Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA » Libro IV MISURE CAUTELARI » Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI » Capo VII APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA » Art. 312
Condizioni di applicabilita'
1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2.
PMT114 PMP118
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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