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Art. 305 Codice di procedura penale

Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando e' disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.La proroga e' disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza e' soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'areticolo 311.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puo' altresi' chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi ((o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4)), rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga e' rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la meta'.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.