Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10726 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10726 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25868/2020 R.G. proposto da:
COGNOME *NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME*NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati presso l’indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 352/2020 pubblicata il 04/02/2020, R.G. n. 490/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal
Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Roma, con la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe (o dai loro superstiti), già dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, volto ad ottene re nei confronti di RAGIONE_SOCIALE l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigRAGIONE_SOCIALE in costanza di rapporto di lavoro.
La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che la disdetta RAGIONE_SOCIALE del 12 ottobre 2015 ed il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risultavano legittimi, ‘posto che nulla osta all’eliminazione di benefici previsti da contratt i/accordi collettivi anche per i pensionati’, in presenza di originari obblighi assunti a tempo indeterminato.
Per la cassazione di tale sRAGIONE_SOCIALEnza hanno proposto ricorso i soccombenti con tre motivi, illustrati da memoria; ha resistito la società intimata con controricorso, illustrato da memoria.
Una ricorrRAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dalla parte e dal procuratore speciale), notificato a controparte.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 cod.civ., 51 del T.U.I.R., 12 della legge n. 153 del 1969 nonché dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, affermandosi che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’agevolazione tariffaria sul consumo dell’energia elettrica non configurasse un elemento della retribuzione, spettante al pensionato in ragione dell’attività lavorativa resa nel corso degli anni di servizio.
Con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia violazione e falsa applicazione ‘delle norme e dei principi di diritto
in materia di diritti quesiti’ n nonché del c.c.n.l. del 1968 avendo, la Corte territoriale, errato a non ritenere che lo sconto sui consumi dell’energia elettrica è un diritto definitivamRAGIONE_SOCIALE acquisito al patrimonio dei lavoratori che, in quanto tale, è insensibile alla contrattazione collettiva successiva. Il diritto dei pensionati e dei loro superstiti deve essere qualificato come diritto quesito poiché il fatto costitutivo del diritto (il rapporto di lavoro e la sua cessazione) era sorto prima della disdetta.
Con il terzo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia violazione e falsa applicazione ‘delle norme e dei principi di diritto in materia di recesso dai contratti collettivi e dei loro effetti e in materia di rappresentazione delle OO.SS. dei lavoratori nei confronti e violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato il difetto di rappresentanza delle organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali e la conseguRAGIONE_SOCIALE inefficacia del recesso esercitato dal datore di lavoro in quanto la nota del 12.10.2015 era indirizzata alle organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali a cui gli attuali ricorrenti non aderivano; il ricorrRAGIONE_SOCIALE assume che le organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali non avevano alcun potere di dismettere diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi.
In disparte il pur decisivo profilo della carenza di specificità dei motivi di ricorso, il ricorso non è fondato. Tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597 del 2023). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali.
Dalla ricostruzione emergRAGIONE_SOCIALE dagli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a
favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamRAGIONE_SOCIALE collegata all’uso familiare dell’abitazione principale del dipendRAGIONE_SOCIALE tanto che in presenza di più dipendenti RAGIONE_SOCIALE, componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 1996. Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l’istituto stabilendo la necessità di una rinegoziazione della complessiva disciplina aziendale in vigore. In tale contesto si colloca la stipula dell’accordo aziendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che, per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996, restavano confermate le disposizioni di cui all’art. 33 del c.c.l. 21.2.1989 in materia di energia elettrica. Con il contratto collettivo elettrici dell’anno 2006 RAGIONE_SOCIALE e le organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale della questione relativa al riesame della materia delle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati alle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema della previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti distinte in relazione all’epoca di assunzione; tale processo fu portato a conclusione con l’accordo in data 1° dicembre 2011 tra RAGIONE_SOCIALE e le parti sindacali e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1° febbraio 2012, dell’istituto delle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie con misure di sostegno al sistema della previdenza complementare in Azienda. Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali firmatarie del contratto collettivo elettrici. In data 12 ottobre 2015 RAGIONE_SOCIALE comunicò alle Segreterie Nazionali delle OrganizzRAGIONE_SOCIALE Sindacali formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolRAGIONE_SOCIALE tariffarie, con estinzione del
beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti. In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra RAGIONE_SOCIALE e le organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali, fu sottoscritto uno specifico accordo con il quale veniva previsto che dal 1° gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lorda quantificata in base all’età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
6. Dalla evoluzione della disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un superamento dell’istituto, ritenuto evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE anacronistico in considerazione sia della mutata natura dell’RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE a società RAGIONE_SOCIALE per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d. lgs. n. 79/1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, processo completato il 1° luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007). L’RAGIONE_SOCIALE intervenne con delibera del 29 dicembre 2007 sollecitando l’incentivazione del riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996, al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domestici e di ridurre il rischio di un uso inefficiRAGIONE_SOCIALE dell’energia elettrica e le complicRAGIONE_SOCIALE amministrative in capo al distributore e al venditore. Alla luce di tale complessivo contesto e, in particolare, della evoluzione della disciplina collettiva in tema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi in esame.
7. Una prima questione concerne la natura, retributiva ( rectius corrispettiva) o meno, dell’agevolazione tariffaria in controversia; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive (v. paragrafo 2.1.), induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendRAGIONE_SOCIALE nonché dalla durata del
pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’a rt. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamRAGIONE_SOCIALE destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendRAGIONE_SOCIALE.
- In senso contrario a tale approdo non sono utilmRAGIONE_SOCIALE invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, ove tale agevolazione aveva carattere alternativo rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Né orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la presenza di ‘certificRAGIONE_SOCIALE‘ in cui la società avrebbe riconosciuto il mantenimento del diritto alla riduzione tariffar ia ai ricorrenti all’atto del loro pensionamento; ciò sia perché tali documenti esprimono solo la posizione dell’RAGIONE_SOCIALE, che non può essere significativa della comune volontà delle parti collettive nella regolamentazione dell’istituto, sia perché l’interpret azione di tali atti unilaterali si traduce in un accertamento di fatto ed è affidata al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede di legittimità (cfr. Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).
Neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come «reddito da lavoro» ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicRAGIONE_SOCIALE destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro.
- Una seconda questione che si pone concerne la configurabilità di un diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex dipendenti, al mantenimento del beneficio. Posto che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, sono diritti quesiti solo quelle «situRAGIONE_SOCIALE che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato» (Cass. n. 14944 del
2014; Cass. n 20838 del 2009), la pretesa azionata dagli odierni ricorrenti è espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamRAGIONE_SOCIALE chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrRAGIONE_SOCIALE con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile.
11. Una volta esclusa la configurabilità del consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di RAGIONE_SOCIALE risulta senz’altro consentito alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamRAGIONE_SOCIALE dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già
entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedRAGIONE_SOCIALE più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007).
-
Alla stregua delle argomentRAGIONE_SOCIALE esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
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Deve darsi atto che la ricorrRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha rinunziato al ricorso con atto del 23.9.2021: la rinuncia è stata formulata ritualmRAGIONE_SOCIALE, nelle forme prescritte dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., dalla parte personalmRAGIONE_SOCIALE e dal difensore munito di mandato speciale ed è stata notificata ai difensori dell’RAGIONE_SOCIALE;
13.1. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non ‘accettizio’, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
13.2 l’accettazione rileva solo, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, che nella specie, devono essere poste a carico della ricorrRAGIONE_SOCIALE come da dispositivo;
13.3. nei confronti della COGNOME non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).
- Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità nei confronti di NOME COGNOME; per tutti gli altri ricorrenti, rigetta il ricorso; condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 27.000,00, oltre euro
200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (con esclusione di NOME COGNOME), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2023.