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Deposito bancario, obbligo restitutorio della banca

20 gennaio 2012, n. 788 si lascia innegabilmente preferire, in quanto valorizza il dato per cui la permanenza della somma presso la banca depositaria comporta la soddisfazione dell’interesse di entrambe le parti: quello della banca di gestire in operazioni finanziarie il risparmio raccolto; quello del cliente di essere remunerato di tale utilizzo attraverso gli interessi che gli vengono periodicamente accreditati. precisa, poi, che “il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati”.

Pubblicato il 11 April 2021 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

Nel deposito bancario, l’obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo: con la conseguenza che l’inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse del cliente stesso a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà: la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia, così, a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca (Cass. 20 gennaio 2012, n. 788; in senso conforme: Cass. 14 ottobre 2015, n. 20761,; Cass. 30 marzo 2018, n. 14003).

In tal modo è stato superato il risalente indirizzo per cui, costituendo il deposito bancario un deposito irregolare cui si applicano le norme relative al mutuo, il diritto del depositante alla restituzione integra un diritto di credito che può essere esercitato in qualsiasi momento, onde il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il depositante può chiedere la restituzione (e, quindi, dal giorno stesso della costituzione del rapporto oppure dall’ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia svolto attraverso accreditamenti e prelevamenti) (Cass. 21 marzo 1963, n. 689).

La soluzione cui è pervenuta Cass. 20 gennaio 2012, n. 788 si lascia innegabilmente preferire, in quanto valorizza il dato per cui la permanenza della somma presso la banca depositaria comporta la soddisfazione dell’interesse di entrambe le parti: quello della banca di gestire in operazioni finanziarie il risparmio raccolto; quello del cliente di essere remunerato di tale utilizzo attraverso gli interessi che gli vengono periodicamente accreditati.

Tali considerazioni devono certamente valere, a maggior ragione, nel caso di deposito di titoli in amministrazione (articolo 1838 c.c.), ove non si determina un trasferimento in proprietà di quanto è oggetto del contratto e ove la banca si obbliga al compimento di una pluralità di attività che soddisfano l’interesse del cliente alla custodia e all’amministrazione dei valori mobiliari: per modo che, come evidenziato dalla dottrina, nel contratto in questione concorrono le cause tipiche del deposito e del mandato.

Qualora non sia previsto un termine di scadenza, la mancata richiesta di restituzione dei titoli non assurge, quindi, a espressione del mancato esercizio del diritto alla restituzione, ma sottende, al contrario, l’interesse del depositante a che il rapporto di durata, attraverso cui trovano soddisfacimento le finalità di custodia e di amministrazione dei titoli, abbia corso.

Mette conto di correlare il principio espresso da Cass. 20 gennaio 2012, n. 788 con riferimento ai depositi in denaro, alla disciplina dei depositi dormienti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007: disciplina che si applica, a mente dell’articolo 2, comma 1, al deposito di somme di denaro effettuato presso l’intermediario con obbligo di rimborso (come pure al deposito di strumenti finanziari in custodia e amministrazione e ai contratti di assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 2, comma 1, nei casi in cui l’assicuratore si impegni al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata).

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, articolo 3 dispone, al comma 1, che, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 1, lettera b) – e cioè in caso di mancato compimento di operazioni o movimentazioni per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari – l’intermediario sia tenuto ad inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o ai terzi da lui eventualmente delegati, “l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo”.

L’articolo 3, comma 1, cit. precisa, poi, che “il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati”.

Ora, se è vero che questa disciplina non interferisce con la prescrizione (che in quanto maturata, non può giustificare una reviviscenza del diritto: tale è il significato che sembra doversi annettere alla clausola di salvezza, contenuta nella norma, secondo cui “restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”), è indubbio che la procedura di interpello contemplata dal legislatore risulti affatto coerente con il principio per cui la semplice inerzia decennale del depositante non determina il venir meno del diritto alla restituzione per decorsa prescrizione: che diversamente non si spiegherebbe l’obbligo della banca di sollecitare il cliente ad impartire disposizioni quanto al denaro o ai titoli in deposito dopo che sia scaduto tale termine.

Il percorso inaugurato da Suprema Corte nel 2012 appare, dunque, pienamente conforme alla richiamata disciplina sui depositi dormienti.

Corte di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 8998 del 31 marzo 2021

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