Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28869 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28869 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28455/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (EMAIL);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA n. 265/2019 depositata il 18/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello proposto
dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del sig. NOME COGNOME (nella sua qualità di curatore della eredità giacente di NOME COGNOME) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca n. 545/2017 di accoglimento del ricorso proposto dal curatore dell’eredit à giacente avverso avviso di liquidazione e cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, riferiti ad imposta di bollo, catastale, ipotecaria e registro inerenti la procedura di successione, con il quale l’Ufficio aveva ingi unto il pagamento di euro 863,00 considerandolo coobbligato al pagamento del tributo gravante sulla eredità giacente.
Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il sig. NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 commi 3, 4, 27 comma 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, nonché degli articoli 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, in uno con l’art. 530 primo e secondo comma cod. civ.
1.1. La CTR avrebbe errato nel ritenere esclusa la responsabilità del curatore della eredità giacente rispetto ai tributi gravanti sulla dichiarazione di successione registrata a norma degli artt. 27 e ss. del d.lgs. n. 346 del 1990.
Preliminarmente deve darsi atto della rinuncia al mandato da parte dei difensori di parte controricorrente.
2.1. La circostanza è ininfluente atteso che, per principio già espresso da questa Corte, ‘ Per effetto del principio della cd. “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente
abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata ‘ (Cass. 29/09/2022 n. 28365 ) e, analogamente, ‘ Il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 segg. cod. proc. civ., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, e ciò – pur considerato il rilievo RAGIONE_SOCIALE attività espletabili dagli avvocati RAGIONE_SOCIALE parti dopo il deposito del ricorso (produzione di documenti, integrazione del contraddittorio, partecipazione alla discussione orale, ecc.) -non contrasta, manifestamente, con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., perché il legislatore ben può – nei limiti della ragionevolezza -ridurre la rilevanza di eventi che in astratto potrebbero compromettere l’effettività del contraddittorio (ciò che avviene anche per il giudizio di merito quanto a vicende quali la rinuncia o la revoca del mandato) ‘ (Cass. 15/10/2004 n. 20235). Ciò vale a maggior ragione nel processo camerale, in cui non è nemmeno possibile la eventuale attività di discussione da parte del difensore.
Il ricorso deve essere accolto.
Il controricorrente è stato destinatario dell’atto impositivo nella sua qualità di curatore della eredità giacente.
4.1. In tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (Cass. 15/07/2009 n. 16428). Allo stesso modo, non si può certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente.
4.2. In particolare, dal punto di vista normativo, l’art. 36 d.lgs. 346/1990 dispone che sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta solo ‘ 1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria .’; mentre ai sensi del comma 3 è previsto che: ‘ 3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .’
4.3. Se ne deve dedurre la circostanza che, atteso che il curatore dell’eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (art. 28), tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art. 36).
4.4. Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l’onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali).
4.5. Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell’art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà.
4.6. Come la Corte ha già rilevato ( Cass., 15 luglio 2009, n. 16428), il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è dunque tenuto, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
4.7. In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall’eredità giacente, seppur nei limiti «del valore dei beni ereditari in suo possesso»: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non è condivisibile, sul punto, la tesi della Avvocatura erariale nella parte in cui ritiene che debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni (pag. 13 del ricorso), in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario.
4.8. Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, deve ritenersi, in conclusione, che il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.
4.9. Ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione della norma oggetto di ricorso (artt. 36 commi 3, 4, 27 comma 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, nonché degli articoli 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, in uno con l’art. 530 primo e secondo comma cod. civ.).
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra indicati, e cassata la decisione impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 38 4 secondo comma cod. proc. civ., va respinto l’originario ricorso del contribuente.
Le spese del giudizio di merito e di legittimità vanno integralmente compensate avuto riguardo alla novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, il 03/07/2024.