Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2042 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2042 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 2819/2024 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche a ll’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-Ricorrenticontro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
– controricorrente-
E
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Procura Generale della Corte di Appello di Milano
-intimati-
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3549/2023, depositata in data 18/12/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE presentava domanda di concordato preventivo in data 15/2/2021, con successiva ammissione alla procedura del 14/4/2021.
Il 31/5/2021 la società debitrice veniva autorizzata a costituire la RAGIONE_SOCIALE, partecipata al 100% da RAGIONE_SOCIALE, per problemi per l’ottenimento del Durc, con conseguente affitto d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE.
Il 7/4/2022 la società presentava la modifica della domanda, passando dalla continuità diretta a quella indiretta.
Il commissario giudiziale forniva il proprio parere ex art. 172 l.f. il 4/10/2022.
Il 9/12/2022 il commissario giudiziale dava atto del mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggioranze.
All’esito della votazione non si raggiungeva la maggioranza, in quanto solo una classe votava favorevolmente, mentre vi era il voto contrario di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
Il P .M. chiedeva dichiararsi il fallimento e il commissario giudiziale il 30/3/2023 presentava relazione ex art. 173 l.f., evidenziando plurimi atti di frode.
Con sentenza n. 3549/2023, del 18/12/2023, la Corte d’appello di Milano, rigettava il reclamo proposto avverso il decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo ex art. 173 l.f. e della sentenza dichiarativa di fallimento della società, presentato da RAGIONE_SOCIALE, dai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che dalle creditrici RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
2.1. In particolare, la Corte territoriale esaminava partitamente le cinque contestazioni formulate dal commissario giudiziale, fatte proprie dal tribunale.
2.2. Per quel che ancora qui rileva, con riferimento alla seconda contestazione relativa al corso di formazione «interfaccia uomo macchina», che si sarebbe tenuto nel corso della procedura di concordato preventivo, la Corte territoriale dubitava dello svolgimento dello stesso, in quanto i dipendenti della società erano stranieri, svolgevano solo funzioni manuali e l’attività della società era in corso di cessazione.
Tra l’altro, i costi effettivamente sostenuti non erano di euro 60.000,00, come sostenuto del reclamante, ma di euro 500.378,88, in ragione RAGIONE_SOCIALE remunerazioni dovute ai dipendenti per le ore trascorse nella formazione.
Di qui, le perplessità in ordine al credito di imposta maturato, in conseguenza dello svolgimento del corso di formazione, per la somma di euro 229.304,00.
La condotta posta in essere dalla società debitrice integrava, peraltro, anche un di atto straordinaria amministrazione, che necessitava dell’autorizzazione ex art. 167 l.f.
2.3. Con riguardo alla terza contestazione relativa alla nota di credito irricevibile per euro 778.186,09, osservava la Corte d’appello che, proprio per la normativa fiscale applicabile ratione temporis , la nota di credito non poteva essere considerata, sicché veniva meno parte del debito della società in concordato, con un minore costo di euro 637.000,00, che determinava un maggiore utile, con la conseguente influenza sul giudizio dei creditori.
2.4. La quarta contestazione del commissario giudiziale, ritenuta fondata dal tribunale, veniva confermata anche dalla Corte d’appello in relazione al pagamento anomalo di euro 237.000,00, effettuato prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, in favore della creditrice RAGIONE_SOCIALE.
Si trattava di un rilevante atto di disposizione patrimoniale, suscettibile anche di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., compiuto prima dell’apertura del concordato preventivo, quando la società debitrice era già in stato di crisi.
La società fornitrice RAGIONE_SOCIALE, poi, era priva di PEC attiva, non depositava i bilanci, emetteva e annullava fatture in modo vorticoso ed aveva ad oggetto sociale l’ import -export di auto e moto nuove, non potendo dunque rappresentare un creditore strategico.
2.5. Con la quinta contestazione si faceva riferimento all’errata contabilizzazione di perdite nell’ambito del consolidato fiscale, tra la società consolidante RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE) e la società consolidata RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, poiché l’opzione per il consolidato riguardava l’anno 2022, sicchè l’istituto del consolidato non poteva certo essere applicato per l’anno precedente (2021). Non vi era un credito di RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo di euro 3.711,85, ma un suo debito di euro 317.791,15.
A fronte di tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, quale amministratore RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE
s.r.l, i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre alla creditrice RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso il fallimento RAGIONE_SOCIALE, depositando memoria scritta.
Sono rimaste intimate la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE,
la SCAMA e la Procura Generale della Corte di appello di Milano.
CONSIDERATO CHE:
Quanto alla preliminare eccezione formulata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente, in ordine all’inammissibilità del motivo di reclamo proposto contro la revoca del concordato, in quanto la relativa questione – fondata sulla asserita convenienza della proposta di concordata – non sarebbe stata decisa dalla Corte d’appello e, essendo rilevabile d’ufficio, potrebbe essere esaminata da questa Corte, si evidenzia che la Corte territoriale ha ritenuto correttamente assorbita tale questione (cfr. pagina 11 «Né si può fare questione della sua asserita non rilevante entità, incidendo in percentuale su una misura del solo 0,6% del totale, alla luce del principio, sopra riportato, secondo cui il compimento di atti in frode costituisce un disvalore di per sé, indipendentemente dal fatto che la proposta possa in astratto essere comunque conveniente»).
1.1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «Capo B della Sentenza (Anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. Interfaccia uomo macchina da utilizzare con modello F24 per complessivi euro 229.304,00 da parte di RAGIONE_SOCIALE). Violazione degli articoli 173 e 167 l.f. e 2697, secondo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Per i ricorrenti la Corte d’appello si è limitata a dubitare dell’effettuazione del corso, trattandosi di un mero sospetto.
Non vi sarebbe stato il compimento di alcun atto di frode, in relazione al credito di imposta per euro 229.304,00, sorto dall’effettuazione del corso di formazione ed utilizzabile in compensazione con il modello F24.
Tra l’altro, in ordine agli atti di frode, la valutazione dovrebbe essere effettuata ex ante , e non ex post .
Vi era, tra l’altro, documentazione che attestava il controllo dei conti da parte del revisore.
Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «Capo C della Sentenza (Contabilizzazione nell’esercizio 2021 da parte di RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo di una nota di credito irricevibile per l’importo complessivo di euro 778.186,69). Violazione e falsa applicazione degli articoli 173 e 180 l.f. , nonché dell’art. 26 d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Per i ricorrenti, la contestazione del commissario giudiziale sarebbe derivata da un mero errore contabile.
Fino alla modifica dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 da parte del decreto-legge 25/5/2021, n. 73, entrato in vigore il 26/5/2021, quindi dopo l’apertura del concordato preventivo, avvenuta con provvedimento del 14/4/2021, non applicabile ratione temporis , effettivamente la nota di credito emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE il 26/8/2021 per euro 637.857,94 ed Iva per euro 140.328,75, non poteva avere alcuna efficacia, dovendosi fare riferimento alla effettiva fruttuosità o meno della procedura concorsuale.
Tuttavia, l’errore contabile, pure ammesso, per la somma di euro 637.857,94, decurtata dal passivo di IGE, ha comportato una riduzione del passivo dello 0,78 % ed una variazione sul soddisfacimento dei creditori dello 0,06%, cioè dal 7,39% all’8,13%, senza contare che tale nota di credito, a partire dal 26/5/2021,
sarebbe stata ricevibile, essendo cambiata la disciplina, dovendosi tenere conto non più della fruttuosità o meno della procedura concorsuale, ma dall’avvio di tali procedure.
Tra l’altro, il commissario giudiziale, nella sua relazione ex art. 172 l.f., avrebbe inserito il debito verso la creditrice nella sua integralità, nella misura dunque di euro 884.303,06.
Per il ricorrente, poi, la frode «il comportamento intenzionale, è un giudizio di merito, è vero».
Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano «Capo di Sentenza D (Pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore RAGIONE_SOCIALE che evidenzia palesi criticità). Violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l.f., nonché dell’art. 67 l.f., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Per i ricorrenti, vi sarebbe violazione RAGIONE_SOCIALE norme sopra richiamate, in quanto la merce è stata effettivamente consegnata ed il pagamento è avvenuto, seppure solo in parte.
Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «Capo di Sentenza E (Errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per la non corretta applicazione del consolidato fiscale, sia per RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo sia per RAGIONE_SOCIALE, con indicazione per la RAGIONE_SOCIALE in concordato di un utile errato di euro 3711,85 a fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15). Violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l.f., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 3/60, primo comma, n. 5, c.p.c.».
I ricorrenti ammettono che nella domanda di concordato modificata, risalente alla fine del 2022, era prevista l’ipotesi di
consolidamento fiscale tra RAGIONE_SOCIALE in concordato e RAGIONE_SOCIALE a partire dall’anno 2021.
Tuttavia, il termine per richiedere il regime opzionale di consolidamento scadeva il 30/11/2022 ma, per un errore, i commercialisti di RAGIONE_SOCIALE avevano tardato.
Il primo motivo è inammissibile.
5.1. I ricorrenti deducono un vizio di violazione di legge, con riferimento sia agli articoli 173 e 167 l.f., sia in relazione all’art. 2697 c.c., ma, in realtà, chiedono a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte di merito, non consentita in questa sede.
Per costante giurisprudenza gli atti di frode di cui all’art. 173, primo comma, l.f., devono essere caratterizzati dalla valenza decettiva, sicché vanno intesi, sul piano oggettivo, alla stregua di condotte poste in essere per occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori.
Il carattere potenzialmente decettivo deve essere idoneo a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dei creditori stessi e, successivamente, accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza a fronte di una precedente inadeguata rappresentazione ( ex multis Cass., 8/6/2018, n. 15013; Cass., n. 17191 del 2014).
Non si riconosce alcun rilievo ai ravvedimenti postumi del debitore, mentre è rilevante il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore al momento del deposito della domanda, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultima, a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, sia stata successivamente emendata (Cass., sez. 1, 11/8/2021, n. 22666).
Neppure rileva la circostanza che i creditori, al momento del voto espresso, erano stati edotti dell’accertamento compiuto dal commissario giudiziale (Cass., sez. 1, 26/6/2014, n. 14552).
6.1. Nella specie, la Corte territoriale ha palesato dubbi molto consistenti in ordine alla mancata effettuazione del corso di formazione, con la concreta prospettiva di un recupero da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del credito di imposta maturato, proprio in ragione del preteso svolgimento del corso di formazione, ed utilizzato in compensazione con il modello F24 («l’omissione informativa in ordine all’espletamento di tale corso è rilevante, dato che si tratta di posta atta a creare un credito fiscale, se correttamente espletata, ma atta anche a creare situazioni di esposizione verso il fisco, qualora vengano riscontrate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE irregolarità che vanificano il contributo ed espongono l’impresa a sanzioni»).
I dubbi specifici e concreti della Corte territoriale originavano da varie circostanze: «molti dipendenti sono stranieri, svolgono mansioni manuali, l’attività della società era in corso di cessazione e di trasferimento ad altra azienda».
Si tratta di considerazione non implausibile né illogica.
Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui censura la motivazione della sentenza della Corte d’appello, in relazione alla ritenuta configurazione di un atto di straordinaria amministrazione.
Il criterio distintivo tra gli atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione va rinvenuto nella diversa natura ed intensità degli effetti economici prodotti nella sfera patrimoniale, cui afferiscono.
Appartengono dunque alla prima categoria gli atti attinenti alla conservazione o al miglioramento del patrimonio, mentre rientrano nella seconda quelli importanti effetti pregiudizievoli, quali diminuzioni o disperdimenti (Cass., sez. 1, 5/12/1970, n. 2556;
Cass., 26/8/1971, n. 2595; Cass., sez. 1, 17/5/1974, n. 1433; Cass., sez. 1, 13/12/1996, n. 11144; Cass., sez. 1, 8/8/1997, n. 7390; più recentemente Cass., sez. 1, 29/5/2019, n. 14713; Cass., sez. 1, 12/3/2020, n. 7117).
Con la precisazione, poi, che «anche dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell’atto deve essere compiuta con riferimento all’interesse della massa dei creditori, e non dell’imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nella normale esercizio dell’impresa possono, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nel contesto procedimentale attivato dalla domanda suddetta» (Cass., sez. 1, 3/7/2025, n. 18161; che richiama Cass., sez. 1, n. 14713/2019; citata e condivisa in motivazione da Cass., Sez.U., n. 42093/2021; successivamente confermata da Cass. nn. 36370/2023 e 55/2025).
Nella specie, con pieno giudizio meritale, la Corte d’appello ha affermato che il costo effettivo per il corso di formazione non era di euro 60.000,00, ma doveva tenersi conto anche della destinazione dei dipendenti alla formazione per un monte ore di euro 500.378,88, «cioè la porzione di remunerazione dovuta agli stessi per le ore trascorse in formazione».
Pertanto, «considerata l’importanza dei costi e l’impegnativa attività (durante il corso dell’anno 2022, i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE avrebbero seguito tutti i mesi da gennaio a dicembre i corsi di formazione) l’odierna reclamante da un lato avrebbe dovuto informare il Tribunale al fine di ottenere l’autorizzazione ex art. 167 l.f. anche perché detta operazione comporta un rilevante onere a carico del Fisco per il quale si prospetta la falcidia forzosa di un credito di oltre 47 milioni di euro».
Il corso di formazione per i dipendenti, qualora effettuato, sarebbe stato tenuto proprio nel corso della procedura di concordato preventivo, distogliendo dunque i lavoratori dalle mansioni loro assegnate, per destinarli alla frequentazione del corso.
Pertanto, una condotta – quale il corso di formazione che interessava il 20 % RAGIONE_SOCIALE ore lavorative – che poteva reputarsi di ordinaria amministrazione nel corso della gestione operativa dell’impresa, diviene di straordinaria amministrazione se svolta nell’ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale.
Trattasi di valutazione di pieno merito, motivata e non in contrasto coi principi giurisprudenziali richiamati.
8. La dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, di tutti gli altri motivi, in quanto la motivazione della sentenza d’appello, che ha confermato la revoca del concordato ex art. 173 l.f., si fondava su una serie di distinte ed autonome rationes decidendi , sicché, una volta confermata la prima di esse, perde di rilevanza ogni altra considerazione in ordine ai restanti motivi di ricorso.
Ed infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione della decisione stessa (ex multiis Cass., sez. 3, 26/2/2024, n. 5102).
9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorso.
Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore del fallimento controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME