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Art. 707 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 707 Codice di Procedura Penale

Condizioni per l’estradizione: pena breve, niente consegna
Un cittadino rischiava la consegna alle autorità albanesi per scontare una condanna per corruzione, dopo che la precedente accusa per guida in stato di ebbrezza era stata annullata. La Corte di appello aveva fissato la pena residua in quattro mesi di reclusione, autorizzando il trasferimento all'estero. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato. I giudici hanno chiarito che il ricalcolo della pena residua deve rispettare rigorosamente le proporzioni stabilite dal giudice straniero d'origine. Secondo il calcolo corretto, la pena residua ammonta a soli tre mesi di reclusione. Di conseguenza, mancano le condizioni per l'estradizione stabilite dalla Convenzione europea, la quale richiede una pena residua da espiare superiore a quattro mesi. La Suprema Corte ha annullato la decisione senza rinvio, negando definitivamente la consegna allo Stato richiedente.
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Tempus regit actum: quale norma si applica nel processo
Un imputato ha contestato la sua condanna sostenendo l'applicazione di nuove norme procedurali (Riforma Cartabia) in base al principio del tempus regit actum. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la legge applicabile a un'impugnazione è quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata, non quella dei successivi atti procedurali. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il rigetto implicito della richiesta di pene sostitutive, a causa del corposo casellario giudiziale del ricorrente e della genericità dell'istanza.
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Imputato detenuto: notifica appello senza domicilio
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello di un imputato detenuto per mancata elezione di domicilio. La Suprema Corte ha ribadito che, per l'imputato detenuto, le notifiche devono essere eseguite presso il luogo di detenzione, rendendo inapplicabile l'obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio ai fini dell'impugnazione, come previsto dalla riforma Cartabia.
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