Prescrizione Crediti Lavoro: La Cassazione Conferma la Sospensione in Assenza di Stabilità Reale
Con la recente ordinanza n. 30066/2023, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale nel diritto del lavoro: la decorrenza della prescrizione crediti lavoro. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: in assenza di un regime di stabilità occupazionale che protegga efficacemente il lavoratore dal licenziamento, il termine di prescrizione per i crediti retributivi rimane sospeso per tutta la durata del rapporto. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa: Dall’Apprendistato al Riconoscimento dell’Anzianità
La controversia ha origine dalla richiesta di un lavoratore di vedersi riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l’intera durata del suo precedente contratto di apprendistato. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione al dipendente, dichiarando la nullità delle clausole del contratto collettivo e di un accordo sindacale che escludevano tale computo. I giudici di merito avevano quindi condannato l’azienda datrice di lavoro, un’importante società del settore ferroviario, al pagamento delle differenze retributive maturate.
La Questione della Prescrizione Crediti Lavoro in Cassazione
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, non contestando più la questione dell’anzianità, ma sollevando un’eccezione di prescrizione. Secondo la tesi della società, a seguito delle riforme del mercato del lavoro introdotte nel 2012 (legge n. 92), il lavoratore godrebbe di una ‘tutela forte’ contro i licenziamenti. Tale stabilità, a dire della ricorrente, eliminerebbe il cosiddetto metus, ovvero il timore del dipendente di essere licenziato per aver rivendicato i propri diritti. Di conseguenza, la prescrizione dei crediti di lavoro dovrebbe decorrere regolarmente anche in costanza di rapporto e non rimanere sospesa fino alla sua cessazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente il ricorso, definendolo infondato. I giudici hanno richiamato un solido e recente orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza Cass. n. 26246 del 2022) per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato dalle riforme del 2012 e del 2015 (Jobs Act), non è assistito da un regime di stabilità reale.
La Corte ha specificato che la mancanza di una predeterminazione certa delle ipotesi di licenziamento e di una tutela pienamente reintegratoria non consente di considerare superato quello stato di soggezione psicologica del lavoratore che giustifica la sospensione della prescrizione. In altre parole, il timore di subire ritorsioni, come un licenziamento, è ancora presente e concreto. Pertanto, per tutti i diritti che non risultano già prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione (quinquennale per i crediti di lavoro, ai sensi dell’art. 2948, n. 4 c.c.) inizia a decorrere solo ed esclusivamente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le Conclusioni
La decisione in esame consolida un principio di fondamentale importanza a tutela dei lavoratori. La Cassazione, con la sua funzione nomofilattica, ha chiarito che le modifiche legislative degli ultimi anni non hanno introdotto un livello di stabilità occupazionale tale da modificare le regole sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi. Il lavoratore può quindi far valere i propri diritti economici anche a distanza di anni, senza il timore che questi si estinguano durante il rapporto di lavoro, potendo agire legalmente entro cinque anni dalla sua conclusione. Questa ordinanza rappresenta una garanzia essenziale per l’effettività dei diritti dei dipendenti nel nostro ordinamento.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per i crediti di lavoro?
Secondo la Corte di Cassazione, il termine di prescrizione per i crediti di lavoro inizia a decorrere solo dalla data di cessazione del rapporto, poiché durante lo svolgimento dello stesso non sussiste un regime di stabilità tale da eliminare il timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro.
Le riforme del 2012 e 2015 (Jobs Act) hanno introdotto una stabilità del rapporto di lavoro sufficiente a far decorrere la prescrizione durante il rapporto stesso?
No. La Corte ha stabilito che le normative introdotte dalla Legge n. 92/2012 e dal D.lgs. n. 23/2015 non hanno creato un regime di stabilità reale e adeguata. Pertanto, la regola della sospensione della prescrizione in costanza di rapporto rimane valida.
Il periodo di apprendistato è valido per il calcolo dell’anzianità di servizio?
Sebbene la Cassazione si sia concentrata sulla prescrizione, ha rigettato il ricorso contro una sentenza di secondo grado che aveva confermato il diritto del lavoratore al pieno riconoscimento dell’anzianità maturata durante l’apprendistato ai fini degli scatti retributivi, dichiarando nulle le clausole contrattuali contrarie.