Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28870 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24957/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec; -controricorrente- nonché contro
COGNOME NOME;
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1569/2022, depositata il 7 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., NOME COGNOME adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE affinché, previa fissazione del termine ex art. 1817 cod. civ., condannasse NOME e NOME a restituirgli l’ importo di euro 43.500,00, oltre interessi, mutuato, in più dazioni, tra il dicembre 2006 e il febbraio 2007.
Si costituiva il convenuto NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME veniva dichiarato contumace.
La causa era istruita mediante esperimento dell’interrogatorio formale ed escussione di due testimoni.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda del ricorrente, condannando i resistenti a corrispondergli la somma di euro 43.500,00, oltre interessi, nel termine di due mesi decorrenti dalla pronuncia.
-Avverso l’ordinanza ha interposto appello NOME COGNOME.
NOME COGNOME si è costituito e ha resistito al gravame.
Non si è costituito NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione, condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali .
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME si è costituito con controricorso.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Parte ricorrente censura l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’impugnazione sul presupposto che ai sensi dell’art.
327, co. 2, cod. proc. civ. al contumace in primo grado non si applica la preclusione connessa al termine semestrale della pubblicazione della sentenza, in quanto gli è consentito proporre impugnazione anche oltre la sua scadenza, decorrendo il termine per l’impugnazione dal momento in cui viene a conoscenza del procedimento (conoscenza ricondotta al 13/02/2020, data in cui veniva ricevuta la raccomandata contenente l’ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. e l’atto di precetto, spedita dal legale del COGNOME all’indirizzo estero dell’appellante ove il NOME ha la residenza ). Nella specie, si evidenzia che il legale di COGNOME ha redatto una relata di notifica in proprio – espressamente vietata dalla legge 53/1994 per gli atti diretti all’estero – utilizzato una ricevuta di raccomandata internazionale, compilando una cartolina rossa internazionale con una busta normale, scrivendo a mano la dicitura ‘notificazione atti giudiziari ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53 – Autorizzazione del Consiglio RAGIONE_SOCIALE n. 1214 del 19.02.2013 e n. 4651 del Registro Cronologico firma del notificante’. Sul punto, parte ricorrente deduce che la notificazione eseguita da un soggetto diverso dall’ufficiale giudiziario e d estraneo a questa funzione, poiché non facoltizzato a inviare/notificare un atto giudiziale all’estero, è inesistente e non semplicemente nulla. Peraltro, si deduce che se si riteneva perfezionata la notifica del 13/02/2020, non si comprende per quale ragione in data 16/02/2021 NOME COGNOME richiedeva la notifica dell’ordinanza 702 ter cod. proc. civ. all’RAGIONE_SOCIALE da effettuarsi per via consolare in Brasile e che avvenne giusta ‘relazione di notifica trasmessa dal Consolato d’Italia all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con attestazione dell’avvenuta consegna al destinatario il 24/05/2021′. NOME COGNOME ha notificato l’atto di citazione in appello entro i sei mesi da quando ha avuto aliunde conoscenza – non a mezzo di notifica richiesta dalla legge dell’intervenuto provvedimento 702 ter cod. proc. civ. avvenuto il 29/12/2020 e antecedentemente di 35 giorni alla rituale notifica
all’estero: il provvedimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non sarebbe dunque coperto dal giudicato.
Con il secondo motivo si deduce altresì l’erroneità della motivazione in merito al mancato rispetto degli adempimenti richiesti per il trasferimento della residenza all’estero e indicati dalla Corte d’appello di Venezia nella necessità della prova con doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e quella al Comune ove si intende fissare la nuova residenza ai fini dell’opponibilità ai terzi di buona fede. La legge 470/1988 e il DPR 323/89 indicano che l’iscrizione all’ RAGIONE_SOCIALE degli italiani residenti all’estero (AIRE) avviene a seguito di presentazione di un’apposita dichiarazione consegnata dall’Ufficio consolare competente per territorio, comprovante la residenza nella circoscrizione consolare e la contestuale comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE comunale che si lascia. Il principio di tutela dei terzi in buona fede in caso di spostamento della residenza era stato regolarmente onorato e denunciato nei modi prescritti dalla legge e quindi opponibile ex art. 44 cod. civ. Valutando il certificato di residenza allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento d’appello , si ricava che NOME COGNOME è iscritto dal 7/03/2013 nello stato estero Brasile – Circoscrizione Consolare RAGIONE_SOCIALE Città Independencia Comune di iscrizione in RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) – sezione AIRE.
Si deduce, altresì, la nullità della notifica di un atto consegnato nelle mani di un familiare – nel caso di specie la madre, come risultante dalla ricevuta postale – che ha la propria residenza in luogo diverso da quello del destinatario e non è convivente con il secondo, per cui la notifica non potrebbe essere sanata neanche se l’effettivo destinatario venisse a conoscenza dell’atto in modo diverso (Cass. 7267/2020). Da ciò emergerebbe la nullità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 702-bis cod. proc. civ., radicato da NOME COGNOME avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
1.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza (Cass., Sez. VI-3, 24 novembre 2021, n. 36387). Per evitare la decadenza dall’impugnazione per decorso del termine ex art. 327 cod. proc. civ., il contumace deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 532).
Le doglianze, invero, non colgono la ratio autonoma e determinante all’interno della motivazione della Corte d’appello, concernente la conoscenza di fatto della decisione sfavorevole, a prescindere dalle questioni riguardanti la validità della notifica del ricorso introduttivo , dell’ordinanza ex art. 702bis cod. proc. civ. e della legittimità del cambio di residenza. La Corte d’appello, sulla base delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che l’appellante abbia ricevuto la raccomandata contenente l’ordinanza del Tribunale in data 13 febbraio 2020 presso l’indirizzo in Brasile dove aveva la sua residenza. Nessun disconoscimento della firma sulla cartolina di ricevimento risulta essere stato effettuato, per cui può ritenersi certo che vi sia stata la conoscenza di fatto dell’impugnazione, a prescindere dalla questione relativa alla validità delle notifiche del ricorso introduttivo e della decisione di prime cure. La stessa Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., evidenziando come nella pronuncia qui impugnata si sia inteso far decorrere il termine per l’appello, nei confronti del contumace, ai sensi del secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ., dalla conoscenza di fatto del procedimento, a
prescindere dalla validità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Alla luce di quanto dedotto, del tutto irrilevante risulta, pertanto, la questione del rispetto degli adempimenti richiesti per il trasferimento della residenza all’estero .
-Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte de l ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 8.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione