Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1400 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1400 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20109/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e FERNANDO PEC:
difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo EMAIL
-controricorrente- nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO del TRIBUNALE di TREVISO n. 113/2021 depositato il 21/06/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, proposta da RAGIONE_SOCIALE quale procuratore di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (di seguito BPVI) in Liquidazione Coatta Amministrativa contro l’esclusione del credito di euro 1.180.158,76 derivante da mutuo fondiario, insinuato con prelazione ipotecaria;
1.1. -in particolare, il tribunale ha ritenuto: i) che l’art. 2358 c.c., dettato per le sRAGIONE_SOCIALE, è applicabile anche alle RAGIONE_SOCIALE popolari aventi la forma sociale di società cooperativa per RAGIONE_SOCIALE, anche per analogia con l’art. 2519 c .c., risiedendo la ratio del divieto di assistenza finanziaria funzionale all’acquisto delle RAGIONE_SOCIALE nell’esigenza di salvaguardia dell’effettività del patrimonio sociale, a tutela delle ragioni dei creditori e dei soci; ii) che il RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato la sussistenza di un collegamento funzionale tra l’erogazione d i mutuo fondiario e finanziamento chirografario alla società RAGIONE_SOCIALE e l’acquisto di RAGIONE_SOCIALE di BPVI da parte dei soci di RAGIONE_SOCIALE, società che deteneva il 100% della RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, l’unitarietà dell’ operazione; iii) che la coincidenza temporale tra erogazione del mutuo, bonifico a NOME e ai suoi soci della somma di euro 500mila e acquisto da parte loro di RAGIONE_SOCIALE di BPVI, seppure per il minor importo di euro 290mila, dimostra che l’operazione era stata concordata a condizione che i soci sottoscrivessero l’aumento di capitale di BPVI; iv) che la provvista per il bonifico a NOME di euro 5000mila era costituita dall’accredito di euro 1.106.250,00 a titolo di mutuo ipotecario; v) che la conseguenza della violazione dell’art. 2358 c.c. consiste nella nullità dell’operazione nel suo complesso e quindi del mutuo ipotecario; vi) che la domanda subordinata di ammissione al passivo in via chirografaria a titolo di ripetizione d’indebito o arricchimento senza causa è inammissibile perché formulata per la prima volta in sede di opposizione.
-avverso detta decisione l’opponente propone ricorso per cassazione in cinque mortivi, cui il fallimenti intimato resiste con controricorso; entrambe le parti depositano memoria.
Considerato che:
2.1. -il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1322 c.c. e degli artt. 95 e 96 l.fall., per aver il tribunale ritenuto sufficiente un nesso occasionale a configurare il collegamento negoziale/funzionale tra il finanziamento fondiario erogato e l’acquisto di titoli azionari di BPVI, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2358 c.c., peraltro, in violazione del giudicato endofallimentare;
2.2. -il secondo lamenta violazione degli artt. 2358, 2519, 2525, 2529 c.c., per aver il tribunale ritenuto applicabile l’art. 2358 c.c. alle RAGIONE_SOCIALE popolari e società cooperative;
2.3. -il terzo deduce violazione degli artt. 1418 c.c. e 2358 c.c. per aver il tribunale ritenuto che la sanzione per la violazione dell’art. 2358 c.c. sia la nullità del contratto di mutuo strumentale all’acquisto delle RAGIONE_SOCIALE e non una mera responsabilità risarcitoria;
2.4. -il quarto allega violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., per aver il tribunale ritenuto il contratto di mutuo affetto da nullità (o inefficacia) totale (art. 1418 c.c.), anziché parziale (art. 1419 c.c.) e cioè limitata alla sola somma impiegata per l’acquisto delle RAGIONE_SOCIALE di BPVI (290mila euro);
2.5. -il quinto mezzo prospetta la violazione degli artt. 93, comma 4, 98 e 99 l.fall., per avere il tribunale dichiarato inammissibile la domanda subordinata di ammissione al passivo del credito in via chirografaria, a titolo di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, in quanto formulata solo nel ricorso ex art. 98 l.fall., quando non si trattava di ‘domanda nuova’, bensì di mera emendatio libelli , passibile di essere financo disposta d’ufficio dal Giudice in applicazione dell’art. 93, c omma 4, l.fall.
-il Collegio ritiene che le questioni poste dal ricorso meritino un approfondimento in pubblica udienza, avuto riguardo, in particolare, alla questione della applicabilità o meno dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative e alle RAGIONE_SOCIALE popolari che ne rivestano la forma, risolta in senso positivo in un precedente di
questa Corte (Cass. 9404/2015) ed in senso negativo dalla preponderante e più recente giurisprudenza di merito;
-sussistono al riguardo i presupposti di cui all’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’ 11/12/2023