contenuto decisorio lesivo di diritti della parte, avendo il primo giudice disposto la separazione della causa relativa alle domande riconvenzionali proposte dalla causa separata che potrà costituire l’ambito di verifica dell’eventuale RAGIONE_SOCIALE di coevocato del .
Il quinto motivo non costituisce una vera censura della sentenza impugnata ma una mera sollecitazione all’applicazione, nel governo delle spese di lite, del principio di soccombenza per il caso di riforma della pronuncia appellata.
Tanto precisato, il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna
dell’appellante , in considerazione del criterio della soccombenza, alla rifusione in favore delle appellate delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
In conformit à con l’univoco orientamento della Suprema Corte, in forza del quale il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall’attore, a tutela del quale viene proposta l’azione revocatoria stessa (ord. 12 luglio 2023, n. 19963).
Sullo scaglione euro 520.000-1.000.000,00 (avuto riguardo ai crediti di ), i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione. Cont
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigetta l’appello proposto da contro la sentenza n. 1909/2024 del Tribunale di Cagliari;
condanna l’appellante alla rifusione in favore dell e appellate delle spese processuali, che liquida, per ciascuna, in euro 13.768,00 per compensi, oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.;
dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo
unificato dovuto per l’impugnazione.
Cagliari, 10 ottobre 2025
Il consigliere estensore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME