Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1735 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1735 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12932/2020 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e sul ricorso successivo
proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale EMAIL
– ricorrenti incidentali –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (già rappresentata da RAGIONE_SOCIALE)
– intimati – avverso la sentenza n. 1093 del TRIBUNALE di TORINO, depositata in data 08/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori e lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di pignoramento del 21/2/2012, la Banca RAGIONE_SOCIALE promuoveva, innanzi al Tribunale di Torino, un ‘ espropriazione forzata immobiliare nei confronti di NOME COGNOME, aggredendo immobili già di proprietà dei genitori di quest ‘ ultima, NOME COGNOME (deceduto il 21/9/1997) e NOME COGNOME (deceduta il 21/2/2008).
Rilevando che dalla documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. non risultava la trascrizione dell ‘ acquisto mortis causa in favore dell ‘ esecutata, la medesima Banca del RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Pinerolo con actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ., chiedendo di fissare alla COGNOME un termine entro il quale dichiarare l ‘ accettazione o la rinunzia all ‘ eredità.
Entro il termine dell ‘ 1/9/2013, assegnatole con l ‘ ordinanza del 12/6/2013, NOME COGNOME non rendeva alcuna dichiarazione.
La Banca del RAGIONE_SOCIALE, conseguentemente, promuoveva l ‘ azione ex art. 524 cod. civ. per impugnare la rinunzia della COGNOME all ‘ eredità, lesiva degli interessi dei creditori, ed essere autorizzata all ‘ accettazione in sua vece; il giudizio di primo grado -nel quale interveniva anche il creditore Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (che avanzava analoghe istanze) -si concludeva con l ‘ ordinanza del Tribunale di Torino del 7/5/2015, che autorizzava le predette banche ad accettare, in luogo di NOME COGNOME, l ‘ eredità relitta da NOME COGNOME e NOME COGNOME; il provvedimento veniva confermato dalla Corte d ‘ appello di Torino con la sentenza n. 2739 del 21/12/2017.
Successivamente al ricorso introduttivo di questo giudizio, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020, cassava quest ‘ ultima pronuncia, con rinvio alla Corte d ‘ appello piemontese, limitatamente all ‘ accoglimento delle istanze dei creditori riguardanti l ‘ eredità di NOME COGNOME (per l ‘ accettazione della quale era già decorso il termine di prescrizione ex art. 480 cod. civ.), mentre respingeva l ‘ impugnazione attinente all ‘ eredità di NOME COGNOME.
Nell ‘ espropriazione immobiliare promossa dalla Banca del RAGIONE_SOCIALE -in cui erano intervenuti i creditori Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. -il giudice dell ‘ esecuzione delegava le operazioni di vendita dei beni pignorati con l ‘ ordinanza del 7/5/2015.
7. In seguito, con ricorso del 27/1/2017, NOME COGNOME e NOME COGNOME (figli di NOME COGNOME) proponevano opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., rivendicando la proprietà dei beni staggiti, asseritamente acquisiti per espressa accettazione dell ‘ eredità dei nonni (NOME COGNOME e NOME COGNOME), dopo la decadenza della COGNOME dal diritto di accettare.
Sospesa l ‘ esecuzione, la Banca del RAGIONE_SOCIALE introduceva il giudizio di merito (rubricato al n. 13270/2017 R.G. del Tribunale di Torino).
Parallelamente, il creditore intervenuto RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio NOME COGNOME chiedendo di accertare che quest ‘ ultima aveva tacitamente accettato l ‘ eredità dei genitori e che, conseguentemente, la stessa era titolare della titolarità dei beni degli assi ereditari.
Nel giudizio -rubricato al n. 10751/2017 R.G. del Tribunale di Torino -la COGNOME eccepiva l ‘ inammissibilità della domanda perché volta a contrastare gli effetti del procedimento ex art. 481 cod. civ., noto alla banca attrice, e, cioè, la definitiva perdita del diritto di accettare l ‘ eredità; chiedeva, comunque, il rigetto nel merito.
Il Tribunale adito, ritenuta la connessione tra le controversie, disponeva la riunione della causa di opposizione di terzo all ‘ esecuzione, promossa da NOME e NOME COGNOME e introdotta nel merito da Banca del RAGIONE_SOCIALE, e della causa, intrapresa da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di accertamento dell ‘ accettazione tacita dell ‘ eredità da parte di NOME COGNOME.
Nel contraddittorio con altri creditori -Unicredit S.p.A. (rappresentata da DoBank RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE), Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e Banca Sella S.p.A. (rimaste contumaci) -il Tribunale torinese, con la sentenza n. 1093 dell ‘ 08/03/2019, così provvedeva: «rigetta l ‘ opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nell ‘ esecuzione al R.G. 693/12; dichiara che la sig.ra NOME COGNOME ha accettato tacitamente l’ eredità morendo
dismessa dal padre, COGNOME NOME NOME e dalla madre COGNOME NOME NOME aventi ad oggetto i beni in Bricherasio … dichiara nulle ed inefficaci le accettazioni di eredità effettuate da COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME e precisamente l ‘ accettazione dell ‘eredità della nonna COGNOME NOME NOME e l ‘ accettazione dell ‘ eredità con beneficio d ‘inventario …; dichiara che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha diritto di concorrere al riparto delle somme ricavande dalla vendita degli immobili oggetto dell ‘ esecuzione 693/2012»; regolava, infine, le spese del giudizio.
Ai fini della presente decisione va precisato che il giudice di primo grado statuiva , tra l’altro, che era «destituita di fondamento l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare della sig.ra COGNOME proposta dai sig.ri COGNOME per quanto riguarda l’eredità del sig. COGNOME NOME. Al riguardo, come emergerà nel proseguo, la sig.ra COGNOME ha manifestato la volontà di accettare in pendenza del termine di prescrizione ed inoltre i sig.ri COGNOME hanno sollevato tale eccezione tardivamente in quanto nel frattempo l’accettazione da parte della sig.ra COGNOME si è consolidata.»; in particolare, venivano individuati diversi comportamenti della COGNOME, anteriori alla scadenza del termine ex art. 480 cod. civ., che, complessivamente valutati, erano reputati incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità.
La Corte d ‘ appello di Torino, con l ‘ ordinanza del 15/1/2020 emessa ai sensi degli artt. 348bis e 348ter cod. proc. civ. e comunicata il 27/1/2020, dichiarava inammissibili le separate impugnazioni proposte da NOME e NOME COGNOME e da NOME COGNOME e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
NOME COGNOME impugnava la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, notificato, in data 20/5/2020, alla sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Successivamente, in data 1/6/2020, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano un autonomo ricorso (fondato su un unico motivo)
per cassazione della medesima pronuncia, notificando l ‘ impugnazione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Unicredit (e per essa a DoBank), Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, Banca Sella e NOME COGNOME.
Resisteva ad entrambe le impugnazioni, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE); dall ‘ impugnazione dei COGNOME si difendeva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE), quale cessionaria del credito di Banca dei Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A.
Con la sua memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ed anche all ‘ udienza del 7/12/2023 il AVV_NOTAIO Generale chiedeva il rigetto dei ricorsi.
NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che «il principio dell ‘ unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l ‘ atto contenente il controricorso; tuttavia quest ‘ ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l ‘ abbreviato e l ‘ ordinario) di impugnazione in astratto operativi» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183-01).
Pertanto, il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, successivo a quello di NOME COGNOME e rivolto avverso la medesima sentenza, va considerato alla stregua di impugnazione incidentale, da reputarsi tempestiva
in quanto notificata in data 1/6/2020 e, cioè, 11 giorni dopo la notificazione del ricorso principale, eseguita il 20/5/2020 e, dunque, anch ‘ essa tempestivamente perché entro il termine di 60 giorni -considerata la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9/3/2020 all ‘ 11/5/2020, per un totale di 64 giorni, per l ‘ emergenza sanitaria da COVID-19 (artt. 83, comma 2, del d.l. 17/3/2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e 36 del d.l. 8/4/2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020) -dalla comunicazione (il 27/1/2020) dell ‘ ordinanza della Corte d ‘ appello di Torino.
3. Sempre in via preliminare -pur avendo la COGNOME notificato il suo ricorso soltanto a RAGIONE_SOCIALE (nonostante la riunione delle controversie sin dal primo grado e la partecipazione al processo di altre parti) -si ritiene superflua la verifica dell ‘ integrità del contraddittorio, poiché, «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un ‘ evidente ragione d ‘ inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un ‘ attività processuale del tutto ininfluente sull ‘ esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/RAGIONE_SOCIALE, Rv. 648501-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 62696901).
4. Col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente COGNOME deduce «Violazione e falsa applicazione di legge … con riferimento all’ art. 481 cod. civ., all ‘ art. 524 cod. civ. nonché ai principi generali in materia di cosa giudicata ed al principio ne bis in idem ».
È di analogo contenuto l ‘ unico motivo dei ricorrenti COGNOME, che, richiamando l ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., imputano alla decisione
impugnata la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 481, 524 e 2909 c.c.».
5. Tutti i ricorrenti sostengono che l ‘ esito dell ‘ actio interrogatoria -e, cioè, la perdita del diritto di NOME COGNOME di accettare l ‘ eredità dei genitori -sia divenuto intangibile, perché il decisum sull ‘ azione conseguentemente avanzata dalla Banca del RAGIONE_SOCIALE con l ‘ intervento della Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE (per essere autorizzate ex art. 524 cod. civ. all ‘ accettazione in vece della debitrice) è incompatibile col riconoscimento della qualità di erede in capo alla COGNOME e su di esso si è formato il giudicato, dato che Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020, ha determinato in via definitiva l ‘ accoglimento delle istanze dei creditori con riguardo all ‘ eredità di NOME COGNOME e il loro rigetto rispetto all ‘ eredità di NOME COGNOME.
In altre parole, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe inammissibile la domanda spiegata nel presente giudizio, in quanto volta ad un accertamento -l ‘ accettazione tacita dell ‘ eredità da parte della COGNOME -contrastante con la perdita del suo diritto di accettare i lasciti ereditari ex art. 481 cod. civ., sancito in via definitiva, come giudicato sopravvenuto, dalla citata pronuncia di legittimità.
6. Le censure sono infondate.
7. In primo luogo, si osserva che il procedimento ex art. 481 cod. civ. ha riguardato la sola Banca del RAGIONE_SOCIALE, mentre era estranea alla predetta iniziativa giudiziale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e cioè, il creditore che ha agito per l ‘ accertamento della qualità di erede della COGNOME); contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la mera conoscenza dell ‘ actio interrogatoria (circostanza che, peraltro, deriva da una mera supposizione) da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non comporta alcuna preclusione, né logica, né giuridica, per il creditore che non vi ha partecipato all ‘ avvio di un ‘ ulteriore od autonoma azione di accertamento tesa ad accertare la pregressa accettazione dell ‘ eredità da parte del chiamato.
8. Palesemente infondata è, poi, l ‘ affermazione contenuta nel ricorso di NOME COGNOME, secondo cui l ‘ effetto del procedimento ex art. 481 cod. proc.
civ. consisterebbe, una volta elasso il termine fissato, nella perdita della «qualità di erede con effetti retroattivi» (pag. 15); al contrario, lo spirare del termine determina solo la perdita del diritto di accettare l ‘ eredità, ma -come più ampiamente illustrato nel prosieguo -soltanto a condizione che non sia già stata precedentemente acquisita la qualità di erede.
Infatti, in base al principio semel heres, semper heres (correttamente richiamato anche dai giudici di merito), la qualità di erede non può essere dismessa per volontà o inerzia dell ‘ erede stesso, nemmeno quale conseguenza del procedimento ex art. 481 cod. civ., il quale, peraltro, non contiene di per sé alcun accertamento idoneo al giudicato.
A ben vedere, poi, nemmeno l ‘ordinanza di legittimità sulla domanda ex art. 524 cod. civ. avanzata da Banca del RAGIONE_SOCIALE (con l ‘ intervento della Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE) -che è passata in giudicato soltanto con riguardo all ‘ eredità di NOME COGNOME, stante il rinvio al giudice di merito in relazione all ‘ eredità di NOME COGNOME -contiene un definitivo accertamento sulla perdita del diritto della COGNOME di divenire erede e, comunque, non determina alcuna preclusione logico-giuridica all ‘ accertamento del pregresso acquisto di tale qualità.
La decisione di questa Corte, difatti, rilevando che l ‘ inerzia ex art. 481 cod. civ. è equiparabile ad una rinunzia, ha un contenuto positivo e attribuisce al creditore il diritto di accettare l ‘ eredità della COGNOME in vece dell ‘ odierna ricorrente, ma non presuppone alcun accertamento sull ‘ efficacia di detta (tacita) rinunzia e, cioè, sull ‘ insussistenza di una precedente accettazione del lascito.
Parimenti, la cassazione con rinvio (che, dunque, non determina il formarsi di un giudicato) della pronuncia, nella parte in cui si era accolta l ‘ istanza ex art. 524 cod. civ. con riguardo all ‘ eredità di NOME COGNOME, non contiene, neanche implicitamente, alcun accertamento sulla configurabilità di una precedente accettazione del relictum da parte di NOME COGNOME, né sulla sua mancanza, ma si limita ad individuare il limite temporale (corri-
spondente al termine per accettare l ‘ eredità ex art. 480 cod. civ.) per l ‘ esercizio dell ‘ azione da parte dei creditori rispetto alla rinunzia del chiamato, a prescindere dall ‘ efficacia di quest ‘ ultima.
In difetto di un accertamento giudiziale (tantomeno come res iudicata ) sulla mancata acquisizione della qualità di erede (tesi che, invece, sostengono infondatamente i ricorrenti), la perdita del diritto di accettare l ‘ eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima) deve reputarsi priva di effetti se intervenuta dopo l ‘ acquisto della qualità di erede; in proposito, si richiama la puntuale statuizione di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020, Rv. 658738-01: «L ‘ atto di accettazione dell ‘ eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres , è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l ‘ acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l ‘ accettante intenda revocare l ‘ atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell ‘ ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all ‘ eredità.».
Non sussiste, dunque, alcuna preclusione alla domanda di accertamento dell ‘ accettazione tacita dell ‘ eredità da parte di NOME COGNOME (in un momento antecedente alla tacita rinuncia derivante dallo spirare del termine ex art 481 cod. proc. civ.) e, di conseguenza, dell ‘ acquisizione al patrimonio della stessa COGNOME dei beni oggetto di pignoramento.
Proprio l ‘ accoglimento nel merito della domanda di accertamento svolta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -che, in esito all ‘ odierna statuizione, assume le caratteristiche della res iudicata -spiega i suoi effetti non soltanto nei confronti dell ‘ attrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche confronti dei creditori in causa e dei successivi chiamati NOME e NOME COGNOME.
Pertanto, l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. avanzata da questi ultimi -e basata sulla rivendicazione della titolarità dei beni staggiti (in contrasto col predetto accertamento) -si appalesa infondata.
Giova precisare, infine , che l’eccezione sollevata dai COGNOME e relativa alla prescrizione del diritto della COGNOME di accettare l’eredità paterna
è stata respinta dal Tribunale torinese -sia perché inconsistente, sia perché, comunque, tardivamente avanzata -e che nessuna specifica censura ha investito tali statuizioni, essendosi i predetti ricorrenti limitati a invocare, senza fondamento, l’effica cia riflessa del giudicato esterno.
Col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente COGNOME deduce «Violazione e falsa applicazione di legge … con riferimento all’ art. 2648 cod. civ. ed all ‘ art. 112 cpc ed all ‘ art. 569 cpc».
La ricorrente lamenta che l ‘ azione di accertamento dell ‘ acquisto della qualità di erede sia stata esperita tardivamente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché, in base alla giurisprudenza, la barriera preclusiva entro la quale va accertata la titolarità del cespite in capo all ‘ esecutato è segnata dall ‘ emissione dell ‘ ordinanza di vendita.
Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ.
La censura, infatti, stravolge gli insegnamenti giurisprudenziali: il creditore, in quanto soggetto interessato, non decade dalla facoltà di procedere all ‘ accertamento dell ‘ acquisto mortis causa del cespite pignorato (azione che non è soggetta ad alcun termine decadenziale o di prescrizione) nel momento in cui il bene staggito viene posto in vendita; casomai -in base all ‘elaborazione della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, alle statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014 -la liquidazione del bene pignorato è preclusa dal mancato accertamento, in base a una serie continua di trascrizioni, della sua titolarità in capo al debitore esecutato.
Perciò, la COGNOME avrebbe dovuto dirigere la sua doglianza non già alla domanda spiegata con ordinario giudizio di cognizione dal creditore, bensì all ‘ ordinanza di vendita emessa dal giudice dell ‘ esecuzione, proponendo un ‘ apposita opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.; quest ‘ ultima, tuttavia, avrebbe avuto un esito infausto, sia perché l ‘ esecutata è priva di
interesse a rilevare il vizio dell ‘ ordinanza in ragione della mancanza di titolarità del bene pignorato (arg. da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35005 del 29/11/2022, Rv. 666278-01; in generale, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21976 del 12/07/2022, con richiami a: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 08/10/1965, Rv. 314016-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 974 del 30/10/1968, Rv. 332357-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1052 del dì 08/04/1971, Rv. 351069-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 19/04/2010, Rv. 612645-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8684 del 04/04/2017, Rv. 643706-01), sia perché, comunque, «In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell ‘ accettazione dell ‘ eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l ‘ accettazione dell ‘ eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell ‘ art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4301 del 13/02/2023, Rv. 667072-01).
Col terzo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente COGNOME deduce «Violazione falsa applicazione di legge … con riferimento agli artt. 474 e 476 cod. civ. e degli artt. 3, commi 2 e 3, e 12 del D.P.R. n. 650/1972 in combinato disposto con l ‘ art. 2643 cod. civ.».
Col quarto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si denuncia la «Violazione falsa applicazione di legge … con riferimento agli artt. 210 e 116 cpc e 2697 cod. civ.».
Entrambe le censure sono inammissibili per plurime ragioni.
In primis , l ‘ art. 348ter , comma 4, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis ), impedisce di denunciare col ricorso per cassazione il vizio di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Poi, è palesemente inammissibile la deduzione di un «errore sul fatto» asseritamente derivante dalla peculiare ipotesi prospettata di pretesa erroneità nella lettura dei documenti, perché tale censura va introdotta col rimedio della revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., non già col ricorso per cassazione (tra le altre, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016, Rv. 638935-01).
È, inoltre, inammissibile la censura nella parte in cui compie un ‘ atomistica valutazione dei singoli elementi di prova -che, peraltro, il giudice di merito dichiara e mostra di avere considerato, anche come argomenti di prova, nel loro complesso (come prescritto da copiosa giurisprudenza) -perché alla Corte di legittimità non compete una rivalutazione del materiale probatorio.
Infine, è inammissibile, in quanto manifestamente infondata al limite della pretestuosità, la denuncia di una pretesa inversione dell ‘ onere probatorio per essere stato emesso un ordine ex art. 210 cod. proc. civ. a carico della ricorrente: l ‘ emissione dell ‘ ordine di esibizione non individua una diversa parte tenuta a dimostrare i propri assunti, ma costituisce esercizio, normativamente disciplinato, del potere istruttorio del giudice (peraltro, non sindacabile nel giudizio di cassazione, secondo quanto statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021, Rv. 662416-02, e da Cass., Sez. L, Sentenza n. 24188 del 25/10/2013, Rv. 629099-01).
In definitiva, sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale devono essere rigettati.
Alla decisione consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro in ragione della coincidenza della principale censura svolta, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle controricorrenti, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; mentre, nei rapporti tra la ricorrente principale ed
i ricorrenti incidentali, le spese vanno opportunamente compensate, per la comunanza delle tesi rispettivamente sostenute.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte,
rigetta il ricorso di NOME COGNOME;
rigetta il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a rifondere a RAGIONE_SOCIALE, rappresentata come in epigrafe, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a rifondere a RAGIONE_SOCIALE, rappresentata come in epigrafe, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
compensa le spese tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali; ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente NOME COGNOME e dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,