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Art. 607 Codice di procedura penale

Ricorso dell'imputato

1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.

2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.