Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31158 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31158 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8905 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Lecce n. 912/2020, pubblicata in data 24 settembre 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha intimato a NOME COGNOME precetto di pagamento dell’importo di € 30.000,00, in virtù di titolo esecutivo stragiudiziale costituito da un contratto di compravendita immobiliare, quale residuo prezzo ancora da versare dall’acquirente intimata. Quest’ultima ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., facendo valere
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 25/10/2023 C.C.
R.G. n. 8905/2021
Rep.
l’eccezione di inadempimento del venditore ai sensi dell’art.
1460 c.c..
L’opposizione è stata
La Corte d’a grado.
accolta dal Tribunale di Lecce. ppello di Lecce ha confermato la decisione di primo
Ricorre il COGNOME, sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso la COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e mancata applicazione dell’ art. 1482 c.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. ».
Il ricorrente sostiene che la corte d’appello non avrebbe correttamente applicato le disposizioni di cui all’art. 1482 c.c., in tema di « cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli », non avendo tenuto conto che era stata esplicitamente dichiarata nel contratto l’esistenza della trascrizione della domanda di simulazione avente ad oggetto l’immobile venduto (la cui omessa cancellazione era stata ritenuta integrare inadempimento del venditore) e, comunque, non sussistendo alcun pericolo di evizione, stante l’inopponibilità all’intimata di qualsiasi vincolo derivante dalla predetta trascrizione, in quanto successiva a quella del pignoramento che aveva dato avvio alla procedura di espropriazione immobiliare all’esito della quale lo stesso ricorrente aveva acquistato l’immobile per cui è causa .
Il motivo è infondato.
Come è possibile evincere agevolmente dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, la corte d’appello non ha affatto ritenuto, nella specie, applicabili le disposizioni normative in tema di « cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli »
invocate dal COGNOME, ma ha, semplicemente, preso in considerazione la circostanza (peraltro pacifica) che quest’ultimo si era espressamente obbligato, con il contratto di compravendita, a curare a propria cura e spese la cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione, di cui era ben nota ad entrambe le parti l’esistenza (e, presumibilmente, anche l’inopponibilità), semplicemente in considerazione del pregiudizio derivante dalla sua mera esistenza, quindi a prescindere dagli effetti giuridici, in termini di oneri o vincoli, che ne potessero effettivamente derivare in relazione all’immobile venduto.
Di conseguenza, coerentemente e in conformità a diritto, non ha attribuito alcun rilievo né alla circostanza che dell’esistenza di tale trascrizione fosse stato espressamente dato atto nel contratto stesso, né alla circostanza che il vincolo derivante dalla trascrizione non fosse opponibile all’acquirente.
Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, dunque, non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata e sono, per ciò stesso, inammissibili, ancor prima che manifestamente infondate in diritto.
Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1 n. 4 cpc ».
Secondo il ricorrente, la COGNOME aveva eccepito, con la sua opposizione all’esecuzione , esclusivamente il mancato pagamento dell’oblazione per le pratiche di sanatoria edilizia e degli oneri concessori.
Assume peraltro, a tal proposito, che, nel contratto di compravendita, era stato previsto semplicemente che « tutti gli eventuali altri oneri richiesti dal Comune di Nardò fino al rilascio del permesso di costruire in sanatoria saranno a carico della parte venditrice ».
Non avendo, in realtà, l’ente comunale richiesto alcun pagamento dopo la stipula del contratto di vendita, ma avendo
formulato solo alcune richieste di integrazione documentale, la decisione impugnata si porrebbe in contrasto, con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2.1 Anche in questo caso è possibile evincere agevolmente dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata che la corte d’appello, interpretando la volontà negoziale delle parti espressa nel l’atto di compravendita, ha ritenuto:
che l’impegno contrattualmente assunto dal COGNOME fosse, in effetti, quello di attivarsi in modo da adempiere a tutti gli oneri, di qualunque tipo, necessari per il completamento, con esito positivo, del procedimento amministrativo di sanatoria degli abusi edilizi relativo all’immobile venduto alla COGNOME;
che il mancato adempimento a tale impegno costituiva l’effettivo oggetto dell’eccezione avanzata dall’intimata COGNOME in sede di opposizione all’esecuzione;
che al suddetto impegno egli certamente non si era conformato, essendo pacifico che non aveva fornito alcun riscontro alle note del Comune di Nardò con le quali gli erano stati richiesti una serie di documenti (incluse alcune ricevute di pagamento), necessari per il completamento della pratica di sanatoria edilizia.
In tal modo, i giudici di secondo grado hanno certamente fornito una decisione sull’opposizione del tutto coerente con l’oggetto della domanda, come da essi interpretata.
La censura di violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. non può, pertanto, ritenersi fondata.
2.2 Va aggiunto, in proposito, che tanto l’interpretazione della volontà negoziale delle parti, quanto quella del l’oggetto della domanda giudiziale, sono accertamenti di fatto che spettano al giudice del merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, laddove, come certamente è da ritenersi nella specie, siano sostenuti da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico (cfr., ex multis , per
quanto riguarda la domanda giudiziale: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27181 del 22/09/2023, Rv. 668673 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078 -01; Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 27/01/2016, Rv. 638646 -01; Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584535 -01; Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004, Rv. 569894 -01; per quanto riguarda l’interpretazione degli atti negoziali : Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 -01; Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010, Rv. 614628 -01; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003 -01; Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007, Rv. 594992 -01).
In ogni caso, nella specie si tratta di attività interpretativa il cui risultato risulta del tutto ragionevole e plausibile e, anzi, è pienamente condivisibile, per quanto emerge dagli atti.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2909 c.c. e dell’ art. 329, comma 2, c.p.c., in relazione all’ art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. ».
Con il quarto motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. in riferimento all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ».
Con il quinto motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ».
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
3.1 Il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che non era stato oggetto di specifico gravame la statuizione del giudice di primo grado in ordine all’inattendibilità di un teste in virtù della sua stretta parentela con
l’attore, statuizione che era stata invece puntualmente impugnata. Ne era conseguita, in primo luogo, l’omessa pronuncia sul relativo motivo di appello e, quale ulteriore conseguenza, l’omesso esame delle circostanze di fatto riferite dal suddetto teste, che, se prese in considerazione, sarebbero state decisive al fine d i escludere il suo inadempimento all’obbligazione di porre in essere le attività necessarie per il completamento della pratica di sanatoria edilizia relativa all’immobile venduto.
3.2 Effettivamente, come sostiene la parte ricorrente e come emerge dall’esame degli atti, la valutazione di inattendibilità del teste NOME COGNOME (padre del ricorrente) operata dal tribunale risulta specificamente censurata con l’atto di appello.
Il tribunale aveva sinteticamente motivato sul punto come segue: « inattendibili, a parere dello scrivente, sono le dichiarazioni rese in udienza dal testo NOME COGNOME, stante la stretta parentela con l’attore ».
Nell’atto di appello era stato deAVV_NOTAIOo quanto segue: « Erroneamente il primo giudice ha ritenuto inattendibile la testimonianza del COGNOME NOME per il solo suo rapporto di parentela con l’appellante (‘stante la stretta parentela con l’attore’) senza minimamente valutare la sostanza della sua deposizione. Al riguardo è appena il caso di ricordare che in materia di prova testimoniale non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974 l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (v . Cass. civ. n. 25358/2015 e n. 1109/2006) ».
Tale censura deve ritenersi senz’altro sufficientemente specifica, specie di fronte ad una motivazione del tutto assertiva.
Il tribunale ha ritenuto inattendibile il teste esclusivamente perché parente stretto della parte e l’appellante ha censurato tale affermazione, sostenendo, in diritto, che non è consentito ritenere inattendibile un teste esclusivamente per il suo rapporto di parentela con la parte.
La corte d’appello affermando, erroneamente, che la valutazione di inattendibilità del teste non era stata specificamente censurata dall’appellante, ha del tutto omesso la decisione sull’indicato motivo di gravame (in ordine al quale, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è sufficientemente consolidata nell’affermare che « in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità »: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023, Rv. 667002 -01; conf., ex multis : Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015, Rv. 638123 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214 -02).
A tanto dovrà pertanto provvedersi in sede di rinvio.
Con il sesto motivo si denunzia « violazione dell’ art. 116 c.p.c. comma 1, e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) ».
Il sesto motivo del ricorso ha ad oggetto la questione di fatto in relazione alla quale potrebbe, almeno in astratto, assumere rilievo la deposizione testimoniale la cui valutazione è stata esclusa dal giudice di primo grado, con statuizione oggetto di specifico motivo di gravame sul quale è stata omessa la decisione in secondo grado e sul quale, quindi, dovrà essere
aAVV_NOTAIOata una decisione in sede di rinvio, come esposto nei precedenti paragrafi.
Esso resta pertanto assorbito.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono rigettati; il terzo, il quarto ed il quinto sono accolti, per quanto di ragione, assorbito il sesto.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’a ppello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, il quarto e il quinto, assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-