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Art. 312 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 312 Codice di Procedura Penale

Misura di Sicurezza: Cassazione impone la Conversione dell’Impugnazione
Un Lavoratore, condannato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, aveva ricevuto una misura di sicurezza provvisoria di ricovero in una r.e.m.s. (struttura sanitaria per persone con problemi psichici). Successivamente, questa misura era stata sostituita con la custodia in carcere. Il Lavoratore ha impugnato questa decisione con un ricorso di riesame. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per la sostituzione della misura di sicurezza con la custodia in carcere, il mezzo corretto di impugnazione era l'appello, non il riesame. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto la conversione dell'impugnazione, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'appello.
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Riparazione per ingiusta detenzione e libertà vigilata
Un cittadino ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo aver trascorso 468 giorni sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni. Il ricorrente sosteneva che le limitazioni imposte fossero talmente severe da equivalere agli arresti domiciliari. La Corte di Appello ha respinto la domanda per inammissibilità. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento, ribadendo che la libertà vigilata appartiene alle misure non detentive. La legge riserva l'indennizzo esclusivamente alle restrizioni fisiche della libertà personale, quali il carcere, gli arresti domiciliari o le misure di sicurezza provvisorie di natura detentiva. I giudici hanno condannato il richiedente al pagamento delle spese legali.
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Interrogatorio di garanzia: la libertà vigilata resta valida
Il Sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata ha impugnato il provvedimento che ne confermava la validità, lamentando il ritardo nello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'interrogatorio di garanzia è obbligatorio anche per le misure di sicurezza provvisorie, pena l'inefficacia della misura stessa. Tuttavia, trattandosi di libertà vigilata (misura non detentiva), il termine per compiere l'atto è di dieci giorni dall'esecuzione e non di cinque (riservato alla custodia in carcere). Poiché l'atto è avvenuto entro i dieci giorni, la misura resta pienamente valida ed efficace.
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