Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30070 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30070 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22107/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
CONTRO
NOME;
–
intimato-
CONTRO
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
e sul ricorso iscritto al medesimo n. di RG proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -intimato-
COGNOME NOME, come sopra rappresentato e difeso;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 622/2017 depositata l ‘ 08/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
Il Tribunale di Messina ingiunse al Comune di Torregrossa in data 25/11/2002 il pagamento a COGNOME NOME della somma di € 19.078,48 oltre interessi e spese relative ai compensi a lui spettanti per la redazione del progetto di ristrutturazione del mattatoio comunale ed adeguamento di impianto elettrico e di depurazione.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Torregrossa propose opposizione al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all’ingiunzione in quanto l’incarico era stato affidato a COGNOME NOME con contratto nullo mancante della sottoscrizione del NOME. Il Tribunale di Messina accolse l’opposizione del Comune di Torregrossa.
COGNOME NOME appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Messina la quale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò l’opposizione inammissibile stante la mancanza di delibera della Giunta Comunale che autorizzava la costituzione in giudizio e confermò il decreto ingiuntivo condannando sia il Comune di Torregrossa che il NOME in solido tra loro a pagare il compenso professionale a COGNOME NOME.
Avverso la sentenza nr.622 del 2017 della Corte di Appello di Messina propongono ricorso per cassazione separatamente con atti autonomi sia il NOME sig. COGNOME NOME, con atto notificato in data 12.09.2017 affidato
a due motivi, sia il Comune di Torregrossa con atto affidato ad un motivo. COGNOME NOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due ricorsi cui è stato attribuito il medesimo numero di ruolo vanno esaminati congiuntamente per la loro sostanziale identità.
Con il primo motivo di ricorso il NOME COGNOME e con l’unico motivo il Comune di Torregrossa denunciano infatti la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 182 e 374 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza di autorizzazione della Giunta municipale e difetto di legittimazione passiva del NOME mentre, al contrario, non solo non era necessaria l’autorizzazione della Giun ta ma la stessa Giunta aveva ratificato in appello con atto del 9/2/2012 tutti gli atti processuali compiuti in primo grado.
Con il secondo motivo il ricorrente NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 106 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Messina aveva errato nel condannare il NOME a pagare le spese di ambo i gradi di giudizio in solido con il Comune RAGIONE_SOCIALE Torregrossa.
Il primo motivo di ricorso e l’identico motivo unico del Comune sono fondati e devono essere accolti, restando assorbito il secondo motivo del ricorso COGNOME.
Non è contestato, in quanto risultante dalla sentenza impugnata, che il comune di Torregrotta, con la delibera n. 15 del 09.02.2011, depositata nel giudizio di appello, in uno alla propria comparsa di costituzione in giudizio, ha provveduto a sanare ogni e qualunque eventuale difetto di
rappresentanza nel giudizio di cui sopra in capo al sindaco che ha rilasciato la procura per proporre opposizione al D.I. n. 1081/2002 del 25.11.2002.
Vale, quindi, e deve essere applicato il principio di diritto affermato dalle SS.UU., secondo il quale ( Sez. U, Sentenza n. 8020 del 27/04/2004 ) ‘L’autorizzazione a stare in giudizio emessa dall’organo collegiale competente, che è necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla ” legitimatio ad processum “, ossia all’efficacia e non alla validità della costituzione dell’ente medesimo a mezzo dell’organo che lo rappresenta; essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e, quindi, anche dopo che sia scaduto il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo, senza che la controparte possa dedurre l’insussistenza delle ragioni d’urgenza che hanno indotto l’organo che rappresenta l’ente pubblico (nella specie, il Presidente di una regione) a proporre l’opposizione senza essere ancora munito dell’autorizzazione dell’organo (nella specie, la Giunta), al quale unicamente spetta la valutazione della correttezza dell’operato del primo.’ (vedi anche Cass. SS.UU. 27.04.2004 n. 8020; Civ. Sez. III 2391/2004; Sez. I 5135/2004; Sez. III, n. 19164/2005; Sez. I, n. 21811/2006; Sez. I 15304/2007; Sez. I 16382/2007).
Con la decisione impugnata, il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, ritenendo l’opposizione proposta dal comune di Torregrotta ab origine inammissibile con la conseguente operatività della decadenza d i cui all’art. 641 c.p.c . Né alcun rilievo può avere la circostanza menzionata dalla Corte di appello secondo cui la ratifica è intervenuta dopo la definizione del giudizio di primo grado e dopo la notificazione dell’appello dato che l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo era stata sollevata dall’opposto
NOME COGNOME in sede di discussione orale e respinta dal Tribunale costituendo poi oggetto del secondo motivo di appello da parte del sig. COGNOME.
In considerazione di quanto sopra, e come precisato, i ricorsi proposti devono essere accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio alla Corte di Appello di Messina anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso del Comune di Torregrotta e il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della