Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE » Titolo II ESTRADIZIONE » Capo I ESTRADIZIONE PER L'ESTERO » Sezione I Procedimento » Art. 702
Intervento dello stato richiedente
1. A condizione di reciprocita', lo stato richiedente ha la facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorita' giudiziaria italiana.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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