Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6895 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6895 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9353-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 216/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA depositata il 3/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie della ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 19/4/2003 è deceduto ab intestato COGNOME NOME, lasciando a sé superstiti il coniuge COGNOME NOME, ed i tre figli NOME, NOME e NOME. Nel 2006 decedeva COGNOME NOME, alla quale succedevano il coniuge COGNOME NOME ed i figli COGNOME NOME e NOME.
Fallita una possibilità di definizione bonaria della vicenda successoria, in data 2/4/2008 è deceduta anche COGNOME NOME.
NOME COGNOME convenne in giudizio i COGNOME, nonché NOME, figlia di NOME, alla quale, secondo l’attrice, erano stati alienati tutti i beni ereditari, al fine di procedere alla divisine delle due masse ereditarie.
Si costituì COGNOME NOME che, aderendo alla domanda di divisione, evidenziò che in realtà era divenuta coerede, per effetto della rinuncia all’eredità dei propri genitori effettuata dal padre NOME, cui era seguita la rinuncia anche da parte del fratello NOME.
Il Tribunale di Rimini, falliti vari tentativi di definizione bonaria, con la sentenza n. 1192 del 5 dicembre 29017 dispose la divisione in conformità del progetto di divisione che aveva già in precedenza fatto proprio con ordinanza del 18/8/2017, condannando NOME ex art. 96, co. 3, c.p.c., in considerazione delle contestazioni mosse nel corso del processo, in quanto ritenute ondivaghe e contrarie alla buona fede.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 436 del 3/2/2021 ha rigettato l’appello proposto da NOME, condannandola altresì al rimborso delle spese di lite.
La Corte distrettuale ha ritenuto che le critiche mosse al progetto di divisione approvato dal Tribunale fossero infondate, e che fossero tardive le contestazioni mosse alla corretta individuazione dei beni caduti in successione. Ha altresì reputato prive di fondamento le contestazioni di carattere tecnico mosse all’operato del CTU.
Del pari era considerato infondato il motivo di appello che contestava la condanna alle spese di lite per responsabilità processuale aggravata, in quanto secondo i giudici di appello la divisione si sarebbe potuta concludere in via anticipata già nel 2015, essendosi il giudizio protratto solo per essersi l’appellante sottratta irragionevolmente a quello che era un accordo bonario già intervenuto.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.
Deduce la ricorrente che la propria qualità di coerede discende dalla rinuncia all’eredità dei comuni danti causa da parte del proprio genitore, COGNOME NOME, cui ha fatto seguito anche la rinuncia all’eredità di COGNOME NOME, figlio di NOME e fratello della ricorrente.
La sentenza impugnata ha ritenuto che, per effetto di tali rinunce, la quota devoluta ex lege a NOME fosse quindi pervenuta per rappresentazione unicamente alla ricorrente, ma si è trascurato il fatto che, come risulta da documenti e certificazioni prodotti solo
in questa sede ex art. 372 c.p.c., NOME, all’atto della rinuncia, era già padre di due figli, che a loro volta erano subentrati nella chiamata per rappresentazione.
Ne deriva che, allorquando è stata proposta la domanda di divisione, al giudizio avrebbero dovuto partecipare, in qualità di litisconsorti necessari, anche i figli di COGNOME NOME.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente statuito che (cfr. Cass. n. 3024/2012) il vizio processuale derivante dall’omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche in sede di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie) e che sulla questione non si sia formato il giudicato; ciò in quanto le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., di acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle nullità originate da vizi del processo (conf. Cass. n. 26388/2008; Cass. n. 20260/2006; Cass. n. 24048/2017, che ribadisce l’inammissibilità della produzione di nuovi documenti al fine di dimostrare la necessità di integrazione del contraddittorio nei precedenti gradi del processo, essendo le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., tale produzione limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma e non estendendosi, pertanto, a
quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei, in astratto, a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza).
Come si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, nella stessa non risulta affrontata la questione della violazione della regola del litisconsorzio necessario quale dedotta da parte ricorrente, né la stessa individua l’atto difensivo nel quale risulta essere stata posta in sede di merito, dal che deve dedursi che trattasi effettivamente di questione sollevata solo in sede di legittimità.
Tuttavia, al fine di supportarne la fondatezza, la ricorrente ha prodotto dei documenti (certificato storico di famiglia di COGNOME NOME, certificazione anagrafica relativa ai figli di COGNOME NOME), dichiarando di volersi avvalere della previsione di cui all’art. 372 c.p.c., in mancanza dell’allegazione della presenza di tali documenti tra quelli già prodotti ritualmente in sede di merito.
L’inammissibilità di tale produzione, non essendo dato per tale ipotesi fare ricorso al disposto dell’art. 372 c.p.c., non consente di riscontrare la condizione che la giurisprudenza di questa Corte esige per il rilievo del vizio dedotto dalla ricorrente in sede di legittimità, e cioè che il difetto di integrità del contraddittorio già emerga sulla base degli atti già ritualmente acquisiti in sede di merito.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c.
Deduce la ricorrente che vi sarebbe un’altra causa idonea ad evidenziare il difetto di legittimazione della ricorrente rispetto alla divisione.
Infatti, deve ritenersi che la rinuncia all’eredità di COGNOME NOME sia inefficace, in quanto fondata sull’erroneo presupposto, riportato nell’atto di rinuncia, che il rinunciante non fosse nel possesso dei beni ereditari.
In realtà NOME COGNOME, anche dopo la morte dei genitori, ha continuato a coltivare i terreni caduti in successione, e di ciò vi è cenno anche negli scritti difensivi delle controparti. Inoltre, la volturazione catastale operata in seguito alla presentazione delle denunce di successione evidenziava che i beni erano intestati pro quota anche a NOME COGNOME, trattandosi quindi di attività che comporta accettazione dell’eredità.
Anche tale motivo è inammissibile.
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ” thema decidendum ” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (così Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 15430/2018; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 8206/2016; Cass. n. 7048/2016).
Nel motivo manca la precisa indicazione di quando sia stata dedotta la questione relativa all’inefficacia della rinuncia all’eredità operata dal padre, il che ne preclude la disamina in sede di legittimità, implicando la verifica della sua fondatezza evidentemente degli accertamenti di fatto.
Né può sostenersi che le circostanze addotte dalla ricorrente comprovino il già intervenuto acquisto dell’eredità ad opera del rinunciante, in quanto, relativamente alle ammissioni circa il godimento del bene da parte del padre della ricorrente, le stesse sono contenute in atti processuali compiuti in data successiva alla rinuncia e che, per quanto riportato in ricorso, contestano il possesso del bene da parte di COGNOME NOME e del padre alla data di redazione dello scritto difensivo, ma senza però precisare a quale data tale godimento risalisse specificamente, ai fini che qui interessano, e se lo stesso vi fosse stato anche nel periodo tra la data di apertura della successione e quella della rinuncia.
Quanto, invece, alle risultanze della volturazione per effetto della presentazione della denuncia di successione, va a tal fine richiamato il disposto di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 347/1990, che al primo comma prescrive che ‘ Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l’ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell’accertamento d’ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione’, aggiungendo però al secondo comma che la trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal
presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Deve quindi essere ribadito che gli adempimenti correlati alla presentazione della denuncia di successione, anche per quanto riguarda le eventuali trascrizioni o volturazioni cui procede l’ufficio, hanno valenza solo fiscale, potendosi annettere efficacia anche ai fini dell’art. 476 c.c. alla sola richiesta di voltura proveniente dalla parte (Cass. n. 15888/2014; Cass. n. 8080/2017; cfr., da ultimo, Cass. n. 22769/2024, secondo cui l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio , seguiti da ratifica dell’interessato; pertanto, non è configurabile l’accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l’operato di chi ha in concreto compiuto l’atto).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla a provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2026
Il Presidente