Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32808 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18617/2024 R.G. proposto da:
TARANTINO PANTALEO ARTURO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come per legge
-controricorrente –
nonché contro
TARANTINO MARCELLO CARMINE
-intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di LECCE n. 62/2024 depositata il 25/01/2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso; AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che si riporta agli atti ed insiste sentito l ‘ AVV_NOTAIO, per delega orale dell ‘ per l ‘ accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, a seguito di complesse vicende giudiziali e stragiudiziali, dipanatesi attraverso un preliminare di vendita di due immobili da parte di sua madre NOME COGNOME e di suo figlio NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME, incassò da questi oltre cinquantaseimila euro, portati da assegni circolari, e con detta somma , tra l’altro, saldò il prezzo di vendita dei detti due immobili, sottoposti ad esecuzione immobiliare nei suoi confronti presso il Tribunale di Lecce, che vennero aggiudicati definitivamente a sua madre NOME COGNOME e a suo figlio NOME COGNOME, che erano, all ‘ epoca dell ‘ incasso delle somme, aggiudicatari provvisori.
Il preliminare di vendita da parte della COGNOME e del NOME NOME COGNOME rimase inadempiuto, poiché questi non trasferirono gli immobili al promissario acquirente.
NOME COGNOME propose nei confronti degli stessi, dinanzi al Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Galatina, l ‘ azione di esecuzione in forma specifica in base all ‘ art. 2932 cod. civ., in ordine alla quale i convenuti, nel costituirsi, dedussero di non avere mai sottoscritto il detto contratto preliminare e di non avere ricevuto le somme di danaro in quest ‘ ultimo indicate.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4069 del 31/08/2015, dopo avere espletato consulenza tecnica di ufficio grafologica (che aveva accertato la non riconducibilità a NOME e NOME
NOME COGNOME delle firme apposte sul preliminare), rigettò la domanda, condannando il COGNOME al pagamento delle spese.
2) NOME COGNOME convenne allora in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentire (tra l ‘ altro) condannare il primo alla restituzione della somma di € 56.000,00, oltre interessi e risarcimento danni, e il terzo, in via sussidiaria ex art. 2041 c.c. e -in quanto terzo arricchito -per l ‘ ipotesi di insolvenza del primo, alla restituzione della somma di € 24.692,44, oltre interessi.
Il COGNOME ottenne, dallo stesso Tribunale, su ricorso cautelare, un sequestro conservativo sui beni mobili e immobili in danno di NOME COGNOME.
In corso di causa la COGNOME decedette, lasciando eredi testamentari i suoi nipoti, tra i quali NOME COGNOME.
Il Tribunale, nel contraddittorio con NOME COGNOME e NOME COGNOME, accolse la domanda restitutoria nei confronti di quest ‘ ultimo, condannandolo al pagamento della somma di euro 56.000,00, nonché dell ‘ ulteriore somma di euro 5.755,48, oltre interessi su entrambi gli importi, ma dichiarò inammissibile la domanda nei confronti di NOME COGNOME e rigettò la riconvenzionale da questi dispiegata, compensando le spese nei rapporti tra il COGNOME e NOME COGNOME e gravando NOME COGNOME delle spese del grado.
3) NOME COGNOME propose impugnazione e la Corte d ‘ appello di Lecce, nel ricostituito contradditorio con NOME COGNOME e nella contumacia di NOME COGNOME, ha, con la sentenza n. 62 del 25/01/2024, accolto la domanda e condannato NOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 24.692,44, «in via sussidiaria e per la ipotesi di insolvenza, anche parziale», di NOME COGNOME.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione articolato su di un motivo per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2041 cod. civ., in quanto la norma non sarebbe applicabile all ‘ arricchimento cd. indiretto.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso e ha depositato memoria per l ‘ udienza di discussione.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
All ‘ udienza del 19/11/2025 il AVV_NOTAIO generale ha ribadito le conclusioni, già depositate in forma di memoria, di inammissibilità del ricorso.
accoglimento del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha chiesto l ‘ Il Collegio ha trattenuto, quindi, la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘ unico motivo di ricorso pone censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell ‘ art. 2041 cod. civ. (anche con riferimento agli artt. 2038 e 2042 cod. civ.) in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente afferma che nel caso di specie l ‘ azione di ingiustificato arricchimento, di cui all ‘ art. 2041 cod. civ., proposta da NOME COGNOME è stata illegittimamente ritenuta fondata, da parte della Corte territoriale, nei suoi confronti, posto che manca qualsivoglia rapporto «di correlatività, diretta ed immediata, tra arricchito e depauperato, atteso che il primo (NOME COGNOME) non ha intrattenuto alcun rapporto con il secondo (NOME COGNOME), come statuito dal Tribunale di Lecce -Sezione Distaccata di Galatina con sentenza n. 4069 del 31/08/2015 (…) passata in giudicato». Il ricorrente evidenzia che ulteriori problemi interpretativi si pongono nel caso in cui si voglia esperire l ‘ azione nei confronti di un terzo che si sia arricchito grazie a una prestazione ridondata a suo vantaggio, ma eseguita in forza di un rapporto intervenuto tra il depauperato e un altro soggetto (intermediario) resosi poi insolvente. Ultima censura è appoggiata sul carattere
residuale dell ‘ azione di ingiustificato arricchimento, che è concessa dall ‘ ordinamento soltanto qualora un ‘ altra azione non possa essere esercitata.
II) Il Collegio reputa le censure infondate.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso che l ‘ azione di cui all ‘ art. 2041 cod. civ. possa essere esperita anche nelle ipotesi nelle quali l ‘ arricchimento e il depauperamento non siano generati da un fatto unico, potendosi avere una diversa matrice dell ‘ arricchimento e del depauperamento, nei casi in cui l ‘ arricchimento sia mediato dall ‘ intervento di un soggetto diverso da quello che vede incrementare il proprio patrimonio, a scapito del soggetto impoverito.
La detta possibilità giuridica di esperire l ‘ azione di retroversione (actio de in rem verso ) è stata riconosciuta, da questa Corte, da circa un ventennio, nelle ipotesi nelle quali il rapporto tra l ‘ intermediario resosi inadempiente nei confronti del depauperato e l ‘ arricchito sia di tipo gratuito, ossia non vi sia alcuna controprestazione da parte dell ‘ arricchito e a favore del soggetto attraverso il quale l ‘ arricchimento è realizzato che sia obbligato verso il depauperato e che si sia reso insolvente nei confronti di questi.
Sul punto è opportuno richiamare l ‘ orientamento maturato dapprima nell ‘ ambito delle Sezioni semplici (si veda sul punto Cass. 03/08/2002, n. 11656), secondo il quale l ‘ azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l ‘ indebita locupletazione in danno dell ‘ istante, quando l ‘ arricchimento sia stato conseguito dal terzo in via meramente di fatto (e perciò gratuita) nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del «depauperato» e resosi insolvente nei riguardi di quest ‘ ultimo, giunto quindi a essere condiviso dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 8/10/2008, n. 24772), secondo cui, avendo l ‘ azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità (e, pertanto, discendendo dalla funzione propriamente equitativa della actio de in
rem verso la sua finalità di porre rimedio a situazioni giuridiche che altrimenti verrebbero ingiustamente private di tutela tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l’affidamento, la buona fede dei terzi) , il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla PRAGIONE_SOCIALE, in conseguenza della prestazione resa dall ‘ impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito.
Tale orientamento, infine, è stato definitivamente ribadito circa un decennio or sono (Cass. 22/05/2015, n. 10663), pervenendosi all ‘ affermazione secondo la quale, in ipotesi di «arricchimento indiretto», l ‘ azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l ‘ indebita locupletazione nei confronti dell ‘ istante in forza di rapporto meramente di fatto (e perciò gratuito) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest ‘ ultimo (nello stesso senso, tra le pronunce ancora più recenti, si veda Cass. 22/10/2021, n. 29672, oppure anche Cass., ord. 27/03/2025, n. 8070).
In definitiva, tale estensione trova la sua ragione giustificatrice nell’ indissolubile unitarietà dell’operazione economica se tra privati, caratterizzata dalla natura gratuita dell’arricchimento finale conseguito da una di quelle -e nell ‘irriducibile carenza di causa dell’attribuzione, complessivamente intesa : in tal modo, dinanzi ad una dazione di denaro, il solvens si trova ad essere ingiustamente depauperato, mentre ad arricchirsi non è l’ accipiens , ma altra persona, non legata al primo da rapporti giuridici.
E, nella specie, con ricostruzione in fatto non solo non attinta in concreto da valida censura, ma neppure sindacabile in astratto per essere raggiunta in esito ad un percorso argomentativo di puntuale ricostruzione delle circostanze di fatto, i giudici del merito hanno appunto identificato come sostanzialmente unitaria l’operazione economica, nella quale la dazione di denaro a chi non aveva alcun
titolo per giustificarla (tanto che, nei suoi confronti, è stata accolta la domanda restitutoria) è stata ricostruita come impiegata appunto a fare conseguire al finale arricchito, cioè a colui che si è trovato ad essere proprietario in forza del versamento di quel denaro, appunto il vantaggio dell’incremento del proprio patrimonio con quel diritto reale immobiliare. Il preteso contratto preliminare, infatti, non era stato sottoscritto dall’apparente promittente venditore e la somma di denaro era stata versata a chi di quel contratto neppure era parte.
III) Le suddette evidenze ricorrono nella fattispecie all ‘ esame, atteso che NOME COGNOME a seguito dell ‘ incasso, da parte del padre NOME COGNOME, della somma versata dal COGNOME alla data fissata per il preliminare di compravendita degli immobili, aggiudicati, in sede di vendita giudiziaria presso il Tribunale di Lecce, allo stesso NOME COGNOME e alla di lui nonna NOME COGNOME, poi sua dante causa, e del successivo versamento di detta somma in favore della stessa procedura esecutiva immobiliare, ha acquistato, in parte anche grazie all ‘ eredità devolutagli dalla NOME, la proprietà dei detti due immobili siti in Sternatia.
Il depauperato è stato, quindi, il COGNOME, che ha versato l ‘ importo suddetto e che non è riuscito in alcun modo a recuperare alcunché, come sopra scritto, stante il rigetto dell ‘ azione proposta, ai sensi dell ‘ art. 2932 c.c., dinanzi al Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Galatina, ma pure in considerazione della previsione di insolvenza del condannato (NOME COGNOME) alla restituzione delle somme corrispostegli in definitivamente accertata carenza di causa.
La sentenza della Corte territoriale ha accuratamente esaminato, alle pp. 11 e 12, i passaggi del denaro, sotto forma di assegni, consegnati dal COGNOME al NOME COGNOME al momento del contratto preliminare e, quindi, incassati da questi sulla propria banca e, poi, pervenuto alla procedura esecutiva immobiliare, con conseguente perfezionamento della fattispecie di passaggio della
proprietà in favore del di lui figlio, NOME COGNOME, a seguito del consolidarsi dell ‘aggiudicazione in proprietà in esito al normale sviluppo della procedura di espropriazione immobiliare.
È fuori discussione che non vi era alcun rapporto contrattuale o comunque a titolo oneroso tra i due COGNOME, ossia padre e figlio, dovendosi, nella ricostruzione della fattispecie concreta, tenere conto che NOME COGNOME non poteva acquistare in nome proprio gli immobili oggetto della procedura esecutiva pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Lecce, in quanto era, appunto, l ‘ esecutato e gli era, quindi, preclusa la partecipazione all ‘ incanto, a norma dell ‘ art. 579 cod. proc. civ.
Giova ribadire che il fondamento dell ‘ esperibilità dell ‘ azione di ingiustificato arricchimento nel caso di rapporto a titolo gratuito tra l ‘ arricchito e il terzo intermediario è stata correttamente individuata dalla sentenza impugnata anche sulla base della fattispecie tipica di cui all ‘ art. 2038, primo comma, ultima parte, cod. civ., laddove è previsto l ‘ obbligo di indennizzo a carico del terzo acquirente nel caso di acquisito a titolo gratuito, e ciò in aderenza alla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 24772 del 2008, cit., pagg. 58 e 59 della motivazione), così come fatto, peraltro, dalla risalente dottrina.
IV) Il requisito della sussidiarietà è insuscettibile di una valutazione autonoma, poiché, nel caso di rapporto gratuito, è scontato che non vi sia un ‘ azione tipica o comunque fondata su una clausola generale, in favore dell ‘ impoverito (si veda sul punto Cass., Sez. U, 5/12/2023, n. 33954, alle pagg. 17 e segg. della motivazione, ove è richiamata, e reputata da tenere ferma, l ‘ affermazione resa sul punto dalla citata Cass., Sez. U, n. 24772 del 2008).
Quale notazione conclusiva, per mera completezza della motivazione, il Collegio rileva che il tenore testuale della pronuncia della condanna in via subordinata nei confronti di NOME
COGNOME (ossia nel caso di mancato pagamento della somma da parte di NOME COGNOME, posto che il dispositivo è così testualmente formulato: «condanna, ex art. 2041 cod. civ., in via sussidiaria e per la ipotesi di insolvenza, anche parziale, dell ‘ obbligato principale COGNOME NOME, COGNOME NOME»), non è stato in alcun modo oggetto di un motivo di impugnazione o comunque di un capo di censura, cosicché sul punto non vi è alcun sindacato di competenza di questa Corte.
VI) Il ricorso, in conclusione, è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: «in tema di c.d. arricchimento indiretto, l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile contro il soggetto, diverso dal solvens e dall’ accipiens , che ha conseguito l’indebita locupletazione in danno dell’istante in esito ad un’operazione economica ricostruita come sostanzialmente unitaria per essere stato impiegato il denaro versato per fare conseguire, a persona diversa dall’ accipiens , l’incremento del proprio pa trimonio mediante acquisizione di un nuovo diritto reale immobiliare, quando l’arricchimento è stato conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo».
VII) Le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza di NOME COGNOME e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti di NOME COGNOME, rimasto intimato.
Atteso l ‘ esito del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento, al competente Ufficio di merito, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del compente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 19/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME