L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28148/2023 affronta un tema cruciale del diritto societario: il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, disciplinato dall’art. 2358 del codice civile. La pronuncia chiarisce i confini della nullità che deriva da tale violazione, sottolineando la necessità di una prova rigorosa del nesso tra il finanziamento e l’acquisto delle azioni. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I fatti di causa
Una società vendeva un pacchetto di azioni di una terza società (target) a un’altra impresa acquirente. L’acquirente, tuttavia, falliva prima di aver saldato il prezzo. La società venditrice chiedeva quindi di essere ammessa al passivo del fallimento per recuperare il proprio credito.
Il giudice delegato e, in seguito, il Tribunale in sede di opposizione, respingevano la domanda. La ragione? L’intera operazione di compravendita era considerata nulla perché realizzata in violazione del divieto di assistenza finanziaria. Secondo i giudici di merito, la società target aveva di fatto finanziato l’acquirente per permettergli di comprare le proprie azioni. Ciò sarebbe avvenuto attraverso un complesso schema contrattuale che includeva un contratto d’appalto, il cui anticipo sul prezzo era stato utilizzato per pagare una prima tranche di azioni. La vendita in questione, relativa a una seconda tranche, veniva travolta dalla nullità dell’intera operazione programmata.
La questione giuridica e il divieto di assistenza finanziaria
L’articolo 2358 c.c. vieta a una società di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie, se non a condizioni molto stringenti e seguendo una procedura specifica. La norma ha lo scopo di proteggere l’integrità del capitale sociale, evitando che questo venga di fatto eroso attraverso operazioni che svuotano il patrimonio della società a vantaggio dell’acquirente. La violazione di questo divieto comporta la nullità del contratto di finanziamento e, come vedremo, può estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni.
L’estensione della nullità e il collegamento funzionale
Il punto centrale della controversia era stabilire se la nullità dovesse colpire solo il finanziamento illecito o anche la compravendita delle azioni che ne era seguita. La giurisprudenza consolidata afferma che la sanzione della nullità si propaga all’atto di acquisto a condizione che sia individuabile un “collegamento funzionale” tra l’erogazione del finanziamento e l’acquisto delle azioni. In altre parole, deve essere provato che i due atti, sebbene distinti, sono interdipendenti e mirano a realizzare un unico risultato economico integrato.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, pur confermando in astratto la correttezza del principio secondo cui la nullità per assistenza finanziaria può estendersi all’acquisto delle azioni, ha cassato la decisione del Tribunale per un vizio di motivazione. Il ragionamento del giudice di merito è stato ritenuto “lacunoso” e “approssimativo”.
Il Tribunale aveva dato per scontato che, siccome l’intera cessione (prima e seconda tranche) era prevista in un unico accordo preliminare, la presunta assistenza finanziaria legata alla prima tranche dovesse automaticamente invalidare anche la seconda, avvenuta due anni dopo. Questo, per la Cassazione, è un errore logico. Il collegamento funzionale non può essere presunto sulla base della mera unitarietà del disegno originario. Al contrario, chi intende far valere la nullità (in questo caso, la curatela fallimentare) ha l’onere di provare in modo specifico e concreto il nesso tra il presunto aiuto finanziario e lo specifico acquisto azionario contestato. Il Tribunale non aveva spiegato perché e come l’operazione di finanziamento, legata al pagamento della prima tranche di azioni del 70%, avesse influenzato la successiva vendita del residuo 30%, né aveva dimostrato che il contratto d’appalto fosse un mero schermo per un negozio di finanziamento.
Le conclusioni
La pronuncia della Cassazione è di fondamentale importanza pratica. Essa ribadisce che il divieto di assistenza finanziaria è una norma imperativa la cui violazione porta a una nullità che può travolgere l’intera operazione. Tuttavia, stabilisce un paletto a tutela della certezza dei negozi giuridici: la nullità dell’acquisto delle azioni non è automatica. Spetta a chi la eccepisce fornire una prova rigorosa e puntuale del collegamento funzionale, dimostrando che proprio quello specifico acquisto è stato reso possibile dall’assistenza illecita. Una motivazione generica o basata su presunzioni non è sufficiente. Il caso è stato quindi rinviato al Tribunale per un nuovo esame che dovrà attenersi a questo principio.
Quando l’assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie rende nullo l’acquisto stesso?
L’acquisto delle azioni è nullo quando viene provato un “collegamento funzionale” tra il finanziamento illecito e la compravendita. Questo significa che deve essere dimostrato che il finanziamento è stato concesso con lo scopo specifico di permettere quell’acquisto, rendendo i due atti interdipendenti per il raggiungimento di un unico risultato economico.
A chi spetta l’onere di provare il collegamento funzionale tra finanziamento e acquisto di azioni?
L’onere della prova spetta alla parte che sostiene la nullità dell’operazione (nel caso specifico, la curatela del fallimento). Questa parte deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino il nesso, il quale non può essere semplicemente presunto o dedotto in via generale.
La nullità per assistenza finanziaria si estende automaticamente a tutte le operazioni previste in un contratto preliminare?
No. La Corte ha chiarito che ogni operazione di cessione deve essere valutata singolarmente. Il fatto che una prima vendita di azioni fosse viziata da assistenza finanziaria non comporta automaticamente la nullità di una vendita successiva, anche se entrambe erano previste nello stesso accordo preliminare. È necessario dimostrare il collegamento funzionale per ogni specifico atto di acquisto.