SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 387 2025 – N. R.G. 00000168 2025 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11.06.2025, iscritta al n. 168/2025 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussi one all’udienza collegiale del
18.12.2025
d a
in persona del l.r.p.tRAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO del foro di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO dell’RAGIONE_SOCIALE, come da procura generale in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1307 del 2024 del Tribunale di
OGGETTO:
Altre controversie in materia di previdenza
Bergamo.
Conclusioni:
Della ricorrente appellante:
Come da verbale
Del resistente appellato:
Come da verbale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1307/2024, pubblicata il 12 dicembre 2024, il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, ha respinto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE
avverso l’avviso di addebito n.319 2023 0000488239000, con il quale l’ aveva intimato alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di € 13.213.454,77, a titolo di contributi obbligatori omessi nel periodo da giugno 2012 a settembre 2018, e relative sanzioni civili, ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice, dopo aver rilevato che l’addebito contributivo derivava dal verbale unico di accertamento del 17 luglio 2019, a sua volta scaturito dal precedente verbale n.276 del 24 giugno 2016 della Guardia di Finanza, e dopo aver ritenuto infondate le eccezioni di carattere formale sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE opponente con riferimento all’avviso di addebito e anche al suddetto verbale di accertamento, ha osservato, quanto al merito, che tutte le omissioni contributive contestate dall’ente previdenziale erano fondate (mancato versamento della contribuzione sulle somme
esposte nelle buste paga dei soci lavoratori a titolo di trasferta Italia e di indennità di disponibilità, mancato rispetto delle tabelle retributive del CCNL Logistica e Trasporti dell’8 maggio 2015, mancato pagamento ai dipendenti ai quali era applicato il CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari dell’importo mensi le di € 20,00, previsto dall’art.24 del CCNL dell’8 aprile 2013, recupero della contribuzione per la perdita dei benefici contributivi previsti dalla l.190 del 2014 e ricalcolo delle somme dovute al RAGIONE_SOCIALE .
Nello specifico, una volta esclusa la possibilità di qualificare i soci della RAGIONE_SOCIALE quali ‘trasfertisti’, in ordine all’assoggettamento a contribuzione delle voci dell’indennità di trasferta e di disponibilità erogate dalla RAGIONE_SOCIALE ai propri dipendenti, il Tribunale ha rilevato che era risultato in giudizio che tali voci retribuivano il lavoro straordinario e non riguardavano effettive trasferte effettuate dai lavoratori, i quali erano pressoché stanziali, operando sempre presso lo stesso cantiere cui erano assegnati.
In sostanza, gli elementi emersi in causa portavano a ritenere che entrambe le voci erano state corrisposte in assenza dei presupposti legittimanti e che pertanto, in quanto tali, avevano natura retributiva e rientravano nell’imponibile contributivo.
Quanto al mancato rispetto delle tabelle retributive del CCNL, numerosi aumenti non erano stati recepiti e le delibere
sullo stato di crisi invocate dalla RAGIONE_SOCIALE a giustificazione della corresponsione ai soci lavoratori di una retribuzione inferiore ai minimi tabellari non erano conducenti, in quanto la riduzione della retribuzione al di sotto di detti minimi non incideva sul rapporto previdenziale, operando con riferimento a questo rapporto la regola del c.d. minimale contributivo di cui all’art.1 del d.l.338 del 1989, conv. nella l.389 del 1989.
In ogni caso, erano fondate le difese dell’ente previdenziale sulla fittizietà dello stato di crisi deliberato negli anni dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto non legato all’effettivo andamento dell’attività aziendale.
Quanto poi alla mancata erogazione dell’importo mensile di € 20,00 di cui all’art.24 del CCNL dell’8 aprile 2013, l’inadempimento era pacifico da marzo 2016 e, del pari, era pure pacifica la perdita dei benefici contributivi da parte della RAGIONE_SOCIALE e di cui la RAGIONE_SOCIALE aveva usufruito a partire da marzo 2015, attesa l’accertata irregolarità contributiva, con conseguente diritto dell’ di provvedere al recupero della contribuzione non pagata in ragione di detti benefici.
Infine, per effetto dell’inclusione degli importi imponibili contrattualmente previsti nella base di computo del TFR, l’ente previdenziale fondatamente aveva proceduto al ricalcolo delle somme dovute al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con negazione della misura compensativa di cui all’art.2 della l.297 del 1982 e anche dell’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla
gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art.24 della l.88 del 1989.
Contro la sentenza la
ha proposto appello, articolando una pluralità di motivi e chiedendo la riforma della decisione, con accertamento dell’infondatezza di tutte le pretese azionate dall’ e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L’ si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha resistito all’appello, chiedendone il rigetto.
Nelle more della prima udienza, la RAGIONE_SOCIALE appellante ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio per intervenuto pagamento delle somme dovute all’ e portate dall’avviso di addebito oggetto di giudizio, per come determinate in sede di ammissione alla ristrutturazione del debito omologata dalla Corte D’Appello.
All’esito di un rinvio concesso all’ per verificare l’intervenuto pagamento dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE appellante, all’odierna udienza, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art.127 bis c.p.c. , entrambe le parti hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia, con compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La Corte, vista questa istanza congiunta non può che emettere pronuncia conforme a quanto richiesto, rilevata la mancanza di posizioni di contrasto tra le parti per essere, appunto, intervenuto il pagamento delle somme pretese dall’
con l’avviso di addebito per cui è causa, per come determinate in sede di ristrutturazione del debito (ristrutturazione omologata con sentenza della Corte D’Appello di RAGIONE_SOCIALE n.680/2025, adita dalla RAGIONE_SOCIALE in sede di appello).
Pertanto, non ricorrendo alcun interesse giuridicamente rilevante delle parti alla pronuncia nel merito (sussistendo accordo tra le stesse anche sulle spese di lite), va dichiarata la cessazione della materia del contendere e vanno dichiarate interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti e compensa tra le stesse le spese del presente grado di giudizio.
RAGIONE_SOCIALE, 18 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore
(AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO)
Il Presidente
(AVV_NOTAIO COGNOME)