Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1400 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1400 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20109/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO NOME RAGIONE_SOCIALE rappresentato e FERNANDO PEC:
difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, indirizzo EMAIL
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO del TRIBUNALE di TREVISO n. 113/2021 depositato il 21/06/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento C unial Antonio RAGIONE_SOCIALE, proposta da Amco RAGIONE_SOCIALE s.p.a. quale procuratore di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (di seguito BPVIRAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta Amministrativa contro l’esclusione del credito di euro 1.180.158,76 derivante da mutuo fondiario, insinuato con prelazione ipotecaria;
1.1. -in particolare, il tribunale ha ritenuto: i) che l’art. 2358 c.c., dettato per le s.p.a., è applicabile anche alle banche popolari aventi la forma sociale di società cooperativa per azioni, anche per analogia con l’art. 2519 c .c., risiedendo la ratio del divieto di assistenza finanziaria funzionale all’acquisto delle azioni nell’esigenza di salvaguardia dell’effettività del patrimonio sociale, a tutela delle ragioni dei creditori e dei soci; ii) che il Fallimento ha dimostrato la sussistenza di un collegamento funzionale tra l’erogazione d i mutuo fondiario e finanziamento chirografario alla società RAGIONE_SOCIALE e l’acquisto di azioni di BPVI da parte dei soci di RAGIONE_SOCIALE, società che deteneva il 100% della RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, l’unitarietà dell’ operazione; iii) che la coincidenza temporale tra erogazione del mutuo, bonifico a RAGIONE_SOCIALE e ai suoi soci della somma di euro 500mila e acquisto da parte loro di azioni di BPVI, seppure per il minor importo di euro 290mila, dimostra che l’operazione era stata concordata a condizione che i soci sottoscrivessero l’aumento di capitale di BPVI; iv) che la provvista per il bonifico a Kuma di euro 5000mila era costituita dall’accredito di euro 1.106.250,00 a titolo di mutuo ipotecario; v) che la conseguenza della violazione dell’art. 2358 c.c. consiste nella nullità dell’operazione nel suo complesso e quindi del mutuo ipotecario; vi) che la domanda subordinata di ammissione al passivo in via chirografaria a titolo di ripetizione d’indebito o arricchimento senza causa è inammissibile perché formulata per la prima volta in sede di opposizione.
-avverso detta decisione l’opponente propone ricorso per cassazione in cinque mortivi, cui il fallimenti intimato resiste con controricorso; entrambe le parti depositano memoria.
Considerato che:
2.1. -il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1322 c.c. e degli artt. 95 e 96 l.fall., per aver il tribunale ritenuto sufficiente un nesso occasionale a configurare il collegamento negoziale/funzionale tra il finanziamento fondiario erogato e l’acquisto di titoli azionari di BPVI, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2358 c.c., peraltro, in violazione del giudicato endofallimentare;
2.2. -il secondo lamenta violazione degli artt. 2358, 2519, 2525, 2529 c.c., per aver il tribunale ritenuto applicabile l’art. 2358 c.c. alle banche popolari e società cooperative;
2.3. -il terzo deduce violazione degli artt. 1418 c.c. e 2358 c.c. per aver il tribunale ritenuto che la sanzione per la violazione dell’art. 2358 c.c. sia la nullità del contratto di mutuo strumentale all’acquisto delle azioni e non una mera responsabilità risarcitoria;
2.4. -il quarto allega violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., per aver il tribunale ritenuto il contratto di mutuo affetto da nullità (o inefficacia) totale (art. 1418 c.c.), anziché parziale (art. 1419 c.c.) e cioè limitata alla sola somma impiegata per l’acquisto delle azioni di BPVI (290mila euro);
2.5. -il quinto mezzo prospetta la violazione degli artt. 93, comma 4, 98 e 99 l.fall., per avere il tribunale dichiarato inammissibile la domanda subordinata di ammissione al passivo del credito in via chirografaria, a titolo di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, in quanto formulata solo nel ricorso ex art. 98 l.fall., quando non si trattava di ‘domanda nuova’, bensì di mera emendatio libelli , passibile di essere financo disposta d’ufficio dal Giudice in applicazione dell’art. 93, c omma 4, l.fall.
-il Collegio ritiene che le questioni poste dal ricorso meritino un approfondimento in pubblica udienza, avuto riguardo, in particolare, alla questione della applicabilità o meno dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative e alle banche popolari che ne rivestano la forma, risolta in senso positivo in un precedente di
questa Corte (Cass. 9404/2015) ed in senso negativo dalla preponderante e più recente giurisprudenza di merito;
-sussistono al riguardo i presupposti di cui all’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’ 11/12/2023