Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE » Titolo II ESTRADIZIONE » Capo I ESTRADIZIONE PER L'ESTERO » Sezione I Procedimento » Art. 707
Rinnovo della domanda di estradizione
1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano gia' stati valutati dall'autorita' giudiziaria.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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